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Circolare numero 58 del 09/04/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Bilanci  

e Servizi Fiscali

 

Direzione Centrale Sistemi Informativi

e Tecnologici

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 09/04/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 58 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

OGGETTO:

Eventi meteorologici dell’ultima decade di dicembre 2009 nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856  del  10 marzo 2010. Sospensioni contributive. Sospensioni termini. Modalità di recupero.  Istruzioni contabili.  Variazioni al piano dei conti

 

 

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa

1.   sospensione contributiva

2.   sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive

3.   modalità di recupero

4.   DURC

5.   istruzioni contabili

 

 

 

 

PREMESSA

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13 gennaio 2010 (1), è stato dichiarato lo stato d’emergenza in  ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nel’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010. 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3856 del 10 marzo 2010, recante “ Disposizioni urgenti di protezione civile”  (vedi allegato n.1), sono state fornite ulteriori disposizioni per  fronteggiare la  grave   situazione   di   emergenza.

In particolare, per quanto concerne la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la portata delle norme è limitata ai territori delle province di Pisa, Lucca e  Massa  Carrara.

 

 

1.  SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA

 

L’OPCM in esame, al comma 1 dell’art.5, concede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie professionali,  ivi  compresa  la  quota  a  carico  dei   lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.

 

Il periodo interessato decorre  dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno  2010.

 

La sospensione interessa i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti,  anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti/associanti   tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale  in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.  

  

E’ indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di inagibilità.

 

La sede  apporrà il codice  di autorizzazione stabilito per l’evento.

 

La corretta gestione dell’evento è necessaria ai fini del monitoraggio del costo della sospensione, per cui si richiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati.

 

 

1.1       Aziende

 

Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del DM10 ovvero al flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga da " dicembre 2009 " a " maggio 2010 ".

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “6G”che assume il nuovo significato di “azienda interessata alla sospensione dei contributi a  causa eccezionali eventi metereologici per le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 e gennaio 2010 Ordinanza n.3856/2010”. 

  

1.1a  Ai fini della compilazione del  DM10, per il periodo di paga “dicembre 2009”  le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:

-      compileranno i quadri “B-C” del DM10, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;

-      compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);

-      determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;

-      calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;

-          esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione " N957” e dalla dicitura “contr.sosp. Ord. N. 3856/2010” .

-     effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);

-     effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del  DM 10 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";

-     verseranno l’eventuale  saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);

-     qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda, la denuncia deve essere inviata secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della  compensazione.

 

1.1b  Ai fini della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a maggio 2010”  le aziende interessate inseriranno  nell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N957” e le relative <SommeACredito>.

 Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare  con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

 

 

1.2       Artigiani e Commercianti

 

La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

 

 Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/02/2010

Contribuzione sul minimale per il 4° trimestre 2009

 

 

16/05/2010

 

Contribuzione sul minimale per il 1° trimestre 2010

 

  16/06/2010

 Contribuzione a saldo 2009 e 1° acconto per il 2010 della contribuzione eccedente il minimale

 

    

 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

 

1.3    Liberi professionisti e committenti/associanti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento ai fini fiscali sui redditi del 2009.

 

A favore dei committenti e degli associanti tenuti al versamento nella Gestione separata ex art.2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16 gennaio 2010 fino a quella del 16 giugno 2010.          

 

Si rammenta quanto già precedentemente specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge n. 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di lavoro. 

 

 

1.4   Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

 

          Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola  la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/03/2010 

   contributi dovuti per il 3° trimestre 2009 

       16/06/2010

   contributi dovuti per il 4° trimestre 2009 

 

 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

 

 1.5   Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

          Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti. 

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

 16/01/2010

    contributi dovuti per la 4^ rata 2009 

 

 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

       

   

 2. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE 

 

L’art. 5, comma 2,  della citata OPCM  dispone la sospensione dal  20 dicembre 2009 al  30 giugno 2010, a favore dei soggetti individuati al comma 1, dei  termini di  prescrizione, di  decadenza  e  di quelli  perentori, legali   e   convenzionali,   sostanziali   e   processuali,    anche  previdenziali, comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da  qualsiasi diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  i  termini   relativi   ai procedimenti di riscossione coattiva.

Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospenderà d’ufficio qualsiasi attività  relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti,  anche l’azienda Poste Italiane sospenderà la notifica di atti  emessi dall’Istituto.

Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche   dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

Tale sospensione opera “ope-legis” e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.

 

 

3. MODALITA’ DI RECUPERO 

Il comma 3 dell’OPCM n. 3856, disciplina invece le modalità di recupero dei contributi sospesi dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, prevedendo che l’ammontare sospeso sia recuperato,  senza  applicazione  di  oneri  accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010. Al riguardo si fa riserva di fornire le istruzioni operative.

 

Il comma 5 conclude prevedendo che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

 

4. DURC

 

Infine, il comma 4 precisa che fino alla data del 30 giugno 2010,   il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità relativi ai soggetti beneficiari della sospensione, sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, tenuto conto anche delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.

 

 

 5.   ISTRUZIONI CONTABILI  

 

 Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce DM10 e UniEmens, con il codice “N957” secondo le indicazioni contenute nei precedenti punti 1.1a e 1.1b, è stato istituito il conto GPA 00/123 che deve essere assistito da apposito partitario contabile.

 

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.

 

Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto conto GPA 00/123.

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

(1)          in G.U. n. 18  del 23 gennaio 2010

(2)          in G.U. n. 63 del 17 marzo 2010            

 


 

Allegato n. 1


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010

Disposizioni urgenti  di  protezione  civile.  (Ordinanza  n.  3856).

(10A03258)

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15

maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in

relazione  alle  intense  ed  eccezionali   avversita'   atmosferiche

verificatesi nel mese di aprile 2009  nel  territorio  della  regione

Piemonte e delle province  di  Piacenza  e  Pavia  ed  alla  violenta

mareggiata che nei giorni 26 e  27  aprile  2009  ha  interessato  le

province di Ferrara, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini, e 59  del  30

aprile 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del  Consiglio

dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835,  nonche'  la  nota  della

Provincia di Piacenza del 25 febbraio 2010;

  Viste le  note  in  data  11  gennaio  2010  del  Presidente  della

Provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola  e  del  19  gennaio   2010   del

Presidente della Regione Piemonte;

  Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per  il  territorio

del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato  da  gravissimi  dissesti

idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi,  prorogata  con

decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  4  febbraio

2010, e l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21

ottobre 2005, n. 3472;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio  2010,

con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione

agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito  le  regioni

Emilia-Romagna, Liguria e Toscana  nell'ultima  decade  del  mese  di

dicembre  2009  e  nei  primi  giorni  del  mese  di  gennaio   2010,

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio

2010, n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di  Gabinetto  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

26 giugno 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  giugno

2010, lo stato di emergenza  in  relazione  agli  eccezionali  eventi

meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle  province  di

Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009  ed  il  territorio

delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio  2010  e

la nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30

gennaio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza

in relazione agli eccezionali eventi avversi  che  hanno  colpito  il

territorio della regione Calabria nel  mese  di  gennaio  2009  e  la

conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del

18 febbraio 2009, n. 3741,  nonche'  la  nota  del  Presidente  della

Regione Calabria - Commissario delegato del 4 marzo 2010;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

2 ottobre 2009, recante la dichiarazione  di  grande  evento  per  lo

svolgimento  della  «Louis  Vuitton  World  Series»   nell'arcipelago

dell'isola de «La Maddalena», nonche' le ordinanze del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n.  3846  del  5

febbraio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855  del  5  marzo

2010;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il

quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7  settembre  2001,

n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,

n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso  delle

iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°

Anniversario dell'Unita' d'Italia;

  Visto l'art. 13 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con  cui  e'  stato  nominato  il

Commissario delegato per  la  realizzazione  del  Nuovo  palazzo  del

cinema e dei congressi di  Venezia  e  la  successiva  ordinanza  del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

                              Dispone:

 

                               Art. 1

 

  1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza  di  cui  al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009,

e' assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00

a valere sulle risorse stanziate ai sensi  dell'art.  2,  comma  241,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

       

     

                               Art. 2

 

  1. Per i necessari ed urgenti interventi da  porre  in  essere  per

fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito  dell'evento

franoso verificatosi al km 2  della  Strada  Provinciale  n.  134  di

Oggebbio il  giorno  10  gennaio  2010,  e'  assegnata  alla  Regione

Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a  carico  del  Fondo

della protezione civile.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione  provvede  con  le

procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa  vigente  e

gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilita'.

  3. Al termine degli  interventi  di  cui  al  comma  1  la  Regione

Piemonte trasmette al  Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una  dettagliata  relazione

corredata della rendicontazione delle somme spese.

 

       

     

                               Art. 3

 

  1.  All'art.  16,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del

Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle

mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma

2009'' ed» sono soppresse.

 

       

     

                               Art. 4

 

  1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell'abitato

della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli

atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione  dell'art.

1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri

21 ottobre 2005,  n.  3472  sono  esenti  da  imposte  di  bollo,  di

registro,  ipotecarie  e  catastali  e  dalle  tasse  di  concessione

governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di  cui  all'art.  20

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e

dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

 

       

     

                               Art. 5

 

  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli

eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i  territori  delle  regioni

Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i  datori  di  lavoro

privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti,  anche  del

settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti  tenuti  al

versamento dei contributi alla Gestione separata di cui  all'art.  2,

comma  26,  della  legge  n.  335/1995,  che  alla  data  dell'evento

esercitavano  attivita'  di  impresa  o  professionale  in   immobili

dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e  Massa  Carrara,

possono sospendere gli adempimenti ed  i  versamenti  dei  contributi

previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni e le  malattie  professionali,  ivi

compresa la quota a carico  dei  lavoratori  dipendenti,  nonche'  di

quelli  con  contratto  di   lavoro   collaborazione   coordinata   e

continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

  2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1  sono  altresi'

sospesi i termini di  prescrizione,  decadenza  e  quelli  perentori,

legali   e   convenzionali,   sostanziali   e   processuali,    anche

previdenziali, comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da  qualsiasi

diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  i  termini   relativi   ai

procedimenti di riscossione coattiva.

  3. La riscossione dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le

malattie professionali, non versate per effetto della sospensione  di

cui al comma 1,  avviene,  senza  applicazione  di  oneri  accessori,

mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.

  4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i  soggetti

ivi previsti, il documento unico di regolarita'  contributiva  ed  il

certificato di regolarita' sono rilasciati sulla base  dei  requisiti

posseduti al 20 dicembre  2009,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  i

versamenti dovuti agli enti  bilaterali,  anche  tenuto  conto  delle

successive regolarizzazioni per contributi  pregressi  ancora  dovuti

alla data del 20 dicembre 2009.

  5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

 

       

     

                               Art. 6

 

  1. Per il compimento delle iniziative dirette  a  fronteggiare  gli

eventi meteorologici che hanno colpito il territorio  delle  province

di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009  il  Commissario  delegato  per

l'ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3847  del  5  febbraio

2010, e' autorizzato a derogare all'art. 26 della Legge regionale  16

febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

 

       

     

                               Art. 7

 

  1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  ripristino  delle

infrastrutture viarie e delle attivita'  turistico  -  ricettive  dei

litorali della costa ionica calabrese  danneggiate  a  seguito  degli

eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l'altro,

provocato  l'intrusione  di   forti   mareggiate,   anche   in   aree

antropizzate, il Presidente  della  Regione  Calabria  -  Commissario

delegato, provvede con i poteri di cui all'ordinanza  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

 

       

     

 

                               Art. 8

 

  1. Al  comma  5  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei  Ministri  n.  3838/2009,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, dopo le parole  «si  avvale  della  collaborazione»  e'

aggiunto il  seguente  periodo  «del  Dipartimento  della  protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'».

  2. Il  comma  9  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei  Ministri  n.  3838/2009,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, e' soppresso.

 

        

     

                               Art. 9

 

  All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio

dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791,  sopprimere  le  parole  «nella

medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le  seguenti:  «,  allo

sviluppo dell'isola del Lido».

 

       

     

                               Art. 10

 

  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 e' soppresso.

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 10 marzo 2010

 

                                            Il Presidente: Berlusconi

 


 

 

Allegato n. 2

 

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GPA 00/123

 

 

Denominazione completa

Crediti per contributi sospesi alle aziende delle province di  Pisa, Lucca e Massa Carrara colpite da eccezionali eventi meteorologici 2009 - 2010 - Art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3856/2010

 

 

Denominazione abbreviata

CRED.CTR.SOSP.AZ.-ART.5 C.1 O.P.C.M.3856/10