900402 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134399 Circolare n. 21 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della certificazione sanitaria. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134399 Roma, 27 gennaio 1983 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 21 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della certificazione sanitaria. Come e' noto, l'art. 2, 2 comma, del D.L. N.663/79 (1), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.33 (2), sostituito dall'art.15, 1 comma, della legge 23 aprile 1981, n.155 (3), prevede l'obbligo per il lavoratore di inviare la certificazione di malattia entro due giorni dal relativo rilascio, al datore di lavoro e all'INPS ovvero alla struttura pubblica da esso indicata. Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame gli effetti connessi con il mancato rispetto di tale termine. E' stato in tale sede considerato che la tempestiva acquisizione della certificazione di malattia costituisce imprescindibile presupposto per l'accertamento al diritto alla relativa prestazione economica, sulla base delle risultanze della attivita' di controllo sanitario - prevista e disciplinata al successivo 3 comma del citato articolo - circa l'effettivo stato di malattia dell'interessato comportante incapacita lavorativa e che il mancato rispetto del termine in questione impedisce il regolare svolgimento del rapporto assicurativo. Il Consiglio ha, quindi, ribadito, con deliberazione n. 222 dell'8 ottobre 1982 (4), che in ipotesi di inoltro tardivo della certificazione non si deve dar luogo alla corresponsione dell'indennita' di malattia per i giorni di ritardo, secondo le modalita' indicate nel compendio allegato alla circolare n.134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, punto 9.2 (5), aventi portata di carattere generale. Tuttavia, qualora il motivo del ritardo nella presentazione della certificazione sanitaria sia costituito da uno stato di infermita' che abbia comportato il ricovero in luogo di cura, ovvero quando il lavoratore produca documentazione idonea a dimostrare che il ritardo sia stato determinato da causa di forza maggiore, si fa luogo alla erogazione della prestazione economica per malattia, come se la certificazione di malattia fosse stata presentata in tempo utile. Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, le Sedi valuteranno, caso per caso, in relazione agli elementi rilevabili dalla documentazione fornita, se la causale addotta dal lavoratore costituisca effettivo impedimento - o meno, tenuto conto della natura fungibile dell'adempimento - alla tempestiva presentazione della certificazione. Per quanto si riferisce all'altra previsione della deliberazione in argomento (malattia che abbia comportato ricovero in luogo di cura), viene confermato che deve farsi luogo alla normale corresponsione dell'indennita' giornaliera di malattia, nella ipotesi di tardiva presentazione della certificazione attestante il ricovero presso ospedali o case di cura pubblici o privati. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ----------- (1) V."Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452. (2) V."Atti Ufficiali" 1980, pag. 284. (3) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 794. (4) V."Atti Ufficiali" 1982, pag. 2921. (5) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 185.