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Versione Testuale
971112
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971015
Circolare n. 206
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMMINISTRA-
TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI
97-206. DECRETO- LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184 -
RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 15 ottobre 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 206       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          E, PER CONOSCENZA,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMMINISTRA-
                          TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: 97-206. DECRETO- LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184 -
         RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
SOMMARIO:
1 - PREMESSA
2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA
3 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL RILASCIO
    DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE
5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
    IN CASO DI RIOCCUPAZIONE
7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI
    VOLONTARI GIA' AUTORIZZATI
8 - MODALITA' DI VERSAMENTO
9 - NORME FINALI
1 - PREMESSA
     Il D.Lg.vo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attua-
zione della delega contenuta nell'art. 1, comma 39, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene, al capo III,
 dispo-sizioni di riordino della normativa in materia di
prosecu-zione volontaria coordinando ed armonizzando le
diverse discipline dei vari regimi previdenziali alle norme
conte-nute nella legge delegante (v. all. N.1).
     Il decreto estende, all'art. 5, comma 1, le disposi-
zioni di cui al D.P.R. n.1432/71 e alla legge n. 47/1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come modifi-
cate dal decreto stesso, ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria nonche' agli assi-
curati alla "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, introducendo, in tal modo, la
prosecuzione volontaria per le categorie di lavoratori
finora escluse.
     Il decreto legislativo  e' entrato in vigore il
12.7.1997.
     Si applica, pertanto, alle domande di autorizzazione ai
versamenti volontari, ivi comprese quelle contenute nelle
domande di pensione, presentate da tale data.
     Per espressa previsione contenuta nell' art. 9, non
trova applicazione alle domande di prosecuzione volontaria
presen-tate prima di tale data nei regimi dove l'istituto
della contribuzione volontaria era previsto, domande queste
per le quali continueranno ad applicarsi - quindi - le
precedenti disposizioni che disciplinavano la materia.
2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA
     Come sopra precisato la norma estende le disposizioni
contenute nel DPR n.1432/1971 e nella legge n.47/1983 ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nonche' alla Gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335/1995.
     Destinatari della nuova normativa sono tutti gli
iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio.
     I Fondi speciali amministrati dall' Istituto che, in
quanto sostitutivi dell' A.G.O., sono interessati dal nuovo
decreto sono quelli dei "Telefonici", degli " Elettrici ",
del " Personale di volo "  e degli " Addetti alle ex imposte
di consumo ".
     Per le disposizioni in vigore nei Fondi " Telefonici "
ed " Elettrici ", che si ripete continueranno ad appli-carsi
relativamente alle domande di prosecuzione volontaria
validamente presentate prima della entrata in vigore del
nuovo decreto e sempre che non sia intervenuta la decadenza
per il mancato versamento del contributo nei termini previ-
sti, si rinvia alla circolare del 28.6.1994 n. 196 e suc-
cessive disposizioni.
     Inoltre, per il Fondo " Telefonici " in particolare, in
relazione al nuovo contesto normativo di armonizzazione e
alla luce delle disposizioni in materia di prosecuzione
volontaria contenute nel decreto legislativo in oggetto,
deve ritenersi non piu' operante il principio del trasferi-
mento d'ufficio nell'AGO, qualora l'assicurato non si sia
 avvalso della facolta' di proseguire volontariamente nel
Fondo stesso, nell'A.G.O. delle posizioni costituite nel
Fondo stesso per periodi che non diano titolo a pensione.
     Pertanto, a modifica di quanto riportato nella circo-
lare 14 del 18.1.1994, i trasferimenti in parola verranno
effettuati sempre a domanda degli assicurati.
     A far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
leg.vo (12 luglio 1997) devono, pertanto, ritenersi abrogate
le disposizioni previste, in materia di prosecuzione volon-
taria, per specifiche categorie di lavoratori iscritti a
fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale
obbligatoria.
3 -  REQUISITI CONTRIBUTIVI  PER IL RILASCIO
     DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI -
     L'art. 5, comma 2, della norma in esame stabilisce che,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti
volontari in tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e
salve le eccezioni di cui si dira', l'assicurato deve far
valere, nel quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda nella gestione in cui chiede di essere auto-
rizzato, in via alter-nativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
giovani;
e) 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e
76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
     La norma riproduce sostanzialmente il disposto di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1983, n.
47; innova, peraltro, rispetto alla pregressa normativa in
quanto elimina il requisito alternativo dei 5 anni di
contribuzione in qualsiasi epoca versato.
     La norma in esame fa, infine, salvi i requisiti ridotti
(un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la
domanda), previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, per gli iscritti all'assicura-
zione generale obbligatoria per l'I.V.S., o a forme di
previdenza sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita'
da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o
discontinua, ovvero con contratti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o ciclico.
     Detti requisiti ridotti vengono estesi anche per il
rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari nella
gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
      I requisiti sopraindicati devono essere perfezionati
mediante una contribuzione effettiva (obbligato-ria, da
riscatto, da integrazione volontaria dei contributi obbli-
gatori agricoli versati in numero inferiore al limite annuo
di 270) acquisita anche a seguito di ricongiun-zione o
trasferimento e, quindi, con esclusione della contribuzione
figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla
gestione pensionistica interessata.
     Il comma 3 dell'articolo in esame conferma le disposi-
zioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1432 e successive modificazioni e integrazioni, relative ai
periodi da considerare neutri ai fini del computo del
quinquennio entro il quale devono essere fatti valere i
requisiti soprariportati.
     Restano confermati, ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per il rilascio dell'autorizzazione
ai versamenti volontari, i criteri, previsti  dalla norma-
tiva previgente (D.P.R. n 1432/71 e legge n. 47/1983), - non
modificata dal decreto in esame, - in materia di computo dei
contributi dovuti, ma non versati, purche' non prescritti.
     Per la pratica applicazione delle disposizioni di cui
sopra, si rinvia alle istruzioni, impartite in materia sotto
la previgente normativa, che dovranno applicarsi anche ai
Fondi speciali interessati dal decreto legislativo in esame.
      L'art. 5, comma 2 del decreto legislativo in esame
stabilisce  che l'assicurato deve far valere il requisito
dei tre anni nel quinquennio precedente l'autorizzazione
nella gestione nella quale l'assicurato chiede di essere
autorizzato.
     Al riguardo sono in corso approfondimenti presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito
alla possibilita', prevista dalla previgente normativa,
di perfezionare il requisito di cui sopra mediante il cumulo
di contributi versati nelle diverse gestioni dell'assicura-
zione  obbligatoria gestita dall'Inps e nelle gestioni dei
lavoratori autonomi.
     Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni in
materia.
3.1 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,COMMA 26,
      DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335.
               Come si e' detto, l'autorizzazione ai versa-
menti volontari e' concessa se l'assicurato nel quinquennio
precedente la domanda, puo' far valere un anno di effettiva
contribuzione. Vengono pertanto superate le disposizioni
contenute nell'art.2 del D.M. 2 maggio 1996, n, 282 e quelle
contenute nella circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte
II, punto 6.1.
4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE
      L'art. 6, al comma 1, introduce un' importante innova-
zione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla
quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari
per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la
possibilita' di chiedere l'autorizzazione a versare contri-
buti volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa.
     Tenuto conto che il successivo comma 2 ribadisce
l'incompatibilita', prevista dall'art. 5 del D.P.R. n.
1432/1971 e dall'art. 3 della legge n. 47/1983, della
contribuzione volontaria con l'iscrizione, o il pensiona-
mento, a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, l'au-
torizzazione di cui sopra puo' essere concessa ove non
sussista alcuna causa ostativa.
     A tal riguardo si ritiene opportuno ribadire che
costituisce causa ostativa l'accreditamento, nel semestre
sopraindicato, di contributi, ivi compresi i figurativi, a
qualsiasi titolo riconosciuti.
5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI
     L'art. 7 del decreto legislativo detta i criteri per la
determinazione dell'importo di contribuzione volontaria che
ciascun prosecutore volontario deve versare.
     Il primo comma dell'articolo in esame innova rispetto
alla pregressa disciplina che prevedeva la determinazione
dell'im-porto del contributo volontario sulle base delle
retribuzioni medie settimanali, entro il limite massimo di
retribuzione pensionabile vigente, percepite
dall'assicurato nei tre anni precedenti la data della
domanda di prosecuzione volontaria applicando l'aliquota
contributiva, vigente pro tempore  per ciascuna categoria di
assicurati, alla retribuzione media delle singole classi di
contribuzione.
     La nuova normativa stabilisce che tale importo si
determina applicando l'ali-quota di finanziamento, prevista
per la contribuzione obbligatoria, all'importo medio della
retribuzione imponi-bile percepita nell'anno precedente la
data della domanda.
     Per effetto di tale disposizione vengono abolite le
classi di contribuzione volontaria e il limite massimo di
retribuzione entro il quale era determinato il contributo
volontario.
     Per quel che concerne l'aliquota di finanziamento da
applicare, si rimanda a quanto precisato nella circolare n.
103 del 30 aprile 1997, in attuazione del disposto normativo
di cui all'art. 27, commi 2 bis e 2 ter, della legge 28
febbraio 1997, n. 30.
     Il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame
stabiliscono, rispettivamente, che l'importo minimo della
retri-buzione settimanale, sulla quale sono commisurati i
 versa-menti volontari, non puo' essere inferiore a quella
determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1) del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e
integrazioni, e che l'importo minimo del contributo volon-
tario per tutte le categorie di prosecutori volontari non
puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di
cui al precedente comma 2, per i lavoratori comuni. Per le
categorie per le quali e' previsto il versamento del contri-
buto mensile, l'importo di cui al precedente paragrafo e'
ragguagliato a mese.
     Per la pratica applicazione di tali disposizioni si
rinvia alle istruzioni emanate sotto la previgente normati-
va, facendo presente, peraltro, che la disposizione di cui
al terzo comma, prima parte, nella formulazione attuale,
comporta un aumento significativo degli attuali importi
dovuti dai prosecutori volontari con qualifica diversa da
quella di lavoratore dipendente comune ed autonomo (ad es.
agricoli, lavoratori domestici, pescatori della piccola
pesca ecc..) e' attualmente all'esame, per una eventuale
modifica, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
     Al riguardo si fa riserva di ulteriori precisazioni e,
pertanto, le Sedi dovranno soprassedere dal determinare
l'importo dei contributi dovuti dai prosecutori volontari
nei confronti dei quali si verificherebbe l'aumento so-
praindicato.
     L'ultima parte del comma in esame prevede una salva-
guardia per gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi
dell'assicurazione obbligatoria nei quali sussistono minimi
retributivi superiori a quelli vigenti, pro tempore,
nell'assicurazione obbligatoria stessa.
     In tali casi l'importo minimo del contributo volontario
dovra' essere commisurato al minimo retributivo previsto per
il fondo presso il quale viene inoltrata la domanda di
prosecuzione volontaria.
     La retribuzione sulla quale e' determinato l'importo del
contributo volontario dovuto da ciascun assicurato, e'
rivalutata annualmente, con effetto dal 1  gennaio di
ciascun anno, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del decreto
legislativo in esame, in base alla variazione dell'indice
del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno
precedente.
5.1 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI
     L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184
stabilisce che, ai fini della determinazione dell'importo
dei contributi da versare, restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
     Per la determinazione dell'importo del contributo
volontario si dovra' pertanto continuare a tener presente la
 media dei redditi conseguiti negli ultimi 36 mesi di con-
tribuzione precedenti la data della domanda.
     Per quanto riguarda le tabelle contenenti le classi di
reddito, il reddito medio imponibile e le aliquote contri-
butive, si rinvia al punto 5) della circolare n. 103 del 30
aprile 1997.
5.2 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 8
      AGOSTO 1995, N.335
               L'importo del contributo da versare deve
essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7
del decreto n.184: per i lavoratori di cui trattasi, per-
tanto, l'importo del contributo volontario sara' pari al 10
per cento del reddito, assoggettato a contribuzione, degli
ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda.
5.3 - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
     L'art.5, comma 2, del D.Lg.vo n.184 del 30 aprile 1997
trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
autonomi dell'agricoltura, i quali, pertanto, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari,
richiesta successivamente all'entrata in vigore del citato
decreto, debbono far valere -nel quinquennio precedente la
data di presentazione della relativa domanda -  n. 279
contributi giornalieri, se uomini, oppure n. 186 contributi
giornalieri, se donne o giovani.
      Il requisito alternativo previsto dalla normativa
precedentemente in vigore (465 contributi giornalieri per
gli uomini e 310 contributi giornalieri per le donne ed i
giovani, in qualsiasi epoca versati), come sopra detto, e'
stato eliminato anche nei confronti dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura.
     Per quanto concerne la determinazione dell'importo del
contributo volontario dovuto dai lavoratori in epigrafe,
l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184/1997
conferma espressamente le disposizioni dell'art.10 della
legge 2 agosto 1990, n.233, cosicche' i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni:
     -continueranno ad essere assegnati, ai fini della
prosecuzione volontaria, a quella delle quattro classi di
reddito, di cui alla tabella E allegata a detta legge, il
cui reddito medio settimanale e' pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni (e
cioe' delle ultime 156 settimane) di lavoro, determinati ai
sensi dell'art.7 della stessa legge n. 233/1990 (secondo
tale art.7, il reddito annuo e' pari al prodotto del reddito
medio giornaliero stabilito annualmente con decreto mini-
steriale per il numero delle giornate proprio della fascia
in cui e' inserita l'azienda di appartenenza);
      -continueranno a versare l'importo del contributo
volontario calcolato applicando al reddito medio settimanale
della classe di assegnazione l'aliquota contributiva in
misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria IVS
nella Gestione dei CD/CM, fermo restando che detto importo
non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i
lavoratori dipendenti comuni (si confermano, pertanto, gli
importi gia' previsti, per l'anno 1997, nell'allegato n.17
della circolare n.103 del 30 aprile 1997).
5.4 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
     Nella circolare n.103 del 30 aprile 1997 (v.punto 4) e'
stata fatta riserva di comunicare gli importi dei contributi
volontari dovuti per l'anno 1997 dai coloni e mezzadri
reinseriti nell'A.G.O.
     Tale riserva sara' sciolta con circolare di prossima
emanazione, nella quale saranno illustrati -ovviamente- pure
i riflessi che l'entrata in vigore del D.Lg.vo n.184/1997
comporta nei confronti della specifica categoria di pros-
ecutori volontari indicata in epigrafe.
6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI
    RIOCCUPAZIONE.
     Il 6  comma dell'art. 7, nel confermare, in pratica, il
disposto dell'art. 2 della legge n. 47/1983, stabilisce che,
in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, succes-
sivamente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, l'assicurato puo' richiedere la rideterminazione
del contributo volontario assegnato.
     In tale ipotesi l'importo deve essere calcolato sulla
base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la
ripresa dei versamenti volontari.
     La norma ribadisce la volontarieta' della richiesta
rimettendo  alla discrezionalita' del prosecutore volontario
richiedere tale rideterminazione.
     La domanda deve essere presentata, pena la decadenza,
entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
     Pertanto, ove l'assicurato non si avvalga della facolta'
concessa dal comma 6  entro il termine sopraindicato, allo
stesso restera' assegnato l'importo determinato all'atto del
rilascio dell'autorizzazione.
7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI
    VOLONTARI  GIA' AUTORIZZATI.
     I commi 7 e 8 dell'art. 7 contengono norme di raccordo
tra la nuova e la vecchia normativa.
      Il comma 7, a seguito dell'abolizione delle classi di
contribuzione volontaria, stabilisce che, per i prosecutori
volontari, autorizzati alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in esame, l'importo del contributo e'
commisurato alla retribuzione media della classe preceden-
temente assegnata.
     Per effetto di tale disposizione, tenuto conto  che,
anche in base alla previgente normativa, il contributo da
versare era calcolato applicando l'aliquota contributiva
sulla retribuzione media di ciascuna classe, si confermano
gli importi gia' previsti per l'anno 1997.
     Per i prosecutori di che trattasi, in attesa che
vengano modificati i dati esposti nei bollettini di c/c
postale, il versamento dei contributi relativi al 2 , 3  e
4  trimestre saranno effettuati con riferimento alle sop-
presse classi di contribuzione volontaria, tenuto conto che
gli importi richiesti sono quelli dovuti.
     L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, in
considerazione della soppressione del limite massimo di
retribuzione da prendere in considerazione per la determi-
nazione del contributo volontario, la facolta', per coloro ai
quali era stata assegnata, per effetto del limite so-prain-
dicato, la classe massima di contribuzione, di richie-dere la
determinazione del contributo volontario sulla base della
retribuzione effettivamente percepita in costanza di rap-
porto di lavoro nell'anno precedente la decorrenza dell'au-
torizzazione ai versamenti volontari.
     La domanda per avvalersi della facolta' di cui sopra
deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
184, cioe' entro il 12 luglio 1998.
     Gli assicurati, che si avvarranno di tale facolta',
devono integrare, nella nuova misura, gli importi dei
contributi volontari versati per i periodi successivi alla
domanda di cui sopra.
8 -  MODALITA' DI VERSAMENTO
     L'articolo 8 del decreto in esame disciplina, al 1  e
2  comma, i termini entro i quali devono essere effettuati i
versamenti volontari secondo le modalita' che ciascun ente
intende adottare.
     La norma conferma che il versamento dei contributi deve
essere effettuato entro il trimestre solare successivo a
quello cui si riferisce la contribuzione  e che i contributi
relativi al periodo compreso tra la data di presentazione
della domanda, o per il semestre precedente  di cui all'art.
6, comma 1) del decreto in esame, e la data di rilascio
dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre
successivo a tale data.
       Per quanto concerne le modalita' di versamento dei
contributi dovuti dai prosecutori volontari iscritti presso
questo Istituto nessuna innovazione, alle modalita' vigenti,
viene allo stato introdotta.
      L'ultimo comma dell'art. 8 ribadisce la perentorieta'
dei termini di versamento e che il mancato rispetto degli
stessi determina l'annullamento  dei contributi versati in
ritardo con conseguente rimborso senza maggiorazione di
interessi.
     Il comma di che trattasi fa, comunque, salva al pro
secutore volontario la possibilita' di richiedere che le
somme risultate come sopra indebite siano attribuite, ove
possibile, al trimestre solare precedente la data di versa-
mento.
9) NORME FINALI
     Il capo IV  del decreto n. 184/1997 agli articoli 9 e
10, nel dettare norme transitorie e finali, dispone che, per
le domande presentate anteriormente la data di entrata in
vigore del decreto stesso (12 luglio 1997), continua a
trovare applicazione la previgente normativa e che, a far
tempo dalla citata data del 12 luglio 1997, sono abrogate le
disposizioni, precedentemente in vigore, che risultino in
contrasto con le norme contenute nel decreto legislativo
stesso.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO