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Circolare numero 235 del 30-12-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/12/2016
Circolare n. 235
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Eventi sismici del 2016. Art. 45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi.

SOMMARIO:

Premessa. 1. Integrazioni salariali ordinarie. 2. Assegno ordinario e assegno di solidarieta' a carico dei Fondi di solidarietà. 3. Ammortizzatori in deroga.

 

Premessa

 

Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) è stato convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. E’ stato invece abrogato, per effetto dell’art. 1 della stessa legge di conversione, il decreto legge n. 205 dell’11 novembre 2016 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016), pur rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 205/2016.

 

La presente circolare afferisce all’art. 45 del decreto legge n. 189/2016, modificato dalla legge di conversione, che prevede apposite misure a sostegno del reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici accaduti nel 2016. Gli allegati 1 e 2 della presente circolare, riportano, rispettivamente, l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 (secondo quanto previsto negli allegati 1 e 2 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189).

 

Di seguito si riepilogano le principali indicazioni interpretative per l’applicazione del citato art. 45, con particolare riguardo alla gestione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’assegno ordinario e assegno di solidarieta' a carico dei fondi di solidarietà, e degli ammortizzatori sociali in deroga. Le seguenti istruzioni tengono conto anche dei chiarimenti richiesti da alcune Strutture  territoriali.

 

1.   Integrazioni salariali ordinarie

 

1.1 Competenza territoriale

 

Ai fini della individuazione della struttura INPS territorialmente competente si ribadiscono i criteri già in uso che, per comodità, si riepilogano:

 

  1. se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
  2. se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia”rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’area metropolitana o in una provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domandaè rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva;
  3. se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda.

 

 

1.2     Deroga termini di presentazione delle domande

 

 

Per effetto del comma 6 dell’art. 45 del decreto legge in esame, in conseguenza degli eventi sismici, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo dell’osservanza del limite temporale di cui all’art. 15, comma 2, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 185/16. Si precisa che a seguito dei chiarimenti interpretativi forniti dal ministero Vigilante la suddetta deroga riguarda anche l’osservanza del limite temporale per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per il settore agricolo di cui all’art. 15 legge n. 457/1972.

 

 

1.3     Deroga dell’osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale

 

 

Sempre in conseguenza dei suddetti eventi sismici, i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo dell’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 148/15.

 

 

1.4     Deroga dei limiti di fruizione

 

 

I periodi  concessi in conseguenza degli eventi sisimici richiamati, secondo le diverse decorrenze specificate al precedente punto 1.2, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per quanto riguarda invece il limite delle 52 settimane nel biennio mobile si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n.148/2015. Pertanto, i periodi di integrazione salariale richiesti per il sisma (evento oggettivamente non evitabile), non verranno computati ai fini del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dell’ipotesi in cui tali  trattamenti siano richiesti dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o) del decreto legislativo n. 148/15.

Inoltre, per espressa indicazione ministeriale, si precisa che i periodi concessi in conseguenza dell’evento sismico sono computati ai fini del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5, D.Lgs, n.148/15).

 

 

1.5     Art. 8 Decreto ministeriale 15 aprile 2016 n. 95442: precisazioni e chiarimenti

 

Per una corretta applicazione dell’art. 8 in argomento si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

 

 

  • l’art. 8, comma 1,si applica alle domande di integrazione salariale ordinaria aventi ad oggetto la causale sisma, per il periodo intercorrente tra la data di verificazione dell’evento e la data dell’esito del sopralluogo accertativo dell’agibilità o meno della struttura. Per tali fattispecie la relazione tecnica conterrà la dichiarazione dei datori di lavoro riguardante lo sciame sismico e gli effetti dello stesso sullo svolgimento e prosecuzione dell’attività lavorativa;
  • l’art. 8, comma 2, si applica invece ai periodi successivi a quello in cui è avvenuto il sopralluogo della pubblica autorità che abbia attestato l’impraticabilità dei locali stessi.

 

 

1.6     Pagamenti diretti

 

Come è noto, in caso di documentate difficoltà finanziarie la sede Inps territorialmente competente può autorizzare, su espressa richiesta aziendale, il pagamento diretto. L’autorizzazione deve basarsi sull’analisi dell’indice di liquidità che deve risultare negativo, con valore inferiore all’unità.

 

I datori di lavoro che, in conseguenza del sisma, facciano richiesta di pagamento diretto, qualora impossibilitati a presentare la documentazione attestante le gravi difficoltà finanziare in cui versano, possono dichiarare nella relazione tecnica tale impossibilità nonchè la difficoltà ad anticipare i trattamenti di integrazione ai dipendenti. Tale dichiarazione, esclusivamente in tali casi, è idonea, di per sé, ad ottenere il pagamento diretto della prestazione.

 

 

2.   Assegno ordinario e assegno di solidarieta' a carico dei Fondi di solidarietà

 

 

Il comma 6 dell’art. 45 in esame prevede altresì che i datori di lavoro che presentino domande di assegno ordinario e/o di assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, siano dispensati dall’osservanza dei termini di presentazione di cui agli artt. 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 148: ne deriva che le istanze di accesso all’assegno ordinario di solidarietà possono essere presentate alla Struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, anche oltre i 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Parimenti, la presentazione della domanda di assegno di solidarietà non deve necessariamente essere presentata entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale.

La disposizione in esame prevede altresì che i datori di lavoro, appartenenti ai fondi di solidarietà, siano dispensati dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs 148/2015. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza non è necessario dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi previsti dai singoli decreti istitutivi.

Destinatari della norma sono i datori di lavoro che hanno unità produttive operanti, alle date degli eventi sismici, nei territori del cratere stabiliti dagli allegati 1 e 2. L’esenzione si applica anche ai plessi organizzativi (ad esempio i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, oppure le filali o agenzie), ancorché non qualificabili come unità produttive, che sono operanti nei predetti territori. In quest’ultima fattispecie il datore di lavoro, unitamente alla domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario/solidarietà, dovrà allegare la dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, non qualificabile come unità produttiva, interessato dall’evento sismico (mod. allegato 3 alla presente circolare).

L’azienda, nel presentare domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario, potrà invocare la causale eventi transitori e non imputabili ed utilizzare la scheda causale, di cui all’allegato 8 della circolare INPS n. 139/2016, che raggruppa varie fattispecie, tra cui anche il sisma, per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità.

 

 

3.   Ammortizzatori Sociali in Deroga

 

 

Il comma 1 dell’art. 45 in esame prevede, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, un’indennità pari al trattamento massimo d’integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 per i Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016 per i Comuni di cui all’allegato 2. Il trattamento in questione è corrisposto in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016 ed è previsto in favore:

 

  1. dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico dipendenti da aziende (o da soggetti diversi dalle imprese) operanti in uno dei comuni di cui all’art.1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (comma 1, lett a);
  2. dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguente all’evento sismico (comma 1, lett b).

 

L’indennità di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività, nei limiti previsti dall’art. 1 del decreto legge in oggetto e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b) per le giornate di mancata prestazione lavorativa, entro l’arco temporale previsto dall’art. 1 del citato decreto e comunque per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

Il predeto onere di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016 è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

Il comma 4 dell’art 45 in esame prevede un’indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2. L’indennità è prevista per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno; all’onere dei 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’art. 52 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 in esame.

Le indennità di cui ai predetti commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse, pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS, che provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si evidenzia che, al fine di consentire ampia tutela in favore delle imprese e dei lavoratori coinvolti, verrà sottoscritta un’apposita Convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dall’evento finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni coinvolte, alla individuazione delle condizioni e dei limiti concernenti l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni e alla conseguente decretazione regionale relativa ai benefici di cui all’art.45, comma da 1 a 4, del Decreto Legge n. 189/2016.

 

A seguito dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione, l’Istituto procederà all’emanazione di istruzioni operative alle sedi territoriali relative al flusso di gestione e alla liquidazione delle indennità in argomento.

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato