Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 54 del 02-05-2014


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Roma, 02/05/2014
Circolare n. 54
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014.

SOMMARIO:

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,14% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2014 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     
     

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di  mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 4 marzo 2013, con effetto dal 1° maggio 2013, detta misura era  stata fissata al 5,2233% in ragione annuale.

 

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% (2) in ragione annuale.

 

La variazione decorre dal 1° maggio 2014.

 

In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b)  del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

                                                   

Note:

 

(1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.

 

(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013 – 31.12.2013.