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960130
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Circolare n. 18
AI DIRIGENTI CENTRALI E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e , per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
   INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Interruzione dei termini prescrizionali.
Circolare n.262 del 13.10.95.
Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Roma, 22 gennaio 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 18           PERIFERICI
                       AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI
                          PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e , per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
                          INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          PROVINCIALI
OGGETTO: Interruzione dei termini prescrizionali.
         Circolare n.262 del 13.10.95.
         Chiarimenti.
          A seguito della emanazione della circolare
indicata in oggetto concernente l'introduzione dei
piu' brevi termini prescrizionali stabiliti, come e'
noto , dall'art.3 comma 9 e 10 della legge del
08.08.95 n.335,alcune Sedi hanno manifestato delle
perplessita' in ordine alla efficacia di alcuni atti
volti ad interrompere il corso della prescrizione.
          Al riguardo si ritiene opportuno fornire le
seguenti puntualizzazioni.
a) Soggetti abilitati a compiere atti interruttivi
   della prescrizione.
          Per un principio generale di diritto ,
l'atto inteso ad esigere l'adempimento di un obbligo
giuridico  deve necessariamente provenire  da uno dei
soggetti del rapporto dal quale l'obbligo scaturisce.
Il rapporto previdenziale si istaura  tra datore di
lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavora-
tore che , rispetto a tale rapporto  e' soltanto il
soggetto a cui favore  si produrranno gli effetti del
rapporto stesso . Di conseguenza soltanto a carico
dell'Ente  e del datore di lavoro sussiste l'obbligo
di compiere l'atto inteso a pretendere l'osservanza
dell'obbligo stesso.
          In conseguenza di quanto sopra esposto si
ritiene che i verbali dell'Ispettorato del lavoro che
contengano prescrizioni in materia di contributi
previdenziali e assistenziali  non interrompono i
termini precscrizionali in quanto tali atti,come sopra
detto, devono necessariamente provenire dal creditore
e cioe' dall'Istituto.E' pertanto necessario che le
Sedi non appena venuti a conoscenza dei suddetti
verbali pongano in essere i relativi atti interruttivi
della prescrizione.
          A chiarimento dei quesiti rivolti al ri-
guardo si fa presente che la suddetta conclusione non
e' in contrasto con quanto affermato nella richiamata
circolare n.262/95 nella parte in cui si dice che i
processi verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro,
relativamente alle omissioni contributive indicate nei
verbali stessi devono ritenersi inizio di una proce-
dura per il recupero del credito e che di conseguenza
non si rendeva necessario in tal caso un atto inter-
ruttivo da parte dell'Istituto. Infatti la suddetta
affermazione e' stata inserita nella circolare 262/95
solo per illustrare, con un esempio, il criterio
dettato dall'art 3 comma 10 della legge 335/95 che,
come e' noto, ha stabilito la possibilita' di appli-
cazione della precedente normativa in materia di
termini prescrizionali quando fosse  iniziata ,prima
dell'entrata in vigore della richiamata legge 335/95,
una procedura per il recupero del credito contributi-
vo. In conclusione, al di fuori della suddetta norma-
tiva, resta il criterio di carattere generale che
richiede la necessita' di un atto interruttivo della
prescrizione da parte dell'Istituto in caso di verbali
redatti dall'Ispettorato del lavoro.
b) Impossibilita' di esercitare il diritto di credito
          Altro chiarimento che e' stato richiesto in
merito all'argomento in questione riguarda l'afferma-
zione, contenuta nella richiamata circolare 262/95,
secondo la quale l'impedimento da parte del debitore
all'esercizio del diritto di credito dell' Istituto
impedisce il corso della prescrizione. In particolare
e' stato chiesto in quali casi possa ravvisarsi tale
fattispecie.
          Al riguardo deve innanzitutto premettersi
che  l'Istituto ha un autonomo potere di accertamente
dei propri crediti contributivi e che di conseguenza
non puo' ricorrere l'ipotesi di cui sopra e' cenno
quando l'Istituto stesso ha la possibilita' di accer-
tare il proprio credito.
          Non puo' pertanto ricorrere l'ipotesi in
questione nel caso di evasione contributiva totale o
parziale o anche nel caso di "lavoro nero" e cioe' di
lavoratori non iscritti neppure al libro paga o
matricola.
          Si ritiene invece che l'ipotesi di cui sopra
e' cenno possa ravvisarsi,per quanto riguarda  la
contribuzione dovuta da artigiani ed esercenti atti-
vita' commerciali,  nell'ipotesi in cui il reddito
venga denunciato parzialmente o totalmente al fisco e
non all'INPS.
          Per quanto riguarda invece le aziende si
ritiene che l'ipotesi possa concretizzarsi nel caso in
cui i datori di lavoro non abbiano denunciato la
propria attivita' con dipendenti, non risultino
iscritti negli appositi albi e non si siano,neppure,
muniti dei regolamentari libri paga e matricola.
          In questo caso infatti l'Istituto si trova
nella impossibilita' di esercitare il proprio diritto
di credito neanche ricorrendo al proprio autonomo
potere di accertamento,essendo dolosamente occultata
la stessa attivita' dell'azienda.
          Si ritiene infine che possa ravvisarsi un
altro caso di impedimento all'esercizio del diritto di
credito, quando il datore di lavoro si rifiuta di
esibire i libri paga e matricola agli ispettori
dell'Istituto, necessari per effettuare il controllo
sulla regolarita' degli adempimenti contributivi
dell'azienda.
          Appare infatti evidente che il predetto
atteggiamento da parte del datore di lavoro  non renda
possibile all'Istituto l'esercizio del proprio diritto
di credito e che  esso di conseguenza impedisca il
corso della prescrizione del credito contributivo.
          Al riguardo e' opportuno sottolineare che,
affinche' tale effetto interruttivo si verifichi, e'
necessario che  il rifiuto del datore di lavoro di
esibire i libri contabili risulti regolarmente "ver-
balizzato" dall'Ispettore di vigilanza  in sede di
accesso ispettivo.
c) Riconoscimento del debito. Presentazione dei
   modd.O1/M.
          E' stato chiesto  se la presentazione dei
modd. O1/M da parte dei datori di lavoro possa inter-
rompere il corso della prescrizione relativamente ai
periodi contributivi indicati nei modelli stessi.
          Al riguardo si deve premettere che come
precisato nella circolare n.335/95 sopra citata,
l'interruzione dei termini prescrizionale puo' avve-
nire oltre che per atto del creditore anche attraverso
il riconoscimento del debito da parte del debitore.
Nella richiamata circolare e' stato fatto presente che
tale ipotesi si verifica quando il debitore presenta
il rendiconto mensile,modd.DM/M10, totalmente o
parzialmente insoluto.
          Anche la presentazione all'INPS da parte dei
datori di lavoro dei modelli O1/M concretizza un'altra
ipotesi di riconoscimento del debito .Infatti anche in
tale fattispecie con la presentazione del modello, il
debitore indicando le retribuzioni corrisposte al
dipendente ed affermando che su tali somme sono dovuti
i contributi di legge,riconosce il proprio debito
contributivo nei confronti dell'Istituto, e quindi
interrompe i termini di prescrizione. Non si ritiene
al riguardo che ostacoli tale effetto della presenta-
zione dei suddetti modelli la circostanza  che il
debito contributivo,non e' direttamente indicato,in
quanto esso e' comunque certo e quantificabile con
elementari operazioni di calcolo.
d) Denuncia del lavoratore. Decorrenza della
   prescrizione.
          Altro quesito riguarda l'individuazione
della  "denuncia" del lavoratore , richiesta , come e'
noto, dall' art.9 lett.a) della legge 335/95 per poter
applicare  per quanto riguarda la contribuzione dovuta
al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ad altre
gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione
decennale invece di quella ordinaria quinquennale.
          E' stato in particolare chiesto se la
dichiarazione rilasciata dal lavoratore nel corso di
un accertamento ispettivo, dalla quale risulti una
retribuzione corrisposta al lavoratore inferiore a
quella denunciata ai fini contributivi,possa o meno
valere,ai fini di cui sopra e' cenno, come denuncia
del lavoratore che possa consentire ai sensi del
richiamato comma 9 dell'art. 3 della legge 335/95
l'applicazione della prescrizione decennale.
          Al riguardo si osserva  che il legislatore
con la disposizione richiamata  abbia voluto fare una
eccezione alla generale prescrizione quinquennale
introdotta, per proteggere il lavoratore che sponta-
neamente denunci l'inadempimento contributivo nei
propri confronti del datore di lavoro, concedendo  un
termine piu' ampio di prescrizione dei contributi
dovuti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
          Si ritiene pertanto che il suddetto effetto
in quanto eccezione non puo' che essere legato ad una
denuncia   formale  del lavoratore (possibilmente da
redigere sul mod Vig.1) diretta ad informare l'Isti-
tuto Previdenziale dell'esistenza di una omissione
contributiva, parziale o totale.
          Va da se' che tale denuncia formale puo'
essere sottoscritta dal lavoratore anche  durante lo
svolgimento dell'ispezione a seguito dei chiarimenti
forniti al dipendente dall'Ispettore di vigilanza.
          Sempre nell'ipotesi di denuncia del lavora-
tore e' stato chiesto se nella determinazione del
periodo prescrizionale ,nel caso in cui l'inadempienza
contributiva sia rilevabile dal lavoratore solo a
seguito di mancata presentazione dei modd.O1/M, si
debba far riferimento alla data di presentazione della
denuncia ( O3/M) ovvero  alla scadenza legale del
debito contributivo.
          Al riguardo si ritiene opportuno ricordare
che il corso della prescrizione puo' essere interrotto
solo da un atto del creditore (v.precedente punto a) )
e cioe' nel caso di specie da un atto dell'Istituto
che chieda il pagamento del proprio credito contribu-
tivo. Non rileva pertanto ai fini del corso della
prescrizione il momento in cui il lavoratore sia
venuto a conoscenza  dell'inadempienza del proprio
datore di lavoro in quanto il diritto di credito
contributivo deve essere azionato sempre dall'Istitu-
to. In conclusione nella determinazione del termine di
prescrizione (decennale o quinquennale) deve farsi
riferimento alla data di scadenza delle singole
denunce contributive.
e) Pagamento di un acconto o del saldo dei soli
   contributi.
          E' stato richiesto se il pagamento effet-
tuato a in acconto o a saldo di un debito contributivo
,effettuato spontaneamente dall'azienda e riferito ad
un debito gia' denunciato all'INPS abbia un effetto
interruttivo della prescrizione relativamente al
residuo credito per contributi e oneri accessori.
          Al riguardo si fa presente che l'adempimento
parziale o totale di una obbligazione non puo' che
essere inteso come riconoscimento della stessa salvo
il caso in cui il debitore, nell'effettuare il paga-
mento in pendenza di un ricorso amministrativo o
giudiziario  circa l'esistenza dell'obbligo contribu-
tivo si riservi esplicitamente il diritto di ripeti-
zione a procedimento concluso.
          In conseguenza di quanto sopra precisato si
deve ritenere che dalla data del pagamento ricominci a
decorrere un nuovo termine prescrizionale per il
residuo debito per contributi e relativi accessori.
f) Sentenza ottenuta in un giudizio in cui l'Istituto
   non e' stato parte in causa.
          E' stato chiesto se nell'ipotesi di una
sentenza di condanna del datore di lavoro alla corre-
sponsione di retribuzione a favore di un dipendente
emessa a seguito di un giudizio in cui l'Istituto non
e' stato parte in causa la prescrizione dei contributi
dovuti all'Istituto sulle retribuzioni oggetto della
sentenza possa considerarsi interrotta a seguito
dell'instaurazione del procedimento giudiziario.
          Cio' in considerazione di quanto affermato
nella citata circolare n.262/95 secondo la quale la
denuncia presentata ad un autorita' diversa
dall'Istituto costituisce inizio di procedimento teso
al recupero contributivo.
          Al riguardo si fa presente che ,come gia'
detto, il criterio , valido per individuare le partite
per le quali applicare il regime transitorio ai sensi
del comma 10 ,dell'art. 3 della legge 335/95, non puo'
essere applicato  nel caso di specie , per le ragioni
illustrate al precedente punto a). Di conseguenza
qualora il giudizio si sia svolto esclusivamente tra
il datore di lavoro e il lavoratore e non sussistano
agli atti di sede precedenti atti interruttivi rife-
riti all'inadempienza di cui trattasi, il recupero
contributivo potra' interessare solo i periodi non
prescritti al momento della richiesta di accredito.
g) Sanzioni amministrative.
          E' stato chiesto se le sanzioni amministra-
tive richieste con il procedimento previsto dalla
legge 689/81 ricadano o meno nella disciplina della
citata legge n.335/95 e in particolare se debba essere
accettato un pagamento spontaneo di sanzioni ammini-
strative prescritte.
          Al riguardo, va considerato che la legge
689/81 che modifica il sistema penale, prevede la
prescrizione quinquennale per tutte le somme dovute
per le violazioni in essa contemplate e richiama le
norme ordinarie per la disciplina per l'interruzione
dei termini.
          Per effetto di tale richiamo si ritiene di
poter sostenere che l'avvenuta precscrizione vada
eccepita dal debitore e che quindi, il pagamento fatto
a titolo di sanzione amministrativa resti acquisito a
tale titolo.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO