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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 68 del 30-04-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Direzione Centrale Integrazione delle attività dell'ex ENPALS nell'organizzazione dell'INPS
Roma, 30/04/2013
Circolare n. 68
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

SOMMARIO:

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,2233% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2013 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di  mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate(1) del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era  stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.

 

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% (2) in ragione annuale.

 

 

La variazione decorre dal 1° maggio 2013.

 

In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,2233% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2013.

 

Note:

 

(1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nell’ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.

 

(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012 – 31.12.2012.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori