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900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134399
Circolare n. 21
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della
certificazione sanitaria.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134399
Roma, 27 gennaio 1983              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 21                         e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della
         certificazione sanitaria.
     Come  e' noto, l'art. 2, 2  comma, del D.L. N.663/79 (1), convertito,
con modificazioni, nella legge 29  febbraio  1980,  n.33  (2),  sostituito
dall'art.15,  1   comma,  della  legge  23 aprile 1981, n.155 (3), prevede
l'obbligo per il lavoratore di inviare la certificazione di malattia entro
due  giorni  dal  relativo rilascio, al datore di lavoro e all'INPS ovvero
alla struttura pubblica da esso indicata.
     Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  preso  in  esame  gli effetti
connessi con il mancato rispetto di tale termine. E' stato  in  tale  sede
considerato   che  la  tempestiva  acquisizione  della  certificazione  di
malattia costituisce imprescindibile  presupposto  per  l'accertamento  al
diritto  alla  relativa prestazione economica, sulla base delle risultanze
della attivita' di  controllo  sanitario  -  prevista  e  disciplinata  al
successivo  3   comma  del  citato  articolo  - circa l'effettivo stato di
malattia dell'interessato  comportante  incapacita  lavorativa  e  che  il
mancato   rispetto   del   termine  in  questione  impedisce  il  regolare
svolgimento del rapporto assicurativo.
     Il  Consiglio  ha,  quindi, ribadito, con deliberazione n. 222 dell'8
ottobre 1982 (4), che in ipotesi di inoltro tardivo  della  certificazione
non  si deve dar luogo alla corresponsione dell'indennita' di malattia per
i giorni di ritardo, secondo le modalita' indicate nel compendio  allegato
alla  circolare  n.134368  A.G.O./14  del  28 gennaio 1981, punto 9.2 (5),
aventi portata di carattere generale.
     Tuttavia,  qualora  il  motivo  del ritardo nella presentazione della
certificazione sanitaria sia costituito da uno  stato  di  infermita'  che
abbia comportato il ricovero in luogo di cura, ovvero quando il lavoratore
produca documentazione idonea  a  dimostrare  che  il  ritardo  sia  stato
determinato  da causa di forza maggiore, si fa luogo alla erogazione della
prestazione economica per malattia, come se la certificazione di  malattia
fosse stata presentata in tempo utile.
     Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, le Sedi  valuteranno,  caso
per  caso,  in  relazione  agli  elementi  rilevabili dalla documentazione
fornita, se  la  causale  addotta  dal  lavoratore  costituisca  effettivo
impedimento - o meno, tenuto conto della natura fungibile dell'adempimento
- alla tempestiva presentazione della certificazione.
     Per  quanto  si riferisce all'altra previsione della deliberazione in
argomento (malattia che abbia comportato ricovero in luogo di cura), viene
confermato    che   deve   farsi   luogo   alla   normale   corresponsione
dell'indennita'  giornaliera  di  malattia,  nella  ipotesi   di   tardiva
presentazione della certificazione  attestante il ricovero presso ospedali
o case di cura pubblici o privati.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          FASSARI
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     (1) V."Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452.
     (2) V."Atti Ufficiali" 1980, pag. 284.
     (3) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 794.
     (4) V."Atti Ufficiali" 1982, pag. 2921.
     (5) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 185.