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Versione Testuale
950315
 DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
 DIPARTIMENTO CENTRALE
FUNZIONI MEDICO-LEGALI
  AREA SANITARIA
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 73
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
        E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Assistenza antitubercolare.
 DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
 DIPARTIMENTO CENTRALE
FUNZIONI MEDICO-LEGALI
  AREA SANITARIA
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 14 marzo 1995      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 73          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 E, PER CONOSCENZA,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
All.2
OGGETTO: Assistenza antitubercolare.
PREMESSA.
     Molteplici  situazioni - evidenziate in recenti relazioni
ispettive - hanno consentito di rilevare  la  non  omogeneita'
nella  trattazione  delle  pratiche  relative  alle indennita'
antitubercolari,  sotto  il  duplice   aspetto   sanitario   e
amministrativo.
     E'  possibile  individuarne  le cause in fattori di vario
ordine, tra i quali  maggiore  rilevanza  assumono  quelli  di
natura  sanitaria,  riconducibili  alle innovazioni introdotte
con la legge di riforma sanitaria (legge 833 del  23  dicembre
1978).
     Ed  infatti, anche se l'Istituto ha tuttora la competenza
a svolgere le "funzioni concernenti le attivita' medico-legali
ed i relativi accertamenti del rischio specifico" (art. 75, 2'
c.), e', tuttavia, notevolmente limitato nello svolgimento  di
tali funzioni in quanto i Medici, in caso di ricovero, possono
espletare la suddetta competenza unicamente  sulle  risultanze
degli  accertamenti sanitari riportati nella cartella clinica,
essendo stati privati della possibilita' di effettuare  visite
dirette dal D.P.R. n. 128/1968.
     A  cio'  si aggiungano i rapporti, a volte vischiosi, con
le UU.SS.LL.-  e, in genere, con  le  strutture  del  Servizio
sanitario   nazionale   -  che  non  sempre  hanno  consentito
l'attuazione di iniziative mirate a limitare  al  massimo  gli
effetti  negativi  che  sono  emersi  nella pratica attuazione
della citata disposizione.
     Sotto  il  profilo   amministrativo   si   e'   rilevata,
soprattutto,  scarsa  tempestivita'  nell'effettuazione  degli
adempimenti preliminari e nel trasferimento della  pratica  al
Gabinetto  diagnostico,  per le relative immediate valutazioni
medico-legali.
     La constatata disomogeneita'  e  le  disfunzioni  che  ne
derivano  hanno  fatto  avvertire  l'esigenza  della  presente
circolare la quale, oltre a richiamare direttive  e    criteri
vigenti, impartisce nuove disposizioni in materia.
     La  circolare  contiene anche accorgimenti che intendono,
contemperando le esigenze di tempestivita' e  di  legittimita'
nell'erogazione  delle  prestazioni  economiche  in argomento,
evitare la corresponsione di prestazioni non dovute.
1 - ISTRUTTORIA
     Viene confermata la validita' degli  attuali  adempimenti
istruttori,  con le modifiche che conseguono all'impiego della
procedura automatizzata.
     In questa sede, pertanto,  si  richiamano  esclusivamente
quegli  adempimenti  la  cui  osservanza  conferisce  maggiore
garanzia all'accertamento dei requisiti richiesti.
1.1 - DOMANDA
     Si  conferma  che,  per  il  diritto   alle   prestazioni
economiche   antitubercolari,   conseguente  al  ricovero  e/o
all'effettuazione della cura ambulatoriale, e' necessario  che
l'interessato  ne  faccia  espressa  richiesta  (art.  127 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).
1.2 - SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
     In  via  generale,  la  domanda  intesa  ad  ottenere  le
indennita'     antitubercolari    deve    essere    presentata
esclusivamente  alla  S.A.P.  dell'Istituto,  territorialmente
competente.
     La   competenza   e'   collegata   alla   residenza   del
richiedente.
     Se  l'assistito  si  ricovera  o  effettua   la      cura
ambulatoria  in  localita' diversa dalla propria residenza, la
Sede in cui e' situata la struttura sanitaria, appena venuta a
conoscenza  del  ricovero  o  dell'inizio  della  cura, dovra'
raccordarsi con immediatezza con la Sede competente per  tutti
gli   adempimenti  amministrativi,  mentre  dovra'  provvedere
direttamente agli accertamenti  sanitari  (accesso  presso  la
struttura,   acquisizione   della   documentazione  sanitaria,
visita, esame delle successive  previste  relazioni  sanitarie
mensili).
     Cio'   al  fine  di  porre  il  Medico  dell'Istituto  in
condizione di poter accertare, in tempi reali, la  sussistenza
del  rischio sulla base di elementi cognitivi piu' precisi che
possono scaturire solo da un suo comportamento "attivo".
     Il giudizio medico-legale cosi'  espresso  dovra'  essere
trasmesso   alla   Sede  di  residenza  per  il  provvedimento
conclusivo della pratica.
     Per  quanto  attiene  la  cura  ambulatoriale,  ove   non
risultasse   chiaramente   dimostrata  la  congruita'  tra  la
patologia riscontrata  e  la  durata  della  cura  stessa,  il
sanitario  dell'I.N.P.S.  provvedera'  ad effettuare ulteriore
visita medica.
     Inoltre dovranno essere valutati, con particolare rigore,
i  casi  in  cui la cura ambulatoriale venga effettuata, senza
apparente valido motivo, presso struttura sanitaria ubicata in
localita' diversa da quella della propria residenza.
1.3 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE
     Le  prestazioni  economiche  decorrono  dalla  data   del
ricovero; nel caso di cura ambulatoriale, decorrono dalla data
di  presentazione  della  domanda  ovvero, se anteriore, dalla
data in cui e' pervenuta all'Istituto certificazione sanitaria
attestante  l'effettuazione della cura o dalla data risultante
dalla certificazione del  Medico  di  base  prodotta  ai  fini
dell'indennita'  di  malattia  dai  lavoratori  che  ne  hanno
diritto.
     Per  le  prestazioni  in  esame  vige   la   prescrizione
quinquennale,  che  va  applicata  a  partire  dalla  data del
ricovero ovvero dalla data di ricezione  della  documentazione
sanitaria di cui sopra, nell'ipotesi di cura ambulatoriale.
     Di norma, la presentazione della domanda avviene in tempi
brevi:  ove,  viceversa,  avvenga  con  notevole  ritardo,  si
procedera'  secondo  quanto  previsto  ai  punti  2  e 3 della
presente circolare, in relazione alle difficolta'  accertative
del "rischio" che la situazione presenta.
1.4 - RICERCA DI EVENTUALI PRECEDENTI
     La  ricerca  di  eventuali  precedenti  e'  necessaria  a
diversi fini:
- per l'accertamento del possesso, da parte  dell'interessato,
del  requisito  contributivo richiesto: particolare attenzione
dovra' essere dedicata ai casi in  cui  il  requisito  risulti
accertato  sulla  base  delle  indicazioni  contenute nel mod.
O.1/M SOST.
     Ricorrendo  tale  ipotesi,  si  dovra'   procedere   agli
adempimenti  di  cui  al  successivo  p.  1.5  della  presente
circolare (si intende, qualora non siano stati  effettuati  in
occasione della presentazione di precedenti domande);
-  per  la  trasmissione  dell'intero  fascicolo  al Gabinetto
diagnostico, che dalla consultazione dei  precedenti  sanitari
potra'  ricavare  elementi  utili  per  la  definizione  della
domanda da ultimo presentata;
-  per  un  confronto  tra  gli   atti   documentali,   mirato
all'individuazione   di  eventuali  dichiarazioni  discordanti
(cosi', ad esempio,  quelle  relative  alla  composizione  del
nucleo  familiare;  all'eventuale  esistenza di "precedenti"in
famiglia; a pregressi ricoveri o ad assistenza  specifica,...)
che   possono  evidenziare  anomalie  nella  cartella  clinica
presentata.
1.5 - MOD.O.1/M.SOST
     Non sono infrequenti  i  casi  in  cui  il  possesso  del
requisito   contributivo   viene  riconosciuto  in  base  alle
attestazioni relative al periodo lavorato  ed  al  numero  dei
contributi spettanti, quali risultano dal modulo in epigrafe.
     Il  ricorso  a tale documentazione e' ammesso in casi del
tutto    eccezionali,  quando  i  periodi   assicurativi   non
risultavno   ancora   acquisiti   negli  archivi  relativi  ai
lavoratori dipendenti.
     In tali casi l'ufficio amministrativo  deve  chiedere  al
datore  di  lavoro  che ha emesso il documento la conferma dei
dati esposti o integrazione di eventuali notizie mancanti.
     Qualora  il  datore  di  lavoro  non  adempia  in   tempi
ristretti   a  quanto  richiesto,  la  Sede  per  reperire  le
informazioni  mancanti,  si  avvarra'  degli  accertatori   di
reparto.  Avuto riguardo alle  peculiari caratteristiche delle
prestazioni  antitubercolari,  i  predetti  controlli  debbono
essere effettuati con ogni tempestivita'.
     Ovviamente,  in  presenza di una eventuale individuazione
di attestazioni non autentiche o non rispondenti alla realta',
si procedera' in base alle vigenti disposizioni
2 - SEGNALAZIONE IN CASO DI RICOVERO
     Non appena pervenuta la segnalazione di ricovero da parte
della struttura sanitaria (Ospedale, Clinica, Casa  di  cura),
il  settore amministrativo provvedera' - qualora non risultino
precedenti - ad intestare apposito fascicolo e ad accertare il
possesso del prescritto requisito contributivo. (1)
     Quindi,  provvedera'  ad  inviare all'interessato, con la
lettera prevista dalla procedura automatizzata, il  modulo  di
domanda  per  le prestazioni economiche. Apposita precisazione
chiarira' che il diritto alle indennita' erogate dall'Istituto
e'  subordinato  ad un doppio requisito: amministrativo (n. 52
contributi settimanali nell'assicurazione per la  tubercolosi,
pari  ad  un  anno nell'intero arco della vita assicurativa) e
sanitario (sussistenza  della  malattia  tubercolare  in  fase
attiva,  da  accertarsi  da  parte  dei Medici dell'INPS, come
disposto dal citato art. 75, 2' c., della legge n. 833/1978).
     In caso di  insufficienza  dei  contributi  tale  da  non
consentire  il  perfezionamento  del requisito amministrativo,
l'Ufficio, prima di procedere alla  reiezione,  provvedera'  a
comunicare  all'assicurato  il  numero  dei  contributi  ed  i
periodi di riferimento con invito  ad  indicare  sull'apposito
mod.  O1M/SOST  -  di  cui  un esemplare in bianco deve essere
allegato alla  lettera  di  comunicazione  -  eventuali  altri
periodi  non  ancora  inseriti  nella  posizione automatizzata
individuale.
     Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del requisito
sanitario,  l'ufficio  trasmettera' , in giornata e per le vie
brevi, la pratica al Medico preposto al  settore  tbc  perche'
accerti la sussistenza, o meno, del rischio tutelato.
     A tal fine, il Medico stesso prendera' immediati contatti
con i Colleghi  della  struttura  sanitaria  presso  la  quale
l'assicurato  e'  degente per l'esame congiunto del caso sulla
base  della  documentazione  clinica  relativa  a  tutti   gli
accertamenti espletati.
     In  tale  sede - e, s'intende, fatta eccezione per i casi
per i quali la patologia denunciata non lasci adito a dubbi  -
il  Medico  dell'Istituto esprimera' eventuale diverso avviso,
opportunamente motivato, confermando che la  tutela  economica
dell'I.N.P.S.   riguarda   esclusivamente   le  forme  morbose
sostenute dal bacillo di Koch.
     A tal proposito, si richiama  il  messaggio  A.S.M.M.  n.
26078 del 16 aprile 1993 (all. 1).
     Qualora   non   sia   possibile  instaurare  una  fattiva
collaborazione con  i  Medici  delle  strutture  sanitarie  il
settore amministrativo, a seguito di specifica annotazione del
Medico dell'Istituto, provvedera' a richiedere, con la lettera
prevista  dalla  procedura  automatizzata,  l'immediato  invio
della   documentazione    sanitaria,    motivando    l'urgenza
dell'acquisizione   con   la   necessita'  di  pervenire  alla
formulazione di un giudizio medico-legale  in  tempi  congrui,
anche  al  fine  di  rendere piu' sollecita l'erogazione delle
previste indennita'.
     Sara'  cura  altresi'  dell'Istituto  raccomandare   alle
strutture  sanitarie  competenti  di  contenere la degenza nei
tempi strettamente necessari per i conseguenti riflessi  sulle
prestazioni economiche.
     L'evidenza  -  che  non dovra' superare i 5 giorni- sara'
curata dal settore  mittente,  che  provvedera'  all'eventuale
sollecito  -  da effettuare, con modalita' non necessariamente
epistolari (ad es.,  telefonicamente)  -  e,  ad  acquisizione
avvenuta, la trasmettera' al settore sanitario.
     Le  date  dei  trasferimenti  della  pratica  dal settore
amministrativo a quello  sanitario  -  e  viceversa  -  devono
risultare da apposita annotazione.
3 - VISITA MEDICA E ACQUISIZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
     Si  premette che, innovando le metodiche sin qui seguite,
tutti gli  assistiti,  subito  dopo  la  dimissione,  dovranno
essere  sottoposti  a  visita  medica,  per  cui  il  giudizio
medico-legale  dell'accertamento  del   "rischio"   sara'   la
risultante  della  valutazione  degli atti documentali e della
visita stessa.
     Pertanto, nel Mod.ACT 21 dovra'  essere  inserito  invito
all'assistito  a  presentarsi  al  Gabinetto diagnostico della
Sede competente alla trattazione della pratica  non oltre i  3
giorni  successivi  alla  dimissione  ,  munito  del  relativo
certificato  ospedaliero  ,  con  l'avviso  che   la   mancata
presentazione  comportera'la sospensione dell'erogazione delle
prestazioni economiche o  l'impossibilita'  della  definizione
della pratica.
     Se  la  Sede    che  tratta  la  pratica non e' quella di
residenza  dell'interessato,  la  stessa  dovra'   provvedere,
subito   dopo  gli  adempimenti  sanitari,  a  trasmettere  il
fascicolo alla Sede di residenza.
     Si procedera', quindi alla definizione delle pratiche per
le quali risultino presentate le relative domande.
Il settore amministrativo, una  volta  pervenuta  copia  della
cartella clinica - per il cui invio dovra' essere raccomandato
il rispetto di tempi ristretti -  provvedera' a  trasmetterla,
in giornata, al Medico designato.
     Anche  le  segnalazioni e le documentazioni sanitarie non
corredate di domanda dovranno comunque essere  tempestivamente
trasmesse   al  sanitario  della  Sede  che  dovra'  procedere
all'accertamento del rischio con le modalita' suddette.
     Le stesse, poi, verranno temporaneamente  archiviate  per
essere utilizzate all'atto della presentazione della domanda.
     Si  richiama anche la necessita' di timbrare in arrivo la
cartella clinica e, in genere, gli atti  che  pervengono  alla
Sede.  -  L'adempimento  -  di  cui recenti ispezioni centrali
hanno, spesso, accertato l'omissione  -  va    effettuato  con
timbro  a  data  bloccabile  e  consentira' di verificare, fra
l'altro, la tempestivita' degli adempimenti connessi (rapporto
fra   i   settori  amministrativo  e  sanitario;  richieste  e
solleciti  alle  strutture   sanitarie;   corrispondenza   con
l'interessato, ecc...).
3.1  - ACCORGIMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE
NELLE CARTELLE CLINICHE
     Al fine di contrastare casi,  purtroppo  verificatisi  in
passato,  di  sostituzione,  totale o parziale, delle cartelle
cliniche o, comunque, di alterazioni dei dati necessari per il
giudizio in ordine alla sussistenza del rischio tubercolare si
rende necessario adottare alcuni accorgimenti o, quanto  meno,
ribadire  la  necessita'  della rigorosa osservanza di criteri
gia' in atto.
     Cosi', il Medico  dell'Istituto,  nel  raccogliere  -  al
momento  della  visita  - l'anamnesi, dovra' porre particolare
attenzione nel confrontare le  dichiarazioni  dell'interessato
con  quanto  risulta dalla cartella clinica (v. paragrafo 1.4,
ultimo alinea, della presente circolare).
     Tale confronto consentira' l'individuazione di  eventuali
elementi   contraddittori  che  potranno  emergere  sia  dalla
documentazione sanitaria, che dagli atti amministrativi. -  Si
dovra'    porre,   altresi',   particolare   attenzione   alla
trascrizione  dei  risultati  degli  esami   radiografici   ed
ematochimici;  agli  aspetti  formali  che  fanno  fede  della
autenticita'  e   provenienza   della   documentazione;   alla
individuazione   di   eventuali   elementi   che  possano  far
sospettare situazioni illegittime.
     In presenza di casi del genere, dovranno essere stabiliti
riservati  contatti  con i Direttori della struttura sanitaria
per i necessari chiarimenti  in  merito  alle  situazioni  che
hanno suscitato le perplessita' dei Medici dell'Istituto e per
le eventuali conseguenti iniziative da assumere.
     In  tale  contesto,  alle  UU.SS.LL.  e  alle   strutture
sanitarie  deve  essere  rappresentata  l'esigenza che vengano
adottati  tutti  gli  accorgimenti,  formali  e   sostanziali,
perche'  sia  assicurata  la  completa  e assoluta conformita'
della documentazione trasmessa a  quella  originale  (ad  es.,
indicazione  su  ogni  pagina delle generalita' ed apposizione
del timbro e delle firme dell'operatore; attestazione  rituale
di  conformita'  da parte del responsabile con indicazione del
numero delle pagine ; ecc...).
     Al fine di assicurare la necessaria  uniformita',  si  e'
provveduto  a predisporre la lettera allegata, da inviare alle
strutture del Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle
Unita' operative periferiche dell'Istituto (all. 2).
     Le  Sedi  regionali  provvederanno ad apportare eventuali
modifiche al testo della lettera  da  inviare  al  coesistente
Assessorato.
     Ulteriori iniziative dovranno essere assunte in relazione
a particolari situazioni locali.
4 - CURA AMBULATORIA COME PRIMA PRESTAZIONE O IN  PROSECUZIONE
DI RICOVERO
     Varie  disfunzioni  si  verificano  anche in tema di cura
ambulatoria.
     Si conferma, preliminarmente, che il  riconoscimento  del
rischio  (  sia  in  prosecuzione di ricovero ospedaliero, che
come prestazione autonoma ) spetta al Medico dell'Istituto che
ne  stabilisce  la  sussistenza  o meno e la cessazione -  per
intervenuta guarigione o stabilizzazione clinica - sulla  base
della visita medica e degli atti documentali.
     Per  quanto  riguarda, poi, l'invio alla S.A.P., da parte
delle UU.SS.LL., della certificazione sanitaria (Mod. ACT 37),
risulta  che  non  sempre viene rispettata la prevista cadenza
mensile, nonostante che le lettere tipo,  di  richiesta  e  di
sollecito  previste  dalla procedura automatizzata  richiedano
tempestivita' nella trasmissione  del  modulo  predisposto.  -
Cio',  in  quanto  l'invio cumulato di piu' modelli in un solo
contesto - ancorche' corrispondenti nel numero  a  quello  dei
mesi  compresi  nell'arco  temporale  -  o  l'invio di un solo
modello riferentesi a 2 - 3 o piu' mesi, puo'  determinare  la
prosecuzione  dell'erogazione  dell'indennita' giornaliera per
periodi  successivi  alla  data  dell'avvenuta  guarigione   o
stabilizzazione  clinica e la costituzione di crediti da parte
dell'Istituto, per il cui recupero spesso si rende  necessario
l'esperimento  di  azioni  giudiziarie, che, fra l'altro, puo'
risultare infruttuoso.
     Nonostante gli insoddisfacenti risultati delle iniziative
svolte  in  passato,  le  stesse dovranno essere reiterate, in
forma piu' incisiva, dalle Sedi regionali nei confronti  degli
Assessorati e dalle altre dipendenze periferiche dell'Istituto
nei  confronti  delle  UU.SS.LL.,  nonche'   delle   strutture
sanitarie  presso  le quali la cura viene praticata: il tutto,
conformemente a quanto gia' stabilito per le  disfunzioni  che
si verificano in occasione di ricoveri.
     Inoltre,  d'ora  in  poi,  nei  casi  in  cui  il modello
sopracitato non venga trasmesso con cadenza mensile,  le  Sedi
provvederanno  a  sollecitarne l'invio con la lettera prevista
dall'apposito pannello (n.14.2) della procedura automatizzata,
da  trasmettere,  per  conoscenza, all'interessato, al fine di
informarlo  degli  impedimenti   che   si   frappongono   alla
tempestiva  definizione  della  pratica  o  alla  prosecuzione
dell'erogazione delle indennita'.
     Comunque, se  malgrado  le  sollecitazioni,  non  dovesse
pervenire   la   documentazione   richiesta,   dovra'   essere
interessato il Medico di Sede affinche' lo stesso provveda  ad
effettuare  mensilmente la visita medica all'assicurato, anche
per evitare l'interruzione nell'erogazione delle indennita'.
     Nel caso di cura ambulatoria come prima  prestazione,  al
fine di porre il Medico dell'Istituto in grado di accertare il
"rischio" con ogni immediatezza, e' necessario  che  il  primo
modello ACT 37 venga trasmesso all'I.N.P.S. tempestivamente e,
comunque,  non  oltre  5   giorni   dall'inizio   della   cura
ambulatoria stessa.
     Le   strutture  competenti,  nonche'  i  Medici  di  base
dovranno essere sensibilizzati ad adeguarsi a tale esigenza.
     Comunque, non  appena  venuto  a  conoscenza  dell'inizio
della  cura  ambulatoria,  l'Istituto  provvedera'  ad inviare
all'assistito lettera di invito  a  visita  medica  presso  il
Gabinetto diagnostico della S.A.P. con allegato il Mod. ACT 21
nel quale dovra' essere evidenziato,  con  estrema  chiarezza,
che,  in  caso  di  mancata presentazione, non sara' possibile
procedere   alla   definizione   della   pratica   e    quindi
all'erogazione delle indennita' antitubercolari.
4.1 - CURA DOMICILIARE
     Nell'ipotesi  di  cura ambulatoria domiciliare, il Medico
dell'I.N.P.S. dovra' disporre tempestivamente  la  visita  per
l'accertamento della sussistenza del rischio specifico e delle
condizioni   richieste   per   l'autorizzazione   alla    cura
domiciliare, verificandone la permanenza con cadenza mensile.
5 - TUBERCOLOSI ASSOCIATA AD ALTRA MALATTIA
     Nei casi in cui l'affezione tubercolare risulti associata
ad altre infermita', si richiama il criterio della  prevalenza
secondo  cui  per  malattia  prevalente  si intende "quella di
natura diversa e senza nesso causale diretto o  indiretto  con
l'altra  -  o  con  le  altre  -  che ha carattere di maggiore
gravita'  e  richiede  un  maggiore  e  indifferibile  impegno
terapeutico" (v.circolare n.26603/O.del 27 dicembre 1974).
     In conseguenza dei criteri e delle precisazioni contenuti
nella circolare richiamata,  per  stabilire  il  diritto  alle
indennita'  tubercolari sanitariamente dovute, occorre che sia
accertato - da parte del Medico dell'Istituto - che durante il
ricovero  l'infermo  sia  stato  effettivamente  curato per la
malattia specifica.
     Da  quanto  precede,  scaturisce  la  necessita'  che  il
Medico,  nei  casi di tubercolosi associata ad altra malattia,
formuli il giudizio in  termini  di  assoluta  chiarezza,  ben
evidenziando   l'associazione   e   la   prevalenza,  o  meno,
dell'affezione tubercolare, nonche' se questa sia stata, o no,
curata: cio', all'evidente fine dell'applicazione dei criteri,
contenuti nella predetta circolare, circa l'esatta  erogazione
delle indennita' da corrispondere.
6 - INDENNITA' POST-SANATORIALE
     Si  e'  avuto  modo di rilevare che la durata media della
cura  (ricovero  e/o  cura  ambulatoria)   per   la   malattia
tubercolare  supera,  a  volte,  soltanto  di  qualche giorno,
quella legislativamente  prevista  per  acquisire  il  diritto
all'indennita' post-sanatoriale.
      La  situazione  fa' presumere che il comportamento degli
interessati, in questi  casi,  sia  preordinato  ad  ottenere,
proprio, tale indennita' per i seguenti motivi:
-  per  il  consistente importo giornaliero (attualmente di L.
27.340,  incrementabile  in  relazione  alla  dinamica     del
trattamento  minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti);
- per la sua compatibilita' con la retribuzione (a  differenza
di   quanto   legislativamente   previsto   per   l'indennita'
giornaliera e per l'assegno di cura o di sostentamento);
- per l'automaticita' della  sua  erogazione,  conseguendo  la
stessa  ad una degenza ospedaliera e/o ad una cura ambulatoria
di durata non inferiore a 60 giorni .
     Pertanto, al  fine  di  evitare  artificiose  dilatazioni
della  durata  della  cura,  le  Sedi  regionali  e  le Unita'
operative  periferiche  dovranno  attivarsi  nei  confronti  -
rispettivamente  - del competente Assessorato, delle UU.SS.LL.
e delle singole  strutture  sanitarie,  per  rappresentare  la
situazione  mediante l'invio della lettera costituente l'all.2
della presente circolare. Si dovra' cosi' evidenziare come  le
prestazioni   terapeutiche,   se   prolungate  oltre  i  tempi
strettamente necessari, potrebbero determinare il diritto alla
fruizione    oltre  che  dell'indennita'  giornaliera  per  un
periodo piu' lungo, anche dell'indennita'  post-sanatoriale  e
delle ulteriori prestazioni economiche.
     In   conseguenza  della  situazione  prospettata,  dovra'
essere chiesto che    il  periodo  di  degenza  -  ovviamente,
nell'assoluto  rispetto  del  diritto  degli  interessati alle
relative  cure  -  vada  contenuto  nei  limiti   strettamente
necessari  al  conseguimento  della  stabilizzazione e/o della
guarigione della malattia tubercolare.
6.1 - INIZIO DEL PERIODO  DI  INATTIVITA'  LAVORATIVA  PER  IL
DIRITTO ALL'INDENNITA' POST-SANATORIALE
     Com'e'  noto,  il  Consiglio  di  Amministrazione, con la
delibera n. 155 del 25 luglio 1980 ha disposto che nei casi di
cura  ambulatoria  come prima prestazione, la data dalla quale
far  decorrere  il  periodo  di  60  giorni   di   inattivita'
lavorativa,   utile   per   il   conseguimento   del   diritto
all'indennita' post-sanatoriale sia:
- quella di inizio effettivo della cura ambulatoria, anche  se
anteriore alla data della domanda e a quella di rilascio della
relativa autorizzazione da parte dell'I.N.P.S.,  nei  casi  in
cui  la  cura  stessa  risulta effettuata presso una struttura
pubblica o privata;
- quella di inizio della cura stessa presso Medici privati   o
presso  il domicilio degli interessati nei casi eccezionali in
cui  gli  interessati  stessi  comprovino  l'impossibilita'  -
rispettivamente  -  di  raggiungere  agevolmente l'ambulatorio
della  struttura  sanitaria,   in   conseguenza   delle   loro
condizioni  fisiche  o  della  mancanza  di  normali  mezzi di
trasporto o di lasciare la propria abitazione  per  impedimeni
fisici,  secondo  le previsioni di cui alle circolari n.134327
Prs.- n.7652 Sn. - n.9097 G.C.C. del 29 novembre 1972  e  n.29
P.M.M.C. del 29 settembre 1986.
     L'esperienza acquisita consente di affermare che in molti
casi e, soprattutto, in alcune Regioni, c.d. "a  rischio",  la
disposizione  da  ultimo  richiamata e' stata strumentalizzata
mediante  l'esibizione   di   documentazione   sanitaria   non
veritiera,  che ha determinato l'erogazione di prestazioni non
dovute.
     Di conseguenza, si richiama quanto rilevato con la stessa
circolare  con  la  quale  sono  stati evidenziati gli aspetti
analogici tra la situazione  in  argomento  e  quella  che  si
verifica   nei  confronti  dell'assicurato  la  cui  malattia,
ritenuta   inizialmente   "comune",   venga    successivamente
diagnosticata "specifica".
     Piu' precisamente, il Consiglio di Amministrazione con la
delibera n.102 dell'8 maggio 1981, al fine di  armonizzare  le
due  normative  e nel ravvisato diritto dell'assistito al piu'
favorevole trattamento derivantegli dalla  normativa  relativa
alla   malattia   specifica  rispetto  a  quello  fruito,  nel
frattempo, come "malato comune", ha stabilito  che,  nel  caso
ipotizzato,  la  decorrenza  delle  indennita' antitubercolari
deve coincidere con  la  data  di  effettuazione  della  prima
visita  (  medico di base), quale risulta dalla certificazione
prodotta ai fini dell'indennita' di malattia  "comune":  ferma
restando, peraltro, la necessita' della domanda  e fatti salvi
gli effetti della prescrizione.
     Pertanto, ai fini del computo dei 60 giorni, deve  essere
accertato,  al settore malattia "comune", se risulti pervenuto
certificato che, in caso affermativo, andra' acquisito - in un
primo  tempo,  in  copia - per le esigenze valutative da parte
del Medico.
     In  tale   contesto,   si   ribadisce   che   il   Medico
dell'Istituto,  nell'esaminare  le  certificazioni di malattia
"comune" che pervengono giornalmente, deve  porre  particolare
cura  all'individuazione  di  quelle diagnosi che, sia pure in
forma  dubitativa,  facciano  presumere  affezioni  di  natura
tubercolare.
     In  assenza della certificazione di cui sopra (situazione
che puo' verificarsi  quando  non  sussista  il  diritto  alla
percezione dell'indennita' di malattia), la data di inizio del
periodo di cura, ai  fini  della  prestazione  in  esame,  non
potra'  -  per come precisato al p.1.3 -  che essere quella di
presentazione della domanda delle prestazioni  economiche  per
tbc.   ovvero,  se  anteriore,  quella  eventuale  in  cui  e'
pervenuta  all'Istituto  certificazione  sanitaria  attestante
l'effettuazione della cura stessa.
     Si  richiama,  infine,  la necessita' della piu' rigorosa
osservanza dei criteri contenuti nelle circolari citate, volti
a  garantire  la legittimita' dell'erogazione delle indennita'
spettanti a seguito dell'effettuazione della cura  ambulatoria
come  prima  prestazione:  soprattutto di quelli relativi alla
cura effettuata domiciliarmente o  presso  strutture  private,
"in   relazione  alla  particolarita'  delle  singole  realta'
locali".
7 - DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLE INDENNITA'
     In  relazione  ai  frequenti  casi   di   percezione   di
indennita'  da  parte di persone delegate, pur dopo il decesso
dei deleganti, dovra' farsi luogo - annualmente - al controllo
della  regolarita'  delle riscossioni delle indennita' stesse,
mediante l'accertamento dell'esistenza in  vita  del  titolare
della  prestazione. - In analogia con le iniziative in materia
di pensioni  (v.  circ.  n.220  del  19  luglio  1994),  viene
demandato alle Sedi il compito di pubblicizzare, nei modi piu'
idonei e attraverso i  consueti  canali  di  informazioni,  le
modalita' e le scadenze dell'operazione.
     Particolare  cura  dovra'  essere  posta  dalle  Sedi per
l'individuazione dei casi di persone che risultino titolari di
piu'  deleghe  per la riscossione delle indennita', al fine di
accertare la regolarita' delle stesse.
     Qualora emergano  elementi  che  facciano  sospettare  la
sussistenza   di   irregolarita',   dovra'   essere   valutata
l'opportunita'  di  rapportare  la  situazione   all'Autorita'
giudiziaria,   per   l'accertamento   di   eventuali   aspetti
penalmente rilevanti.
8 - ASSISTITI TITOLARI DI ASSEGNO DI INVALIDITA'
     Si ritiene opportuno ricordare che nei casi di  assistiti
che  risultino  titolari  di  assegno  di  invalidita' occorre
accertare se il  pensionamento  sia  collegato  ad  infermita'
tubercolare e, in caso affermativo, sottoporre gli interessati
a visita medica di revisione, per accertare la  permanenza,  o
meno, del diritto all'assegno stesso.
     Per l'accertamento della eventuale titolarita' di assegno
di  invalidita'  dovranno  essere  utilizzate   le   procedure
automatizzate  e,  in  caso  di esito negativo, sara' altresi'
necessario,  in  occasione  della  visita  medica   da   parte
dell'INPS,  far sottoscrivere all'assicurato una dichiarazione
di  responsabilita'  attestante  l'inesistenza  a  suo  favore
dell'assegno  di  invalidita' o di qualunque richiesta diretta
ad ottenerlo.
9 - TITOLARITA' DI ALTRE PRESTAZIONI
     Al fine di evitare l'erogazione, in genere, di indennita'
non dovute, in conseguenza di disposizioni che ne prevedano la
incompatibilita',  le  singole  concessioni   di   prestazioni
economiche    antitubercolari    dovranno   essere   precedute
dall'acquisizione   di   notizie   in   ordine   all'eventuale
fruizione,  da  parte  degli interessati, di altri trattamenti
economici incompatibili.
     L'acquisizione verra' effettuata mediante l'utilizzazione
delle  procedure  automatizzate  o con sistemi alternativi, da
concordare con i settori di lavoro cointeressati: in ogni caso
questi   ultimi   dovranno   corrispondere  all'  esigenza  di
garantire    immediatezza    all'erogazione    dell'indennita'
antitubercolare.
10 - PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
      Altra  circostanza  da  tenere  sotto  controllo  e'  la
periodicita' della presentazione delle domande.
     Si e', infatti, avuto modo di rilevare che  da  parte  di
assistiti,  gia' beneficiari delle indennita' antitubercolari,
viene  reiterata  la  presentazione  di  domande  coincidenti,
all'incirca,   con   la   cessazione   della  fruizione  delle
precedenti indennita'.
     In tali casi dovra' essere  posta  particolare  cura  per
verificare se trattasi, effettivamente, della insorgenza di un
nuovo evento morboso di natura tubercolare.
11- VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLA PATOLOGIA
     Il  Dirigente  il  Gabinetto   diagnostico   -   con   la
collaborazione   del   Medico   che   tratta  le  pratiche  di
tubercolosi  -  avra'   cura   di   verificare   costantemente
l'andamento   delle   domande   presentate   e   l'indice   di
accoglimento delle stesse.
     Scopo  di  tale  verifica  e',  chiaramente,  quello   di
individuare,  in caso di aumento, le cause che lo determinano:
se l'aumento, cioe', sia da attribuire ad effettivo incremento
della  patologia  specifica ovvero consegua a fenomeni anomali
di altra natura.
     All'uopo, il Dirigente sanitario si avvarra' dei  sensori
ritenuti  piu'  opportuni  in relazione alla situazione socio-
ambientale locale, che valgano a costituire valido sistema  di
monitoraggio.
     In   tale  ottica,  effettuera'  valutazioni  comparative
rispetto alle situazioni che si verificano presso le Sedi  del
distretto.  -  Seguira',  inoltre, le situazioni dei ricoveri,
nonche' delle cure ambulatorie  presso  le  singole  strutture
sanitarie,  al fine di accertare se le due forme di assistenza
siano equamente distribuite e  se,  verificandosi  ipotesi  di
maggior   numero   di  assistenze  presso  una  struttura,  la
situazione  stessa,non  riconducibile  a  riscontrati  fattori
epidemiologici,  possa  dipendere  da  comportamenti di dubbia
legittimita'.
     Ai fini della verifica  in  argomento,  sono  auspicabili
anche periodiche riunioni con i Dirigenti le UU.SS.LL..
12- CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
     Con  riferimento  ai  ricorsi  in sede giudiziaria per il
conseguimento   di   prestazioni   antitubercolari    respinte
dall'Istituto  per  motivi  sanitari,  dovranno essere forniti
all'ufficio legale competente tutti gli elementi di  carattere
amministrativo  e  medico-legale  corredati  da  una relazione
medica, stilata sul dato obiettivo della visita e dei  referti
degli eventuali accertamenti specialistici effettuati.
     L'Ufficio  Legale  dovra'  poter disporre di quanto sopra
nel piu'  breve  tempo  possibile  onde  essere  in  grado  di
rispettare  i  termini del rito processuale senza incorrere in
preclusioni di sorta.
Sara'    quindi    cura    dell'Ufficio   suddetto   segnalare
tempestivamente   alle   competenti   strutture   delle   Sedi
l'intervenuta instaurazione dei ricorsi giudiziali in materia,
con  ogni  indicazione   occorrente   all'individuazione   del
precedente amministrativo.
     In  caso  di  nomina del consulente d'ufficio, l'Istituto
provvedera' a nominare  il  consulente  di  parte  che  dovra'
assicurare la propria partecipazione alle operazioni peritali.
     L'Ufficio   Legale  dovra'  quindi  comunicare  con  ogni
immediatezza al medico incaricato il luogo, la  data  e  l'ora
dello  svolgimento  delle suddette operazioni e, a conclusione
delle  stesse,  il   gabinetto   diagnostico   provvedera'   a
trasmettere all'Ufficio Legale la propria perizia di parte.
     Le  Sedi  sono  invitate  a rispettare scrupolosamente le
suddette disposizioni, in particolare  quelle  concernenti  la
relazione medica e la partecipazione alle operazioni peritali,
indispensabili  per  la  conclusione  dei  giudizi  favorevoli
all'Istituto.
13 - DENUNCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
     Ove   vengano   individuati   comportamenti  illegittimi,
dovranno essere inoltrate all'Autorita' giudiziaria - con ogni
tempestivita'  -  denunce  circostanziate e corredate da tutti
gli elementi ritenuti utili, secondo i criteri e le  modalita'
specificate  nella  circolare  n. 114 del 17 maggio 1990, alla
quale si rinvia.
     Nelle   situazioni   in   cui   si    riscontrino    tali
comportamenti,  si  dovra' provvedere, altresi', ad informare,
con raccomandata a.r., la U.S.L. competente, per  gli  aspetti
negativi   che,   relativamente  alle  prestazioni  sanitarie,
possono derivare a carico del S.S.N.,  nonche'  la  competente
Amministrazione  per  l'eventuale, contemporanea erogazione di
prestazioni economiche ex art.5 della legge n.88/1987 (1).
14 - SISTEMA DI CONTROLLI
     In aggiunta ai controlli logici e di  confronto  eseguiti
dalla  procedura  automatizzata, si confermano le disposizioni
riguardanti la revisione degli atti amministrativi,  impartite
nel tempo (v. nota 2).
     Relativamente,  invece,  ai  controlli  di  legittimita',
budgettario e di qualita', si  fa'  rinvio  alle  disposizioni
relative  al  processo produttivo delle prestazioni temporanee
in corso di emanazione.
15 - REVISIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
     Nell'ottica delle  finalita'  perseguite  dalla  presente
circolare   dovranno   venire   sottoposte   a   revisione   -
amministrativa e sanitaria - tutti i  casi  di  assistenza  in
corso:  naturalmente,  la revisione verra' effettuata, tenendo
presenti anche i criteri innovativi che precedono.
     In  conseguenza,   per   quanto   riguarda   il   profilo
amministrativo,  ove  a  suo  tempo  non sia stato provveduto,
dovranno  essere  effettuati,  ad  esempio,   con   precedenza
assoluta,  accertamenti  circa  la  posizione assicurativa del
richiedente le  prestazioni  o  l'esistenza  del  rapporto  di
lavoro.
     Piu'  in  generale, la revisione dovra' venire effettuata
in base alle seguenti operazioni:
1) stampa della lista completa  dei  percettori  dall'archivio
magnetico;
2)  completamento  del  tabulato  con la trascrizione dei dati
anagrafici mancanti;
3) controllo logico del  susseguirsi  delle  prestazioni,  per
individuare    anche    l'    eventuale   periodicita'   della
presentazione delle domande (v. p.10);
4) controllo delle pratiche che presentano anomalie. - A  tale
proposito  potrebbe rendersi necessario, anche sotto l'aspetto
contributivo, l'accertamento dell'esistenza  del  rapporto  di
lavoro,  qualora  si  tratti  di  assicurato con contribuzione
strettamente   necessaria   al   conseguimento   della   prima
prestazione.
     Per  quanto  attiene  al  profilo sanitario, la revisione
medico-legale, che dovra' essere effettuata dal  Dirigente  il
Gabinetto   diagnostico,   potra'   fare  scaturire  anche  la
necessita' di predisporre ulteriori accertamenti  al  fine  di
una piu' approfondita valutazione del caso.
     In  considerazione  dell'attuale livello di decentramento
raggiunto dall'Istituto e della distribuzione delle competenze
sanitarie  nelle  varie  strutture  periferiche,  la revisione
dovra' essere integrata anche da una attivita' di  informativa
del  dirigente  del  gabinetto  diagnostico  nei confronti dei
sanitari che operano  nelle strutture distaccate  dalla  Sede,
onde  evitare il perpetuarsi degli inconvenienti riscontrati e
consentire una migliore attivita' complessiva.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
NOTE
1)  Si  ricorda  che  -  qualora il requisito contributivo non
risulti soddisfatto - sara' compito del settore amministrativo
darne  immediata comunicazione all'interessato e/o alla U.S.L.
competente, alla quale va, altresi', trasmessa la segnalazione
di   ricovero   pervenuta:   cio',   ai   fini  dell'eventuale
applicazione del disposto dell'art 5 della legge 4 marzo 1987,
n.  88,  in  base al quale i cittadini colpiti da tubercolosi,
non assicurati all'I.N.P.S. oppure non assistibili per carenza
contributiva,   il   cui   reddito  sia  inferiore  al  minimo
imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. ai sensi  di  legge,  hanno
diritto  a  conseguire,"da  parte  dei  competenti  organi del
Servizio   sanitario   nazionale",   le   stesse   prestazioni
economiche corrisposte dall'I.N.P.S. e nella identica misura.
2) - Circ. n. 247 - Servizio Organizzazione, Servizio
     Prestazioni A.G.O ed altri - del 23 novembre 1989 (A.U.,
     pag.2392);
   - Circ. n. 113 - Servizio Organizzazione e Servizio
     Prestazioni delle Assicurazioni Generali Obbligatorie -
     del 16 maggio 1990 (A.U., pag.1398);
   - Circ. n. 216 - Servizio Organizzazione - del  4 ottobre
     1990 (A.U., pag.2730);
   - Circ. n. 150 - Direzione Centrale per la Politica
     Organizzativa ed altre - dell'11 giugno 1991 (A.U.,
     pag.1882);
   - Circ. n. 186 - Direzione Centrale per la Politica
     Organizzativa e Direzione Centrale per le Prestazioni
     Temporanee - del 21 luglio 1992 (A.U., pag. 2736);
   - Circ. n. 103 - Direzione Centrale Sistema Qualita' e
     Direzione Centrale Pensioni del 30 aprile 1993 (A.U.,
     pag. 2472);
   - Circ. n. 181 - Direziione Centrale per le Pensioni ed
     altre - del 30 luglio   1993;
   - MSG.  n.34587 - Direzione Centrale per la Pianificazione
     ed il Controllo del Processo Produttivo -  del 12
     novembre 1993.
ALLEGATO 1
MESSAGGIO N. 26078 DEL 16/4/1993
                        . . . OMISSIS . . .
   DIREZIONE GENERALE
AREA SANITARIA MALATTIA E
        MATERNITA'
                              Oggetto: M.O.T.T. e A.C.T.
     L'affinarsi  delle  tecniche  di  laboratorio ha messo in
evidenza l'esistenza  di  patologie  affini  alla  tubercolosi
classica  (da  bacillo  di  Koch)  ma sostenute da Micobatteri
atipici o M.O.T.T..
     Al fine di chiarire le perplessita' sollevate dalle  Sedi
periferiche   riguardo  alla  riconducibilita'  -  nell'ambito
dell'assicurazione contro la Tubercolosi - di tali  patologie,
si   ribadisce   che   solo   in   presenza  di  Mycobacterium
tubercolosis, da solo o variamente  associato,  potra'  essere
riconosciuto il RISCHIO TUTELATO.
                        Il Primario Coordinatore Generale
                               F.to Roberto PATRIZI
ALLEGATO 2
RACCOMANDATA
RISERVATA                Al Direttore Sanitario della (1) .
                                  ...................
                                  ...................
                                         ............
            e, p.c.      Al Direttore Sanitario della
                         U.S.L. n.
                                  ...................
                                         ............
OGGETTO: Attivita' antitubercolare I.N.P.S..
     E'  noto  che la legge di riforma sanitaria (n.833 del 23
dicembre 1978) ha trasferito  alle  UU.SS.LL.  la  cura  degli
assistiti  e  dei  loro  familiari  affetti  da  Tbc (art.14),
lasciando all'I.N.P.S. "la gestione dell'assicurazione  contro
la  tubercolosi con compiti limitati all'erogazione delle sole
prestazioni economiche" (art.74).
     Al presente, la  perdurante  competenza  dell'Istituto  -
nelle  more  dell'emanazione  della  legge  di  riordino della
materia previdenziale (art.75, 1'c.) - a svolgere le "funzioni
concernenti   le   attivita'   medico/legali   ed  i  relativi
accertamenti del rischio specifico" (art.75, 2'c.) si esplica:
- in caso  di  ricovero,  sulla  base,  esclusivamente,  delle
risultanze   degli   accertamenti   sanitari  riportati  nella
cartella clinica, avendo il D.P.R. n.128/1968 privato i Medici
dell'Istituto,   durante   la   degenza,   della  possibilita'
dell'effettuazione di visite dirette;
-   in   caso   di   assistenza   ambulatoriale,   a   seguito
dell'accertata  sussistenza del "rischio" da parte dei  Medici
dell'I.N.P.S., che  valutano  anche  l'avvenuta  guarigione  o
stabilizzazione  clinica  ,  sulla  base    di apposite visite
mediche e delle risultanze di relazioni che la  struttura  del
Servizio  sanitario  nazionale , presso la quale la cura viene
praticata, deve inviare con cadenza mensile.
     Ai  fini  dell'attuazione  della  normativa  come   sopra
riepilogata  sono  stati  adottati  strumenti  di raccordo che
avrebbero dovuto, da una parte, mantenere agli  adempimenti  -
amministrativi   e   sanitari   -  la  speditezza  necessaria;
dall'altra, evitare  che  eventuali  discrasie  incentivassero
tentativi   finalizzati   all'indebito   conseguimento   delle
indennita' legislativamente previste.
     Per il conseguimento di tali fini, si  ritiene  opportuno
precisare quanto appresso.
INDENNITA' ANTITUBERCOLARI.
     Nei confronti degli assistiti che possono far  valere  un
anno    di   contribuzione   nell'intero   arco   della   vita
assicurativa,  nonche'  dei  loro   familiari,   e'   prevista
l'erogazione delle seguenti indennita':
l'indennita'  giornaliera,  spettante  per  tutto  il  periodo
dell'assistenza sanitaria, fatta eccezione per i casi  in  cui
l'interessato   mantenga  il  diritto  alla  retribuzione:  in
conseguenza, quanto piu' l'assistenza si  protrae  nel  tempo,
maggiore   e'   l'importo   che   l'Istituto   e'   tenuto   a
corrispondere.
     L'assistenza stessa - attuata mediante  ricovero,  ovvero
con    ricovero    e   cura   ambulatoria,   ovvero,   ancora,
esclusivamente con cura  ambulatoria  come  prima  prestazione
-qualora  abbia  durata  non  inferiore  a  60  giorni  , da',
inoltre, diritto:
- all'indennita'  post-sanatoriale:  trattasi  di  prestazione
economica, compatibile con l'eventuale retribuzione, spettante
per un biennio, per  un  totale  complessivo  di  L.20.000.000
(ventimilioni),   secondo   gli  attuali  importi  giornalieri
rivalutabili (l'importo spettante e'  dimezzato  nel  caso  di
assistiti che siano familiari dell'assicurato);
-  all'assegno  di  cura  o di sostentamento, spettante - alla
cessazione della fruizione dell'indennita' post sanatoriale  -
per  un  biennio,  rinnovabile  senza  limiti  temporali, agli
assistiti  la  cui  capacita'  di  guadagno,  in   occupazioni
confacenti  alle  loro  attitudini,  sia  ridotta a meno della
meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare;
- all'assegno natalizio -  di  importo  pari  a  quello  della
prestazione  giornaliera  fruita  ,  moltiplicato  per 30 - se
l'interessato risulti assistito, anche per un solo giorno, nel
mese di dicembre.
RICOVERI.
     Quanto gia' esposto impone la necessita' che  il  periodo
di  degenza  -  ovviamente, nell'assoluto rispetto del diritto
degli interessati alle relative cure   -  vada  contenuto  nei
limiti   strettamente   necessari   al   conseguimento   della
stabilizzazione   e/o   della   guarigione   della    malattia
tubercolare,  risultato  ,  del  resto,  perseguibile in tempi
relativamente  brevi,  grazie   all'adozione   degli   attuali
protocolli terapeutici.
     Al   fine   di  consentire  ai  Medici  dell'Istituto  la
formulazione, in tempi ristretti, del  giudizio  medico-legale
in  ordine alla sussistenza, o meno, del "rischio", si confida
nella disponibilita'  di codest     (1)                     di
consentire  l'accesso  ai  Medici stessi per l'esame congiunto
degli atti sanitari relativi ai singoli casi  -  a  titolo  di
collaborazione   e  per  il  superiore  interesse  di  evitare
l'erogazione di prestazioni altrimenti non dovute.
     Sempre allo stesso fine,  si  rinnova  la  richiesta  che
l'inoltro  della  segnalazione  di  ricovero  e della cartella
clinica  sia  immediato  e,  comunque,  entro  cinque  giorni,
rispettivamente,  dal ricovero o dalle dimissioni: al riguardo
si  deve,  purtroppo,  segnalare  che,  in  passato,  si  sono
verificati, in campo nazionale, casi in cui le segnalazioni di
ricovero sono pervenute alle  Sedi  dell'Istituto  addirittura
dopo la dimissione degli interessati.
     In particolare, per quanto attiene alla cartella clinica,
l'inoltro immediato della stessa ha, anche, l'evidente fine di
consentire  ai  Medici  dell'Istituto  di  confermare, o meno,
tempestivamente, l'eventuale proposta  di  prosecuzione  della
cura  ambulatoria esclusivamente ai fini dell'erogazione delle
previste indennita'.
CURA AMBULATORIA
     L'esigenza  di  pervenire  alla formulazione del giudizio
medico-legale entro tempi il piu'  possibile  ristretti  anche
nei   casi   di  assistenza  ambulatoriale  impone  la  stessa
necessita'  della  immediatezza   della   trasmissione   della
segnalazione  di inizio cura - entro 5 giorni, conformemente a
quanto previsto per i casi di ricovero -  nonche' il  rispetto
del termine mensile  per la trasmissione  della documentazione
(mod. ACT 37): cio' in quanto l'invio cumulato di piu' modelli
in  un solo contesto - ancorche' corrispondenti, nel numero, a
quello dei mesi compresi nell'arco temporale - o l'invio di un
solo modello riferentesi a 2 - 3 o piu' mesi, puo' determinare
la prosecuzione  dell'erogazione  dell'indennita'  giornaliera
per  periodi  successivi  alla data dell'avvenuta guarigione o
stabilizzazione clinica e la costituzione di crediti da  parte
dell'Istituto,  per il cui recupero spesso si rende necessario
l'esperimento di azioni giudiziarie.
     In proposito si comunica che,  in  futuro,  le  eventuali
lettere  di  sollecito  che  dovessero venire indirizzate alle
Strutture  sanitarie,  per  l'inosservanza  del   termine   in
argomento,  verrano inviate, per conoscenza, agli interessati,
al  fine  di  informarli  dello  stato  di  trattazione  delle
pratiche  relative  che  potrebbe  comportare  la  sospensione
nell'erogazione delle indennita'.
COPIA  DELLA  CARTELLA CLINICA O, IN GENERE, DI DOCUMENTAZIONE
SANITARIA.
     Da ultimo, al fine di eliminare rischi  di  sostituzione,
totale  o  parziale,  delle  cartelle  cliniche  o,  comunque,
alterazioni dei dati necessari  per  il  giudizio  del  Medico
dell'Istituto, si rappresenta l'ulteriore esigenza che vengano
adottati  tutti  gli  accorgimenti,  formali  e   sostanziali,
perche'  sia  assicurata  la  completa  e assoluta conformita'
all'originale  della  copia  prodotta  all'Istituto  (ad  es.,
indicazione  su  ogni pagina  delle generalita' ed apposizione
del timbro e della firma dell'operatore; attestazione  rituale
di  conformita' da parte del responsabile, con indicazione del
numero delle pagine, ecc...).
     In   relazione   a   tutto   quanto  precede  non  sembra
inopportuno richiamare l'attuale fase critica  che  attraversa
il  Paese,  nella  quale  l'Istituto   intende   assolutamente
evitare,  con la indispensabile collaborazione delle Strutture
del   S.S.N.,   ingiustificate   dilatazioni    delle    spese
previdenziali.
     Si ringrazia.
                                   IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare la struttura sanitaria (Ospedale;  Clinica;  Casa
di cura, ......)