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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 82 del 14-06-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Organizzazione
Roma, 14/06/2012
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio  2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale.

Articolo 38, commi 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura.

 

 

 

SOMMARIO:
  1. Premessa 
  2. Modalità di compilazione e di pubblicazione degli elenchi di variazione  e di accesso agli stessi da parte dei soggetti interessati.
  3. Trasmissione elenchi ai Centri per l’impiego

Premessa

 

La circolare n. 104 del 5 agosto 2011, ha illustrato le principali novità normative in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, così come disposto dall’articolo 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011.

Una delle principali novità riguarda la notifica degli elenchi, annuali e di variazione, mediante pubblicazione telematica sul sito INTERNET dell’Istituto, avente valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Altra innovazione normativa è quella relativa alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.

In considerazione dell’imminente pubblicazione del primo elenco nominativo di variazione 2012, si forniscono le indicazioni seguenti.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DI VARIAZIONE E DI ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

 

Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco principale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l’anno 2010 e precedenti.

 

Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario:

  • entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
  • entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
  • entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
  • entro il 10  marzo dell’anno successivo- quarto elenco di variazione.

 

I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell’Istituto accessibile all’indirizzo www.inps.it, nella sezione “ Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo del P.I.N.

Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili.

 

La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate.

 

Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.

 

TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L’IMPIEGO

 

Le novità normative introdotte dall’art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l’obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l’impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione.

Pertanto le sedi dovranno prendere contatto con gli Uffici suddetti al fine di concordare le modalità di trasmissione anche attraverso il ricorso a sistemi informatici (supporti informatici, invio files tramite PEC, etc…).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori