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Circolare numero 86 del 26-4-2002.htm

  
Personale posto in mobilità da aziende municipalizzate trasformate in SpA soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS , riconoscimento all’accredito della relativa  contribuzione  figurativa e successiva ricongiunzione presso l’INPDAP.      

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Circolare numero 86 del 26-4-2002

Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 Aprile 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  86

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Aziende municipalizzate trasformate in SpA - Accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori posti in mobilità e titolari di posizione presso l’INPDAP. 

 

SOMMARIO:

Personale posto in mobilità da aziende municipalizzate trasformate in SpA soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS , riconoscimento all’accredito della relativa  contribuzione  figurativa e successiva ricongiunzione presso l’INPDAP.   

 

1.      Periodi di mobilità fruiti da dipendenti di aziende municipalizzate trasformate in SpA

 

Come già affermato con circolare n. 42 del 21 febbraio 2000, le aziende municipalizzate trasformate in SpA con partecipazione azionaria interamente pubblica, sono esonerate dal versamento delle contribuzioni CIG e CIGS, in applicazione dell’articolo 3 del D. Lg. C.P.S. n. 869 del 12 agosto 1947. Non rientrano in tale fattispecie - e sono perciò soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS - le aziende a partecipazione azionaria, anche parziale, di soggetti privati.

 

Conseguentemente, il personale dipendente da aziende tenute ad adempiere al predetto obbligo contributivo, ha diritto all’indennità di mobilità ed all’accredito di una contribuzione figurativa per i periodi di relativo godimento, sempre ché la prestazione non venga corrisposta in unica soluzione.

 

Al riguardo va peraltro precisato che il personale dipendente da aziende soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS, già iscritto all’INPDAP per un rapporto di lavoro instaurato in data antecedente alla trasformazione in SpA, ha facoltà - secondo il principio generale fissato dall’articolo 2112 del Codice civile - di esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, comma 1, punto b),

della legge 7 agosto 1991, n. 274, fermo restando l’obbligo della Società di versare all’INPS la contribuzione per le assicurazioni “minori”.

 

Mediante l’opzione, pertanto, tale personale mantiene l’iscrizione in atto presso il predetto Istituto, e conserva il rapporto previdenziale già esistente ed i connessi diritti.

 

Si è posto peraltro il problema di stabilire se il personale optante ex articolo 5 della citata legge 274/1991, posto successivamente in mobilità da aziende municipalizzate, trasformate in SpA e soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS, abbia titolo all’accredito della relativa contribuzione figurativa, secondo la previsione dell’articolo 7, comma 9, della legge 12 luglio 1991, n. 223, e se detta contribuzione – una volta accreditata – possa formare oggetto di ricongiunzione presso l’INPDAP.

 

Di norma  l’accredito di tale contribuzione presuppone infatti lo status di iscritto all’assicurazione generale obbligatoria, condizione che si realizza in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato ai fini IVS in detta assicurazione.

 

Considerato che, nella fattispecie sopra prospettata, l’indennità di mobilità riguarda soggetti iscritti all’ordinamento pensionistico gestito dall’INPDAP e pertanto esclusi dal regime generale, è stato interessato il Ministero del Lavoro per conoscere se, in favore di tali lavoratori, si possa procedere all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di mobilità anche in assenza del requisito contributivo sopra accennato e se – potendo prescindere dal requisito di contribuzione – la contribuzione stessa potesse essere poi ricongiunta, atteso che la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in costanza di servizio (art. 9, comma 1, legge 274/1991), circostanza non riscontrabile per i lavoratori posti in mobilità.

 

Al riguardo il Ministero ha espresso l’avviso che l’accredito della predetta contribuzione figurativa debba avvenire anche nel caso in cui il lavoratore interessato non sia titolare di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Per quanto riguarda poi la possibilità degli interessati di esercitare la ricongiunzione, il Ministero, ponendo in evidenza l’evoluzione della legislazione previdenziale, ha ravvisato la necessità di coordinare i criteri di applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che – come noto - ha esteso l’istituto della prosecuzione volontaria alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Dall’entrata in vigore di tale decreto si è infatti determinata la necessità di salvaguardare il rapporto assicurativo nelle forme pensionistiche del settore pubblico ed i diritti connessi, nei casi di cessazione del rapporto di servizio senza diritto a pensione, per permettere - attraverso la prosecuzione volontaria - la continuità dell’assicurazione in dette forme pensionistiche.

 

Atteso che la legge n. 274/1991 ha consentito ai dipendenti di Enti che perdono la natura giuridica pubblica di optare per il mantenimento dell’iscrizione all’INPDAP ed ha previsto anche la possibilità di riunire in tale ordinamento, con le modalità dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, i periodi di servizio antecedenti l’opzione e coperti da contributi versati all’INPS, deve essere assicurata a tali lavoratori - attraverso il coordinamento delle norme vigenti - la tutela del rischi della mobilità anche nell’ambito dell’ordinamento INPDAP.

 

 

Al fine di garantire tale tutela, il Ministero del Lavoro ha stabilito che i periodi di contribuzione figurativa per mobilità, connessi all’attività di natura privata dell’azienda, riguardanti lavoratori iscritti all’INPDAP devono diventare oggetto di ricongiunzione d’ufficio.

 

Nei confronti dei soggetti di che trattasi ed in corrispondenza dei periodi di godimento dell’indennità di mobilità, le Sedi provvederanno ad accreditare la prevista contribuzione figurativa con le consuete modalità (vedi circolare n.3 del 2.1.1992,punto A – 7) , prescindendo dalla verifica del requisito contributivo, e provvederanno altresì ad effettuare la ricongiunzione d’ufficio di tali periodi di contribuzione, con le modalità di cui all’articolo 6 della legge 29/1979.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO