960130 DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTIVI Circolare n. 18 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e , per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Interruzione dei termini prescrizionali. Circolare n.262 del 13.10.95. Chiarimenti. DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTIVI Roma, 22 gennaio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E Circolare n. 18 PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e , per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Interruzione dei termini prescrizionali. Circolare n.262 del 13.10.95. Chiarimenti. A seguito della emanazione della circolare indicata in oggetto concernente l'introduzione dei piu' brevi termini prescrizionali stabiliti, come e' noto , dall'art.3 comma 9 e 10 della legge del 08.08.95 n.335,alcune Sedi hanno manifestato delle perplessita' in ordine alla efficacia di alcuni atti volti ad interrompere il corso della prescrizione. Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni. a) Soggetti abilitati a compiere atti interruttivi della prescrizione. Per un principio generale di diritto , l'atto inteso ad esigere l'adempimento di un obbligo giuridico deve necessariamente provenire da uno dei soggetti del rapporto dal quale l'obbligo scaturisce. Il rapporto previdenziale si istaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavora- tore che , rispetto a tale rapporto e' soltanto il soggetto a cui favore si produrranno gli effetti del rapporto stesso . Di conseguenza soltanto a carico dell'Ente e del datore di lavoro sussiste l'obbligo di compiere l'atto inteso a pretendere l'osservanza dell'obbligo stesso. In conseguenza di quanto sopra esposto si ritiene che i verbali dell'Ispettorato del lavoro che contengano prescrizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali non interrompono i termini precscrizionali in quanto tali atti,come sopra detto, devono necessariamente provenire dal creditore e cioe' dall'Istituto.E' pertanto necessario che le Sedi non appena venuti a conoscenza dei suddetti verbali pongano in essere i relativi atti interruttivi della prescrizione. A chiarimento dei quesiti rivolti al ri- guardo si fa presente che la suddetta conclusione non e' in contrasto con quanto affermato nella richiamata circolare n.262/95 nella parte in cui si dice che i processi verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro, relativamente alle omissioni contributive indicate nei verbali stessi devono ritenersi inizio di una proce- dura per il recupero del credito e che di conseguenza non si rendeva necessario in tal caso un atto inter- ruttivo da parte dell'Istituto. Infatti la suddetta affermazione e' stata inserita nella circolare 262/95 solo per illustrare, con un esempio, il criterio dettato dall'art 3 comma 10 della legge 335/95 che, come e' noto, ha stabilito la possibilita' di appli- cazione della precedente normativa in materia di termini prescrizionali quando fosse iniziata ,prima dell'entrata in vigore della richiamata legge 335/95, una procedura per il recupero del credito contributi- vo. In conclusione, al di fuori della suddetta norma- tiva, resta il criterio di carattere generale che richiede la necessita' di un atto interruttivo della prescrizione da parte dell'Istituto in caso di verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro. b) Impossibilita' di esercitare il diritto di credito Altro chiarimento che e' stato richiesto in merito all'argomento in questione riguarda l'afferma- zione, contenuta nella richiamata circolare 262/95, secondo la quale l'impedimento da parte del debitore all'esercizio del diritto di credito dell' Istituto impedisce il corso della prescrizione. In particolare e' stato chiesto in quali casi possa ravvisarsi tale fattispecie. Al riguardo deve innanzitutto premettersi che l'Istituto ha un autonomo potere di accertamente dei propri crediti contributivi e che di conseguenza non puo' ricorrere l'ipotesi di cui sopra e' cenno quando l'Istituto stesso ha la possibilita' di accer- tare il proprio credito. Non puo' pertanto ricorrere l'ipotesi in questione nel caso di evasione contributiva totale o parziale o anche nel caso di "lavoro nero" e cioe' di lavoratori non iscritti neppure al libro paga o matricola. Si ritiene invece che l'ipotesi di cui sopra e' cenno possa ravvisarsi,per quanto riguarda la contribuzione dovuta da artigiani ed esercenti atti- vita' commerciali, nell'ipotesi in cui il reddito venga denunciato parzialmente o totalmente al fisco e non all'INPS. Per quanto riguarda invece le aziende si ritiene che l'ipotesi possa concretizzarsi nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano denunciato la propria attivita' con dipendenti, non risultino iscritti negli appositi albi e non si siano,neppure, muniti dei regolamentari libri paga e matricola. In questo caso infatti l'Istituto si trova nella impossibilita' di esercitare il proprio diritto di credito neanche ricorrendo al proprio autonomo potere di accertamento,essendo dolosamente occultata la stessa attivita' dell'azienda. Si ritiene infine che possa ravvisarsi un altro caso di impedimento all'esercizio del diritto di credito, quando il datore di lavoro si rifiuta di esibire i libri paga e matricola agli ispettori dell'Istituto, necessari per effettuare il controllo sulla regolarita' degli adempimenti contributivi dell'azienda. Appare infatti evidente che il predetto atteggiamento da parte del datore di lavoro non renda possibile all'Istituto l'esercizio del proprio diritto di credito e che esso di conseguenza impedisca il corso della prescrizione del credito contributivo. Al riguardo e' opportuno sottolineare che, affinche' tale effetto interruttivo si verifichi, e' necessario che il rifiuto del datore di lavoro di esibire i libri contabili risulti regolarmente "ver- balizzato" dall'Ispettore di vigilanza in sede di accesso ispettivo. c) Riconoscimento del debito. Presentazione dei modd.O1/M. E' stato chiesto se la presentazione dei modd. O1/M da parte dei datori di lavoro possa inter- rompere il corso della prescrizione relativamente ai periodi contributivi indicati nei modelli stessi. Al riguardo si deve premettere che come precisato nella circolare n.335/95 sopra citata, l'interruzione dei termini prescrizionale puo' avve- nire oltre che per atto del creditore anche attraverso il riconoscimento del debito da parte del debitore. Nella richiamata circolare e' stato fatto presente che tale ipotesi si verifica quando il debitore presenta il rendiconto mensile,modd.DM/M10, totalmente o parzialmente insoluto. Anche la presentazione all'INPS da parte dei datori di lavoro dei modelli O1/M concretizza un'altra ipotesi di riconoscimento del debito .Infatti anche in tale fattispecie con la presentazione del modello, il debitore indicando le retribuzioni corrisposte al dipendente ed affermando che su tali somme sono dovuti i contributi di legge,riconosce il proprio debito contributivo nei confronti dell'Istituto, e quindi interrompe i termini di prescrizione. Non si ritiene al riguardo che ostacoli tale effetto della presenta- zione dei suddetti modelli la circostanza che il debito contributivo,non e' direttamente indicato,in quanto esso e' comunque certo e quantificabile con elementari operazioni di calcolo. d) Denuncia del lavoratore. Decorrenza della prescrizione. Altro quesito riguarda l'individuazione della "denuncia" del lavoratore , richiesta , come e' noto, dall' art.9 lett.a) della legge 335/95 per poter applicare per quanto riguarda la contribuzione dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione decennale invece di quella ordinaria quinquennale. E' stato in particolare chiesto se la dichiarazione rilasciata dal lavoratore nel corso di un accertamento ispettivo, dalla quale risulti una retribuzione corrisposta al lavoratore inferiore a quella denunciata ai fini contributivi,possa o meno valere,ai fini di cui sopra e' cenno, come denuncia del lavoratore che possa consentire ai sensi del richiamato comma 9 dell'art. 3 della legge 335/95 l'applicazione della prescrizione decennale. Al riguardo si osserva che il legislatore con la disposizione richiamata abbia voluto fare una eccezione alla generale prescrizione quinquennale introdotta, per proteggere il lavoratore che sponta- neamente denunci l'inadempimento contributivo nei propri confronti del datore di lavoro, concedendo un termine piu' ampio di prescrizione dei contributi dovuti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Si ritiene pertanto che il suddetto effetto in quanto eccezione non puo' che essere legato ad una denuncia formale del lavoratore (possibilmente da redigere sul mod Vig.1) diretta ad informare l'Isti- tuto Previdenziale dell'esistenza di una omissione contributiva, parziale o totale. Va da se' che tale denuncia formale puo' essere sottoscritta dal lavoratore anche durante lo svolgimento dell'ispezione a seguito dei chiarimenti forniti al dipendente dall'Ispettore di vigilanza. Sempre nell'ipotesi di denuncia del lavora- tore e' stato chiesto se nella determinazione del periodo prescrizionale ,nel caso in cui l'inadempienza contributiva sia rilevabile dal lavoratore solo a seguito di mancata presentazione dei modd.O1/M, si debba far riferimento alla data di presentazione della denuncia ( O3/M) ovvero alla scadenza legale del debito contributivo. Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che il corso della prescrizione puo' essere interrotto solo da un atto del creditore (v.precedente punto a) ) e cioe' nel caso di specie da un atto dell'Istituto che chieda il pagamento del proprio credito contribu- tivo. Non rileva pertanto ai fini del corso della prescrizione il momento in cui il lavoratore sia venuto a conoscenza dell'inadempienza del proprio datore di lavoro in quanto il diritto di credito contributivo deve essere azionato sempre dall'Istitu- to. In conclusione nella determinazione del termine di prescrizione (decennale o quinquennale) deve farsi riferimento alla data di scadenza delle singole denunce contributive. e) Pagamento di un acconto o del saldo dei soli contributi. E' stato richiesto se il pagamento effet- tuato a in acconto o a saldo di un debito contributivo ,effettuato spontaneamente dall'azienda e riferito ad un debito gia' denunciato all'INPS abbia un effetto interruttivo della prescrizione relativamente al residuo credito per contributi e oneri accessori. Al riguardo si fa presente che l'adempimento parziale o totale di una obbligazione non puo' che essere inteso come riconoscimento della stessa salvo il caso in cui il debitore, nell'effettuare il paga- mento in pendenza di un ricorso amministrativo o giudiziario circa l'esistenza dell'obbligo contribu- tivo si riservi esplicitamente il diritto di ripeti- zione a procedimento concluso. In conseguenza di quanto sopra precisato si deve ritenere che dalla data del pagamento ricominci a decorrere un nuovo termine prescrizionale per il residuo debito per contributi e relativi accessori. f) Sentenza ottenuta in un giudizio in cui l'Istituto non e' stato parte in causa. E' stato chiesto se nell'ipotesi di una sentenza di condanna del datore di lavoro alla corre- sponsione di retribuzione a favore di un dipendente emessa a seguito di un giudizio in cui l'Istituto non e' stato parte in causa la prescrizione dei contributi dovuti all'Istituto sulle retribuzioni oggetto della sentenza possa considerarsi interrotta a seguito dell'instaurazione del procedimento giudiziario. Cio' in considerazione di quanto affermato nella citata circolare n.262/95 secondo la quale la denuncia presentata ad un autorita' diversa dall'Istituto costituisce inizio di procedimento teso al recupero contributivo. Al riguardo si fa presente che ,come gia' detto, il criterio , valido per individuare le partite per le quali applicare il regime transitorio ai sensi del comma 10 ,dell'art. 3 della legge 335/95, non puo' essere applicato nel caso di specie , per le ragioni illustrate al precedente punto a). Di conseguenza qualora il giudizio si sia svolto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore e non sussistano agli atti di sede precedenti atti interruttivi rife- riti all'inadempienza di cui trattasi, il recupero contributivo potra' interessare solo i periodi non prescritti al momento della richiesta di accredito. g) Sanzioni amministrative. E' stato chiesto se le sanzioni amministra- tive richieste con il procedimento previsto dalla legge 689/81 ricadano o meno nella disciplina della citata legge n.335/95 e in particolare se debba essere accettato un pagamento spontaneo di sanzioni ammini- strative prescritte. Al riguardo, va considerato che la legge 689/81 che modifica il sistema penale, prevede la prescrizione quinquennale per tutte le somme dovute per le violazioni in essa contemplate e richiama le norme ordinarie per la disciplina per l'interruzione dei termini. Per effetto di tale richiamo si ritiene di poter sostenere che l'avvenuta precscrizione vada eccepita dal debitore e che quindi, il pagamento fatto a titolo di sanzione amministrativa resti acquisito a tale titolo. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO