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Versione Testuale
940804
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 155
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi e
   delle Agenzie Urbane
        e, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Provvedimenti legislativi concernenti i  trattamenti
di integrazione salariale. Disposizioni applicative.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 19 maggio 1994     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 155         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi e
                            delle Agenzie Urbane
ALL.3                            e, per conoscenza,
                         Al Commissario straordinario
                         Ai Vice Commissari
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Provvedimenti legislativi concernenti i  trattamenti
     di integrazione salariale. Disposizioni applicative.
          A seguito della emanazione di numerosi provvedimenti
legislativi   concernenti   i   trattamenti   di  integrazione
salariale, si fornisce di  seguito  un  quadro    delle  nuove
disposizioni corredato delle necessarie istruzioni applicative
per   quanto   concerne   gli   adempimenti   di    competenza
dell'Istituto.
1) TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
1.1) Imprese soggette ad amministrazione straordinaria
          L'art.  7, comma 10 ter, del Decreto Legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito nella legge n.  236/93,  prevede  che
per    i   dipendenti   delle   aziende   in   amministrazione
straordinaria  commissariate  in  base  al  decreto  legge  20
gennaio  1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge
3  aprile  1979,  n.  95,   la   durata   dell'intervento   di
integrazione  salariale  straordinaria  e'  prorogata  sino al
termine dell'attivita' del Commissario.
          La  disposizione  in  esame   consente   quindi   il
prolungamento del trattamento di cui all'art. 3 della legge n.
223/91  per  tutto  il   periodo   di   durata   del   mandato
commissariale.
1.2) Imprese con eccedenze di personale ed imprese con piu'
     di 500 dipedenti
          a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto  legge
26  novembre  1993, n. 478, convertito con modificazione dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56, il Ministro del Lavoro  e  della
Previdenza  Sociale, sulla base di accordo collettivo relativo
a un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di
personale,  puo'  disporre,  in  deroga  ai  limiti  temporali
stabiliti dall'art. 1, co. 3, 5 e 9, della legge n. 223/91, la
proroga   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per la durata non superiore a 12 mesi.
          Tale facolta', la cui  scadenza  e'  fissata  al  31
dicembre 1994, puo' riguardare anche impresa che abbia avviato
la procedura di mobilita' ex art.  4  della  legge  n.  223/91
nonche'  imprese  per  le quali sia in atto la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale ex art.  3
della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), comprese quelle
in amministrazione straordinaria gia' beneficiarie di  proroga
ai  sensi dell'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93, di
cui al precedente paragrafo 1.1.
          b)  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  previsto dall'art. 8, comma 5 e 6 del decreto legge
20 maggio 1993 n. 148, convertito nella  legge  n.  236/93  in
caso  di  cessazione  dell'attivita'  di unita' produttive con
piu' di 500 dipendenti o  di  riduzione  di  personale  presso
imprese con piu' di 500 dipendenti rientranti   nel  campo  di
applicazione degli interventi straordinari gia'  previsto  per
la  durata  di 12 mesi, puo' essere prorogato per ulteriori 12
mesi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94.
          Tale proroga, secondo quanto dispone l'art.  5,  co.
12,  del  decreto  legge  n.  185/94,  puo' essere disposta in
deroga ai limiti di cui all'art. 1, co. 3, 5 e 9, della  legge
n. 223/91.
          c)   I   periodi  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale prorogato ai sensi del decreto legge n.
478/93  (v.  precedenti  let.  a)  e  b)  determinano una pari
riduzione della durata della indennita' di mobilita'.
          d)  Dalle  proroghe  sono  esclusi  i  lavoratori in
possesso dei  requisiti  per  beneficiare  dell'indennita'  di
mobilita'   lunga;   la   esclusione,   inizialmente  prevista
dall'art. 1, co. 2, del decreto legge n. 478,  con  decorrenza
27 gennaio 1994, per la proroga relativa alle imprese con piu'
di 500 dipendenti, e' stata estesa anche alle proroghe di  cui
alla precedente lett. a) dall'art.  5,  co.  10,  del  decreto
legge n. 185/94, con effetto quindi dal 21 marzo 1994.
          Qualora  i  requisiti per il diritto alla indennita'
di mobilita' lunga si maturano nel  corso  della  proroga  gli
interessati   devono   essere   esclusi   dal  trattamento  di
integrazione salariale  dal  giorno  del  perfezionamento  dei
requisiti stessi.
          e)  Le  ditte,  nella  nota  di  trasmissione  delle
richieste di pagamento diretto (mod.  I.G.Str/Aut)  ovvero  in
allegato  all'elenco  dei beneficiari in caso di anticipazione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale,
rilasceranno  una  dichiarazione  attestante  che i lavoratori
interessati  non  hanno  i  requisiti  per  il  diritto   alla
indennita'  di  mobilita' lunga ovvero al trattamento speciale
di disoccupazione ai lavoratori edili ai  sensi  dell'art.  3,
co. 4, del decreto-legge n. 185/94.
          f)   Nelle   more   di   opportune   modifiche  alla
modulistica e alle procedure vigenti, le  Sedi,  in  occasione
della  definizione  delle  domande di indennita' di mobilita',
effettueranno  gli  opportuni  controlli    sulla  base  degli
elenchi  dei  lavoratori  ai  quali  le prestazioni sono state
anticipate dal datore di  lavoro  ovvero  delle  richieste  di
pagamento diretto ove tale forma di pagamento sia prevista dal
decreto ministeriale  relativo  agli  interventi  concessi  ai
sensi delle disposizioni di legge sopra citate.
          A  tal  fine  sia  i  decreti  ministeriali  sia  la
documentazione  per  la  relativa  esecuzione  concernenti  le
proroghe in argomento saranno tenute in apposita evidenza.
1.3) Lavoratori dipendenti dalle societa' GEPI e dall'INSAR
          L'art. 1 del decreto legge 18 febbraio 1994, n. 112,
reiterato dal decreto legge 26 aprile 1994, n. 247, proroga di
ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione
salariale  in  favore  dei dipendenti delle societa' GEPI gia'
beneficiari delle proroghe di cui all'art. 22, comma 6,  della
legge  n.  223/91  e  dell'art. 6, co. 9, del decreto legge n.
148/93, convertito nella legge n. 236/93 .
          Analoga proroga e' prevista per i dipendenti INSAR.
          Benche'  i  decreti  legge  n.  112  e  n.  247  non
richiamino  il decreto legge 9 ottobre 1993 n. 404, convertito
nella legge 4 dicembre  1993  n.  501,  la  proroga  in  esame
decorre    comunque    dalla    scadenza    dei    trattamenti
precedentemente prorogati.
          Tutte  le  proroghe del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore  dei  dipendenti  di  imprese
GEPI  e  INSAR  determinano  una  riduzione di pari durata del
trattamento di mobilita', ad eccezione delle proroghe ex  art.
22,  co. 6, della legge n. 223/91 e dei periodi di concessione
del trattamento ai sensi dell'art. 7, co. 9,  della  legge  n.
236/93   (lavoratori  dipendenti  da  imprese  appaltatrici  e
subappaltatrici della  centrale  ENEL  di  Fiumesanto  assunti
dall'INSAR).
          Sono  esclusi  dalla proroga suindicata i lavoratori
che si trovino nelle seguenti situazioni:
a) lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare  della
mobilita' lunga;
b)   lavoratori  titolari  di  trattamenti  pensionistici  per
vecchiaia o anzianita' a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria.
          A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
decreto legge 18 gennaio  1994,  n.  40,  per  i  titolari  di
assegno o pensione di invalidita' non risulta piu' impedito il
collocamento in mobilita' in quanto ai sensi  dell'art.9,  co.
5,  del  decreto  legge  n.  40 stesso, reiterato dall'art. 2,
co.5, del decreto legge n. 185/94, e' ad essi   attribuita  la
facolta'  di  opzione  fra  il  trattamento  di  pensione e la
indennita' di mobilita'.
          Il terzo comma dell'art. 1 in esame stabilisce  che,
decorsi i primi sei mesi di fruizione del periodo di  proroga,
la  misura  del  trattamento  di  integrazione  salariale  nei
confronti dei lavoratori in argomento e' ridotta del 20%.
          Ne consegue che a decorrere dal giorno 8 agosto 1994
la  misura  del  trattamento  straordinario  di   integrazione
salariale  nei  confronti dei dipendenti delle societa' GEPI e
dell'INSAR, beneficiari della proroga in esame,    e'  ridotta
dall'80  al  64%  della retribuzione di riferimento, mentre il
trattamento massimo di integrazione salariale e' ridotto a  L.
940.109 al netto dell'aliquota del 5,84% e per i lavoratori la
cui retribuzione sia superiore a L. 2.700.000  mensili,  a  L.
1.129.920, sempre al netto dell'aliquota anzidetta.
          La  riduzione anzidetta non si applica ai lavoratori
assegnati a lavori socialmente utili.
          Nel richiamare le istruzioni  operative  di  cui  ai
messaggi  n.  26951  del  14.10.1993 e n. 41478 del 10.12.1993
(all. 1 e  2),  si  precisa  che  le  societa'  GEPI  dovranno
rilasciare  un'apposita   dichiarazione   attestante   che   i
lavoratori  beneficiari  della  proroga  non  si trovano nelle
condizioni di cui alle precedenti lettere  a)  e  b);  inoltre
provvederanno   a   comunicare  i  nominativi  dei  lavoratori
assegnati ai lavori socialmente utili.
1.4 Lavoratori dipendenti dalla Societa' (GEPI) per il
    reimpiego di Palermo
          Il co. 17 dell'art. 5 del d.l. n.  40/94,  reiterato
dall'art.  5, co. 16, del decreto legge n. 185/94, ha previsto
la  prosecuzione  sino  al  30  giugno  1994  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale di cui all'art. 4 del
decreto  legge  29  marzo  1991   n.   108,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge n. 169/91 in favore dei lavoratori
eccedentari dipendenti da aziende ubicate nelle aree di  crisi
della Regione Siciliana e assunti dalla Societa' (GEPI) A.R.P.
     Si  richiamano le istruzioni di cui alle circolari n. 123
del 13.5.91 e n. 118 del 30 aprile 1992.
1.5 Innovazioni procedurali
          Il  decreto  legge  12 gennaio 1994 n. 40 ha portato
rilevanti  innovazioni  sul  piano   procedurale   consistenti
nell'attribuire  al  Comitato  Interministeriale prezzi (CIPE)
della competenza a stabilire, su  proposta  del  Ministro  del
Lavoro  e  della Previdenza Sociale, i criteri generali per la
gestione degli  interventi  di  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  e nel trasferire al predetto Ministro
le competenze del soppresso Comitato Interministeriale per  il
coordinamento della politica industriale (CIPI).
          Per  quanto riguarda il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale, e' stato stabilito
che   la   relativa   richiesta   va   presentata  all'Ufficio
Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione;   la
Commissione  Regionale  del  Lavoro  deve esprimere il proprio
parere entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
richiesta,  la  quale deve essere decisa entro quaranta giorni
dalla predetta data.
1.6) Estensione del trattamento straordinario di integrazione
     salariale alle imprese di pulizia
          A decorrere dal 1' gennaio 1994 i  dipendenti  delle
imprese   appaltatrici   dei  servizi  di  pulizia,  anche  se
costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente  e
continuativo allo svolgimento dell'attivita'  appaltata,  sono
ammessi   al  trattamento  CIGS  nei  casi  di  sospensione  o
riduzione  del   lavoro   in   conseguenza   della   riduzione
dell'attivita'  appaltata  dipendente  da programmi di crisi o
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
abbiano   dato   luogo,   nei  confronti  dell'appaltante,  al
trattamento CIGS.
          Per quanto attiene il campo  di  applicazione  della
norma  (art.  1, co. 8, del decreto-legge n. 40//94, reiterato
con modificazioni dall'art. 1, co. 7,  del  decreto  legge  n.
185/94), si rinvia alla circolare n. 130 del 29 aprile 1994.
          Ai   fini   della   individuazione   dei  lavoratori
beneficiari del provvedimento di concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, le Sedi provvederanno
ad   acquisire   dalle    ditte    interessate,    un'apposita
dichiarazione   da  cui  risulti  che  i  lavoratori,  cui  si
riferisce la richiesta di  pagamento  diretto  ovvero  inclusi
negli  elenchi  dei  beneficiari,  sono addetti alle attivita'
appaltate, in modo esclusivo o prevalente.
1.7) Societa' controllate dall'EFIM
          L'art. 1, comma 1,  del  decreto  legge  21  gennaio
1994,  n.  45,  reiterato  dal decreto legge 23 marzo 1994, n.
191, prevede che le aziende controllate  dall'EFIM,  le  quali
abbiano  fatto ricorso agli interventi ordinari o straordinari
della cassa di integrazione salariale per il  periodo  massimo
previsto  dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, possono
usufruire  degli interventi stessi fino al completamento delle
procedure  previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n.
487/92 convertito nella legge n. 33/93 e comunque non oltre un
periodo massimo di sei mesi.
          In  applicazione di tale disposizione, qualora venga
raggiunto il limite di 36 mesi nel quinquennio  stabilito  per
gli  interventi  straordinari con il cumulo di quelli ordinari
per  situazioni  temporanee   di   mercato,   la   concessione
dell'intervento di integrazione salariale puo' proseguire sino
al termine delle procedure di liquidazione  o  di  dismissione
delle  attivita'  produttive  delle  societa'  summenzionate e
comunque non oltre il periodo massimo di sei mesi.
2) INDENNITA' SPECIALI PARI AL TRATTAMENTO MASSIMO DI
   INTEGRAZIONE  SALARIALE
2.1) Societa' controllate dall'Ente per la cellulosa e la
     carta
          Per le societa' controllate dall'ENCC rientranti nel
campo di applicazione della legge n.  223/91,  che  dismettano
l'esercizio di attivita' in attuazione del piano  di
liquidazione dell'ente e di riordino delle relative attivita',
il  decreto  legge  18  febbraio  1994, n. 110, reiterato, con
modificazioni, dal decreto legge 22 aprile 1994, n. 245  (art.
3,  co. 6), dispone, in favore dei dipendenti occupati a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre  1992,  l'applicazione
dell'art.  3  della legge n. 223/91 (trattamento straordinario
per le procedure concorsuali).
          Qualora, invece, le societa' anzidette sono  escluse
dalla  disciplina  del  trattamento  di integrazione salariale
straordinaria,  ai  dipendenti  delle   stesse   compete   una
indennita'  di  importo  pari  al trattamento straordinario di
integrazione salariale per un periodo   non  superiore  ai  24
mesi.
          Tale  indennita'  risulta  equiparata,  soltanto per
quanto riguarda l'importo,  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale.
          Ne  deriva  che  sono  applicabili   le disposizioni
concernenti  la  misura  del  trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, comprese   quindi  quelle  relative al
limite massimo mensile  e quelle relative alla incumulabilita'
o  incompatibilita' con altre prestazioni previdenziali ovvero
con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si  estendono
invece a tale prestazione le disposizioni relative ai benefici
accessori (accreditamento figurativo  ai  fini  pensionistici,
assegni  per  il  nucleo  familiare)  e al trattamento di fine
rapporto.
          Nel fare riserva di fornire le istruzioni  operative
e  contabili,  si  precisa    che  la  concessione e' comunque
subordinata alla emanazione dei relativi decreti ministeriali.
2.2) Imprese di spedizione internazionale, magazzini generali,
     spedizionieri doganali
          Il decreto legge 26 febbraio 1994, n. 134, reiterato
con  decreto legge 29 aprile 1994, n. 257,  all'art. 8, co. 2,
ha  stabilito  che  il  periodo  massimo  di   fruizione   del
trattamento  di  cui  all'art.1, comma 3, del decreto legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni dalla  legge
9  agosto  1993,  n.  293,  nei  confronti  dei lavoratori che
risultino percettori di tale trattamento alla data di  entrata
in vigore del decreto n. 134 anzidetto, e'  prorogato  per  la
durata di 1 anno.
          Al  riguardo  si  richiamano le istruzioni impartite
con la circolare n. 200 dell'11 agosto 1993.
          Possono usufruire di detta proroga, entro il  limite
di  1500  unita',  i  lavoratori che alla data del 28 febbraio
1994, giorno di entrata in vigore del  decreto  legge  n.  134
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  48,  risultano  in
godimento del trattamento predetto; nel  contingente  sono  da
ricomprendere   anche   i   beneficiari  della  indennita'  ai
lavoratori licenziati dalle imprese in parola di cui  all'art.
2, comma 1, del decreto legge n. 134.
          Nel  precisare  che  le  domande  relative  non sono
comunque piu' proponibili a decorrere dal 30 dicembre 1993, si
conferma  che  per l'erogazione delle prestazioni in questione
e' necessaria l'emanazione di apposito decreto ministeriale.
2.3) Imprese marittime
          Il decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato
dal decreto legge 14 aprile 1994, n. 231, all'art. 1, comma 8,
ha  stabilito  che le domande intese ad ottenere la indennita'
pari al trattamento massimo di integrazione salariale prevista
per i dipendenti di imprese di spedizione di cui al precedente
paragrafo 2.2, gia' estesa ai marittimi dall'art. 6, comma 15,
del  decreto  legge  n. 148, convertito nella legge n. 236/93,
(v. circ. n. 200 dell'11  agosto  1993,  paragr.  10)  possono
essere presentate fino al 31 dicembre 1996.
          Resta  confermato  che  tali  domande  devono essere
inoltrate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2.4) Lavoratori portuali
          La  concessione  della  indennita'  ex  art.  8  del
decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge
13  febbraio 1987, n. 26, e' stata estesa, dall'art. 1, co. 9,
del decreto legge 12 febbraio  1994,  n.  100,  reiterato  con
decreto  legge  14  aprile 1994, n. 231, all'anno 1994 entro i
limiti di ulteriori 1800 unita',  ivi  comprese  le  eccedenze
dell'anno 1993.
          Al riguardo va tenuto presente che l'art. 24, quinto
comma,  della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  concernente  il
riordino della legislazione in materia portuale, ha confermato
la proroga della indennita'  anzidetta  sino  al  31  dicembre
1993, estendendo il beneficio per ulteriori 1000 unita'.
          Peraltro, il citato art. 24, al sesto comma, dispone
che al termine della proroga, ai lavoratori, soci o dipendenti
delle imprese operanti in porto, ai sensi dell'art.  9,  comma
6,  del  decreto  legge  22  gennaio 1990, n. 6 convertito con
modificazioni dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  saranno
applicabili gli interventi di cui alla legge n. 164/75.
          Di conseguenza, esaurito il regime speciale relativo
alla indennita' pari al trattamento  massimo  di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori posti fuori produzione,
dovranno applicarsi le disposizioni  comuni  sugli  interventi
ordinari  e  straordinari  della  cassa  integrazione guadagni
secondo le modalita' particolari che saranno  determinate  con
apposito Decreto Ministeriale.
3) INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
3.1)  Estensione  dei  piu' ampi limiti temporali alle imprese
sino a 50 dipendenti
          L'art. 5, comma  2,  del  decreto  legge  n.  40/94,
reiterato  dal  decreto  legge  n.  185/94  (art.  5,  co. 2),
modificando il disposto dell'art. 7, comma 6, della  legge  n.
236/93  ha  esteso  l'ampliamento  dei  limiti temporali degli
interventi  di  integrazione  salariale   ordinaria   previsti
dall'art. 6 della legge n. 164/75 alle imprese che occupano
sino a 50 dipendenti.
          Nel richiamare in proposito  le  istruzioni  di  cui
alla  circolare  n.  210  del 16 settembre 1993, paragrafo II,
lett. B, si precisa che l'ammissione  al  beneficio  anzidetto
opera  nei  confronti delle imprese industriali  non edili che
occupano un numero di lavoratori compreso tra 16 e  50  a  far
tempo  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto legge n.
40/94 e cioe' dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre  1995  e
si  applica sia alle domande presentate a partire da tale data
sia a quelle presentate in  precedenza,  contenenti  richieste
relative  a  periodi  di  sospensione o riduzione di attivita'
lavorativa in corso alla stessa data.
3.2) Individuazione della settimana
          Ai  fini  dell'applicazione  dei limiti temporali di
godimento  stabiliti  per  la  erogazione  delle  integrazioni
salariali  ordinarie,  comprese  quindi  quelle  ai lavoratori
edili e del settore lapideo, l'art. 5, comma  1,  del  decreto
legge n. 40/94, reiterato dal decreto legge  n.  185/94,    ha
stabilito che per settimana computabile deve intendersi quella
per la quale  il  numero  di  ore  di  integrazione  salariale
autorizzate  risulti non inferiore al 10% del numero delle ore
lavorative complessive  degli  addetti  all'unita'  produttiva
interessata dalla richiesta di autorizzazione.
          Si  precisa  che  il  calcolo  va effettuato tenendo
conto, da un  lato,  dell'orario  di  lavoro  contrattuale  e,
dall'altro,  del  numero  complessivo  dei lavoratori soggetti
alla normativa sulle integrazioni salariali.
          Qualora  il  numero  delle   ore   di   integrazione
salariale  autorizzate  non  raggiunga  il  limite del 10% del
monte ore lavorative, la settimana non e' computabile,  ma  il
numero  delle  ore  autorizzate  slitta  sulla prima settimana
compresa nello stesso periodo autorizzato  ovvero  in  periodi
autorizzati  successivamente in cui non si raggiunga il limite
del 10% e si cumula con il numero delle ore autorizzate  nella
settimana  stessa;  se  il  risultato  non  e'  almeno pari al
parametro   minimo   di   utilizzazione   delle   integrazioni
salariali,  si opera un ulteriore slittamento sulla successiva
settimana con un  numero  di  ore  di  integrazioni  salariali
inferiore alla predetta aliquota del 10 per cento.
          Si  precisa  che  il  calcolo viene effettuato sulla
base delle ore autorizzate;  resta  in  facolta'  della  ditta
interessata,   qualora  il  numero  delle  ore  usufruite  sia
inferiore  rispetto  a  quello  autorizzato,  di  chiedere  la
revisione del calcolo in argomento.
          La  disposizione  in  esame  ha validita' sino al 31
dicembre 1996.
4) DISPOSIZIONI COMUNI
Importo   massimo  mensile  del  trattamento  di  integrazione
salariale.
          Si allega in proposito  il  messaggio  n  10668  del
7.2.94    (all.  3),  e,  a scioglimento della riserva in esso
contenuta, si forniscono le seguenti istruzioni.
a) Il limite, maggiorato,  di  œ.  1.500.000  previsto  per  i
lavoratori  la  cui retribuzione sia  superiore a œ. 2.700.000
mensili si applica  anche  alle  indennita'  speciali  il  cui
ammontare  e'  determinato con riferimento all'importo massimo
del  trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale,
stante  il  rinvio  ricettizio  a  tutte  le  disposizioni che
regolano la materia.
b)  Il  limite maggiorato va applicato anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro part-time, rapportando il relativo  importo
all'orario del part-time.
In  pratica,  occorre  in  via  pregiudiziale  verificare che,
l'importo orario  ottenuto  suddividendo  la  retribuzione  di
riferimento  del  lavoratore part-time per il numero delle ore
ridotte sia  pari  o  superiore  all'importo  che  si  ottiene
suddividendo  l'ammontare  di  2.700.000 per il numero mensile
delle ore previste  per  i  lavoratori  a  tempo  pieno  della
categoria  di  appartenenza.  In  caso affermativo si fa luogo
all'applicazione del tetto piu' elevato e,  quindi,  l'importo
orario previsto per i lavoratori a tempo pieno va moltiplicato
per il numero delle ore autorizzate.
c)  Il massimale del trattamento straordinario di integrazione
salariale  sara'  annualmente  aggiornato  sulla  base   delle
variazioni  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo delle
famiglie degli operai e degli impiegati. In tal senso il  d.l.
n.   185/94   (art.  1,  co.  5)  ha  modificato  il  disposto
dell'articolo unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,
innovando  la  disciplina introdotta dal d.l. n. 40/94 secondo
cui  l'aggiornamento  poteva  riguardare  soltanto   l'importo
massimo riferito ai lavoratori con retribuzione mensile pari o
superiore a 2.700.000 lire.
                                    IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                          F.TO TRIZZINO
                                                  ALL.1
      I.N.P.S.                       MESSAGGIO T.P.N. 26951
  Direzione Centrale                 DEL 14.10.93
Prestazioni Temporanee
      Uff. V
                         Ai Dirigenti centrali e periferici
                         Ai Direttori dei Centri operativi e
                            delle Agenzie Urbane
                            e, per conoscenza,
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati
                            provinciali
OGGETTO:  Decreto-legge  9  agosto  1993,  n.  286. Interventi
     urgenti in favore dei  dipendenti  delle  societa'  della
     GEPI e dell'INSAR.
          Il  decreto-legge  n.  286/93  ha  disposto,  con le
limitazioni sotto specificate,  una  ulteriore  proroga  della
durata   di   sei   mesi,  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, con pari riduzione  della  durata  del
trattamento  economico  di mobilita', in favore dei dipendenti
delle  societa'  non  operative  costituite  dalla  GEPI   nei
territori  del  Mezzogiorno - gia' beneficiari dei trattamenti
di proroga di cui al 6' comma  dell'art.  22  della  legge  n.
223/91  -  nonche'  dei dipendenti dell'INSAR alla data del 31
dicembre 1991.
          Nel fare riserva di trasmettere a parte il  relativo
decreto  concessivo della proroga, si precisa, in relazione al
disposto del co. 2 dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che
sono  esclusi  dalla  stessa  i  lavoratori  che  alla data di
entrata in vigore del provvedimento  o  successivamente  hanno
maturato  o  matureranno  i  requisiti  per  beneficiare delle
disposizioni di cui all'art. 7, co. 5  e  7,  della  legge  n.
223/91,  per  le  quali  i  termini di applicazione sono stati
differiti al  31  dicembre  1993  dall'art.  6,  co.  10,  del
decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
          Piu' in  particolare,  tenuto  conto  del  contenuto
dell'art.  7  su  richiamato,  non  possono  beneficiare della
proroga,  oltre  i  lavoratori  che  hanno  fatto  o   faranno
richiesta  di  liquidazione  della  indennita' di mobilita' in
unica soluzione, i lavoratori aventi i requisiti, ai sensi del
co. 7 dell'art. 7 citato, per beneficiare della indennita'  di
mobilita' "lunga".
          Pertanto,   stante   il   disposto  del  co.  10-bis
dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 148,  secondo  cui  il
requisito   dell'eta'  va  determinato  con  riferimento  alle
disposizioni legislative in materia di pensione  di  vecchiaia
in  vigore  al 31 dicembre 1992, sono esclusi dalla proroga, i
lavoratori che hanno maturato alla data di entrata  in  vigore
del  D.L.  n. 286/93 l'eta' di 45 anni, se donne, o 50 anni se
uomini.
          Per coloro i quali  non  avessero  ancora  raggiunto
l'eta'  alla data anzidetta, ma la raggiungeranno nel semestre
successivo, il trattamento di  integrazione  salariale  potra'
essere  corrisposto,  in regime di proroga, sino al compimento
della stessa eta'.
          In applicazione di tali  disposizioni,  le  societa'
GEPI,  sia  per  le  richieste di pagamento diretto sia per le
anticipazioni  a  conguaglio,  provvederanno  ad  escludere  i
lavoratori gia' collocati in mobilita' alla data dell'8 agosto
1993 (scadenza della precedente proroga) per avere maturato il
requisito  di eta' previsto per l'indennita' di mobilita' ed a
limitare la richiesta del trattamento di proroga alla data  di
compimento  eta',  per  coloro che la matureranno nel semestre
successivo e cioe' dal 9 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.
          Per quanto attiene gli adempimenti  operativi  delle
SAP,  si  richiama l'attenzione sulla necessita' di verificare
che  le  richieste  di  pagamento  diretto   del   trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale  inoltrate  dalle
societa'  GEPI  del  Mezzogiorno  ovvero  l'inclusione   negli
elenchi  dei  beneficiari delle anticipazioni effettuate dalle
societa' medesime, riguardino  esclusivamente  lavoratori  che
non  hanno  compiuto  i  45  anni,  se  donne, e i 50 anni, se
uomini.
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to  MANZARA
                                                       ALL. 2
      I.N.P.S.                        MESSAGGIO T.P. N. 41478
  Direzione Centrale                  DEL 10.12.93
Prestazioni Temporanee
      Uff. V
                    Ai Dirigenti centrali e periferici
                    Ai Direttori dei Centri operativi e
                       delle Agenzie Urbane
                       e, per conoscenza,
                    Ai Presidenti dei Comitati regionali
                    Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286,  reiterato  con
     decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 404. Interventi urgenti
     in favore dei dipendenti  delle  Societa'  della  GEPI  e
     dell'INSAR.
          In riferimento  alle  istruzioni  impartite  con  il
messaggio n. 26951 del 14 ottobre c.m., concernenti la proroga
del  trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale
disposta   dal   decreto-legge   n.   286/93,   reiterato  con
decreto-legge  n.  404/93,  in  favore  dei  dipendenti  delle
societa' non operative costituite dalla GEPI nei territori del
Mezzogiorno, e' stato segnalato che fra i predetti  dipendenti
figurano  lavoratori  i quali, pur avendo il requisito di eta'
per accedere alla indennita' di mobilita'  "lunga",    non  ne
possono   beneficiare   in   quanto  titolari  di  trattamento
pensionistico di invalidita' (art. 5 del D.L.  n.  478/92,  v.
circ. n. 9 del 12 gennaio 1993).
          Al riguardo, atteso che il disposto dell'art. 1, co.
2,  del  D.L.  n.  286/93,  stabilisce  espressamente  che  la
esclusione  dalla  proroga  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale opera per i lavoratori  aventi  diritto
"a  percepire  l'indennita'  di  mobilita'",  si precisa che i
titolari  di  pensione  e  assegno  di   invalidita'   possono
beneficiare  della  proroga  in questione pur avendo raggiunto
l'eta' prevista dall'art. 7, co. 7, della legge n.  223/91  in
quanto,  ove  collocati  in mobilita', non avrebbero diritto a
percepire la relativa indennita'.
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to MANZARA
                                                  ALL. 3
       I.N.P.S.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
                                   MESSAGGIO T.P. N. 10668
                                   DEL 07.02.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO:  Decreto  -  legge  18  gennaio  1994, n. 40; importo
massimo mensile del trattamento di integrazione salariale.
          L'art.  1,  comma 6, del Decreto - Legge indicato in
oggetto, pubblicato sulla G.U.  n. 14 del 19 gennaio  1994  ed
entrato  in  vigore  il giorno successivo, ha  introdotto, tra
l'altro, con  effetto  dal  primo  gennaio  1994,  un  importo
differenziato  del  tetto  massimo mensile - di cui alla legge
13.8.1980, n. 427 - applicabile ai trattamenti di integrazione
salariale  spettanti  ai lavoratori, compresi quelli agricoli,
la  cui  retribuzione  lorda  mensile  sia  superiore  a  lire
2.700.000.
          Posto  che,  in  via  generale, l'importo massimo di
integrazione  salariale  rimane  fissato  in  lire   1.248.021
mensili,  al  lordo  dell'aliquota  del  5,84%,  tale importo,
sempre al lordo delle detrazioni, e' elevato a lire  1.500.000
quando   la   retribuzione   di  riferimento  per  il  calcolo
dell'integrazione salariale - rapportata al mese e comprensiva
dei  ratei di mensilita' aggiuntive - supera la predetta cifra
di lire 2.700.000.
          Si forniscono di seguito  le  prime,  piu'  urgenti,
istruzioni    volte    a   consentire   l'applicazione   della
disposizione in argomento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
          Il beneficio in parola deve  intendersi  operante  a
partite dal lunedi' successivo al primo gennaio e precisamente
dal 3 gennaio.
          Per ragguagliare il limite  massimo  -  anche  nella
misura  maggiorata  -  alle  ore  mensilmente  autorizzate, si
ribadisce  il  criterio  di  calcolo  gia'   enunciato   nella
circolare n. 50 GS  del  21  gennaio  1982  secondo  il  quale
l'importo  massimo  deve  essere  diviso  per il numero di ore
lavorative ricadenti nel mese  considerato  ed  il  risultato,
cosi' ottenuto, deve essere moltiplicato per le ore di lavoro,
perse  nello  stesso  mese,  per  le  quali   e'   autorizzato
l'intervento di integrazione salariale.
          Ai   fini   dell'applicazione   del   tetto  massimo
differenziato  e'  necessario  conoscere,  per  ogni   singolo
lavoratore,   il   dato  relativo  alla  retribuzione  mensile
maggiorata  delle  pertinenti  quote  di   emolumenti   aventi
periodicita'   ultramensile   (ad   esempio:   tredicesima   e
quattordicesima mensilita').
          Di  conseguenza  si  trasmette  a  parte  un   nuovo
tracciato    del    Mod.    I.G.STR/AUT    ove   e'   prevista
l'evidenziazione di  tale  dato,  da  utilizzare  in  caso  di
pagamento  diretto  della prestazione e si precisa che sono in
fase di attuazione  le  necessarie  modifiche  procedurali  al
programma 6040 di liquidazione.
          Inoltre, ai fini di verificare l'esatta applicazione
delle norme sul  tetto  massimo  integrabile  da  parte  delle
imprese per le quali non ' autorizzato il pagamento diretto, i
prescritti  elenchi   dei   percettori   di   trattamento   di
integrazione  salariale  dovranno  essere  completati  con gli
importi lordi mensili  della  retribuzione  che  sarebbe  loro
spettata,  comprensivi  dei  pertinenti  ratei  di  mensilita'
aggiuntive.
          Si interessano, pertanto,  le  SAP  a  rappresentare
alle   aziende   soggette   alla   disciplina  dell'intervento
straordinario l'esigenza  di  integrare  tale  elenco  con  le
predette informazioni.
          Si  fa  riserva  di ulteriori precisazioni in ordine
alla  applicabilita'   del   massimale   maggiorato   a   quei
trattamenti  economici  -  previsti  in  favore di particolari
tipologie di  beneficiari  quali,  ad  esempio,  i  lavoratori
portuali  -  commisurati direttamente   all'importo massimo di
integrazione salariale.
B - ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
          Per il  ragguaglio  a  giornata  del  tetto  massimo
differenziato  nei  confronti dei lavoratori agricoli, valgono
le istruzioni impartite con circolare n.  256  del  7.11.1991,
paragrafo 3.
          Il  massimale  mensile deve, pertanto, essere diviso
per il numero di giornate lavorative nonche' delle  festivita'
infrasettimanali,  ricadenti  nel  mese  considerato,  ed   il
risultato  deve  essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
          Naturalmente anche per tale  settore  e'  necessario
conoscere,  per  lo specifico fine, la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo  delle  integrazioni  del  salario,
comprensiva  dei  ratei  delle mensilita' aggiuntive. Un nuovo
tracciato del  modello  I.S.Agr.  1  bis  -  in  due  versioni
distinte  per  operai  ed  impiegati  o  quadri  - che preveda
l'indicazione di tale dato, verra' trasmesso a parte.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                        MANZARA