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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 84 del 12-4-1999.htm

  
Il periodo di godimento dei benefici per l'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12 aprile 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 84

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

sospensione del rapporto di lavoro in regime di agevolazioni contributive "ex lege n. 223/1991 e n. 407/1990".

SOMMARIO:

Il periodo di godimento dei benefici per l’assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.

 

 

Con il messaggio n. 17373 del 18.7.1997 è stata disposta la sospensiva delle richieste di prolungamento dei benefici per l’assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 nelle ipotesi di maternità e servizio militare.

Il Ministero del lavoro, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con nota prot. n. 6/PS/50004/INPS/57 del 4/1/1999, ha espresso il parere, condiviso anche dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro, che, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità e servizio militare il datore di lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dalle leggi in oggetto per l’intero periodo, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Lo stesso Ministero del lavoro, nota prot. n. 6/PS/50361/INPS/57 del 8/3/1999, ha espresso il parere che, nel caso di volontario abbandono temporaneo dell’attività lavorativa (es., periodo di aspettativa per motivi di famiglia), il datore di lavoro non abbia, invece, diritto al differimento.

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare potranno, pertanto, essere concessi i benefici per l’intero periodo previsto dalla normativa di cui trattasi.

Il periodo complessivo di spettanza non può ovviamente superare quello previsto dalle citate leggi.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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