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Circolare numero 57 del 13-3-2007.htm

  
riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei trattamenti stessi.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 13 Marzo 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  57

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei trattamenti stessi.

 

SOMMARIO:

riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei trattamenti stessi.

 

 

Il comma 1190 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) ha stabilito le procedure per l’utilizzazione del finanziamento di euro 460 milioni, a carico del Fondo per l’occupazione, stabilito per il c.a., in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali.

 

Il penultimo periodo del citato comma prevede che “la misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del trenta per cento nel caso di seconda proroga e del quaranta per cento nel caso di proroghe successive.”

 

In precedenza sono state fornite istruzioni in ordine all’attuazione delle riduzioni da operare sui trattamenti in questione, in relazione alle previsioni contenute nelle leggi Finanziarie degli anni di riferimento.

 

Come è noto i trattamenti in deroga sono concessi a favore dei lavoratori di imprese non destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità, previsti dalla legge 223/1991. I trattamenti stessi possono inoltre essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, a favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti dalla citata legge 223.

 

La legge Finanziaria del 2003 e la successiva legge Finanziaria del 2004, nel prevedere la misura delle riduzioni dei trattamenti, avevano stabilito che la riduzione non si applicasse nei casi di prima proroga o di nuova concessione. La mancata riproposizione di tale previsione nelle successive leggi Finanziarie aveva fatto ritenere che la riduzione del trattamento, prevista dalla legge finanziaria dell’anno di riferimento, dovesse essere operata anche in caso di prima proroga dei trattamenti di mobilità ordinaria già interamente fruiti.

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente chiarito che le riduzioni non debbono essere operate, in caso di prima proroga di mobilità ordinaria scaduta.

 

Si potranno quindi verificare le seguenti situazioni.

 

a) nuova concessione in deroga del trattamento di CIGS o di mobilità  al termine del trattamento ordinario.

 

Al termine della concessione del trattamento di mobilità ordinaria, a favore di lavoratori dipendenti da imprese destinatarie della legge 223/1991, può verificarsi che sussistano crisi occupazionali che rendano necessari interventi da parte dei competenti Ministeri per la concessione, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa .

 

In caso di nuova concessione del trattamento di mobilità, i lavoratori conservano il trattamento in godimento al termine della scadenza del trattamento ordinario, concesso ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 223/1991. I trattamenti normalmente vengono concessi senza soluzione di continuità ed iniziano dal giorno successivo al termine di scadenza del trattamento ordinario di mobilità e al termine della possibilità dell’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria prevista dalla legge 223/1991 e proseguono per tutta la durata del trattamento concesso. Qualora il trattamento prosegua per ulteriori periodi, al termine dell’anno di scadenza dovranno essere operate le riduzioni previste dalla legge Finanziaria dell’anno di riferimento.

 

 

b) prima proroga dei trattamenti di CIGS o di mobilità o di disoccupazione speciale per l’edilizia.

 

Le leggi Finanziarie prevedono le riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successive proroghe dei trattamenti concessi.

La riduzione va operata sul trattamento determinato secondo le disposizioni impartite a suo tempo (100% del trattamento CIGS o 80% delle voci delle retribuzioni fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali determinati all’inizio di ciascun anno), trattamento che, come è noto, non è suscettibile, una volta concesso, di rivalutazione annuale.

 

Le successive riduzioni vanno operate sull’importo originario come sopra determinato.

 

 

Applicazione delle riduzioni da parte delle Sedi.

 

Con Messaggio 20518 del 20 luglio 2006 è stata resa nota la lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.14/1142 del 27 giugno 2006, riguardante le modifiche agli accordi governativi stipulati al fine della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle aree ed ai settori in crisi.

 

In particolare è stato ricordato che al fine di conferire agli interventi sociali previsti il più elevato livello di rapida e mirata attuazione , è stato fatto presente che potranno essere concordate localmente in piena autonomia modifiche alla intese territoriali o territoriali/settoriali, già recepite in accordi governativi, senza la necessità di ricorrere ad un ulteriore accordo governativo di recepimento e alla successiva decretazione interministeriale, in merito alle modifiche ed alle integrazioni introdotte dalle nuove intese territoriali o territoriali/settoriali.

 

Poiché con i suddetti accordi territoriali può essere accordata la prosecuzione dei trattamenti delle prestazioni in questione, le Sedi periferiche dovranno applicare correttamente le riduzioni da operare sulle prestazioni concesse, utilizzando, al fine del monitoraggio della spesa, per la mobilità, il codice di intervento rilasciato dalla competente Direzione centrale, e per la cigs, il numero del decreto, ed inserendo nell’apposito campo della maschera la percentuale della misura della riduzione da operare, prima di disporre i pagamenti in questione.

 

Per il c.a. il Ministero del Lavoro ha stabilito di assegnare a ciascuna Regione determinate risorse, a carico del Fondo dell’occupazione di cui al comma 1190 dell’art.1 della legge Finanziaria del 2007, concordate a livello Ministeriale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

 

Le Sedi periferiche, prima di disporre i pagamenti a favore dei lavoratori indicati negli elenchi sottoscritti a livello locale, dovranno verificare che sussistano i requisiti per l’erogazione dei trattamenti stessi e, in caso di proroga, nell’apposito campo della maschera della procedura dovranno applicare la riduzione percentuale prevista.

 

Le competenti Direzioni regionali dovranno pertanto partecipare agli accordi, fornire il proprio apporto ai lavori e verificare che le Sedi si attengano alle sopra indicate disposizioni. Provvederanno quindi ad effettuare puntuale e continuo monitoraggio della spesa. In caso di proroga di trattamenti già concessi, nel caso in cui sia stato prorogato il termine di utilizzazione delle risorse assegnate o siano state attribuite nuove risorse, da destinare al finanziamento di trattamenti in deroga già concessi, dovranno verificare che le Sedi applichino le riduzioni previste dalla legge Finanziaria dell’anno di riferimento.    

 

Per quanto riguarda dette riduzioni si ricorda che per ultimo con Messaggio 30861 del 21/11/2006, modificando le precedenti disposizioni impartite con Messaggio 23908 del 5 settembre 2006, sulla base dell’orientamento del Ministero vigilante è stato chiarito che l’abbattimento dei suddetti trattamenti deve essere applicato trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore.

 

Si chiarisce ulteriormente, al fine del decorso del periodo di 12 mesi, oltre il quale deve essere operata la riduzione percentuale del trattamento stesso, che nel periodo di 12 mesi possono essere compresi anche periodi non continuativi.

 

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni in questione, che comportano l’erogazione di risorse finanziarie, di cui l’Istituto è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.   

 

Le Sedi regionali sono pertanto impegnate a vigilare sulla corretta applicazione delle anzidette disposizioni da parte delle Sedi periferiche.

 

 

                                                                   Il Direttore Generale

                                                                            Crecco