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Circolare numero 94 del 08-07-2011


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 08/07/2011
Circolare n. 94
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

art. 1-bis D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni, in Legge 3 dicembre 2004, n. 291; art. 2 D.L. 28 agosto 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 27 ottobre 2008, n. 166: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie; disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi. Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e delle comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991 e sussistenza del diritto alle prestazioni. Salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche. Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2  legge 27 ottobre 2008 n. 166 e successive modifiche.

SOMMARIO:

Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie e in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: A) normativa; B) gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991; C) salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche; D) attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2  legge 27 ottobre 2008 n. 166 e succ. mod.; E) verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni.

Le disposizioni di cui alla presente circolare, sostituiscono la Circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 e il messaggio n. 023240 del 15/09/2010.

 

 

A) Normativa

 

L’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale e di riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, a decorrere dal 1 gennaio 2005, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi e il trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

 

La legge n. 166/2008,recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi, ha incrementato i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità previsti dalla suindicata legge 291/2004, per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi e, in riferimento alla medesima normativa, ha sostituito la parola “derivanti”,  con la parola “derivate”.

 

Il comma 4, dell’art. 8, Legge n. 160/1988 regola la fattispecie del lavoratore che svolga attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale straordinaria.

 

Il comma 5, della citata normativa, recita: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività” .

 

Ne deriva che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione.

      

Solo in presenza di preventiva comunicazione, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito (Circolari n. 171/1988, n. 75/2007, n. 130/2010).

 

Si ricorda, inoltre, che durante il periodo di concessione dell’integrazione salariale è opportuno che il beneficiario comunichi la propria reperibilità.

 

In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza deltrattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991), con la sospensione della relativa indennità.

 

In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla competente Struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.

 

L’omissione di tale comunicazione nei termini di legge, determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall’ articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996.

 

Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 10. art. 19, legge n. 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1 quinquies, legge 291/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

 

 

B) Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991.

 

a)   Integrazioni salariali: comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988.

 

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni preventive compilate dai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono le medesime stabilite nel messaggio n. 029489 del 23/11/2010, lettera b), ovvero:

 

  1. alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS; 
  2. alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa del F.T.A.; 
  3. al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la predetta comunicazione preventiva deve essere presentata:

 

  1. alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A; 
  2. all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per i motivi di cui al suindicato punto 3) e per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare all’INPS.

 

La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo.

La comunicazione inoltrata secondo le modalità di cui al predetto messaggio è, valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione preventiva ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, per la prestazione di CIGS e per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.

 

La comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per beneficiare della possibilità di cumulo tra le citate prestazioni e il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa.

In tal caso, come previsto nel citato messaggio, alla comunicazione preventiva deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente agli operatori INPS di valutare la compatibilità e cumulabilità dell’attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l’integrazione salariale fruita e per stabilire l’entità della prestazione integrativa accessoria del Fondo speciale (Circolare 130/2010 e relativo messaggio n. 029489 del 23/11/2010 emanato per l’applicazione della delibera n. 22/2009 adottata dal Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo - F.T.A.).

 

 

b)  Mobilità: comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991.

 

La comunicazione richiesta ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità,  ai sensi dell’ art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, deve essere presentata alle Sedi territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, con le modalità di inoltro suindicate ed è valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione, entro il termine dei 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, sia per la prestazione di mobilità che per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.

 

Inoltre, la comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per comunicare anche nell’ipotesi di rioccupazione, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nei limiti previsti dal punto 4 della Circolare n. 67 del 14 aprile 2011. In tal caso,  ai fini dell’accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso dovrà dichiarare il reddito che prevede di ottenere nell’anno solare, come stabilito al punto 4.1 della predetta Circolare che dispone anche per i successivi adempimenti.

 

 

Modello di comunicazione.

 

L’ apposito modello per le comunicazioni previste dalle lettere a) e b), “Comunic. L. 160 e 223 COD SR83”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti per l’inserimento nel fascicolo personale del lavoratore.

 

 

C) Mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche.

 

 

In materia di mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo, è intervenuta la normativa JAR-FCL 1, emendamento 7, applicata attraverso la "Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo licenze di pilotaggio", Ed. 7, approvata dall' ENAC con delibera del C.d.A. n. 11 del 22/02/2010 che, al capitolo 1.245, ha dettato le regole in materia del mantenimento delle licenze di tipo commerciale (CPL) e trasporto pubblico di linea (ATPL) delle cosiddette "abilitazioni per tipo" o "per classe" di velivolo (Type Rating o Class Ratings) ed inoltre, al capitolo 1.025, ha disposto in materia di validità delle licenze e delle abilitazioni.

 

In particolare, il capitolo 1.025, JAR – FCL 1, Sezione 1, punto b) e c), prevede: “La validità della licenza dipende dalla validità delle abilitazioni ivi contenute e dal certificato di idoneità medica. La licenza viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni”.

 

Il capitolo 1.245, JAR – FCL 1, Sezione 1, Subparte F, punto a), specifica: “ Le abilitazioni per tipo e le abilitazioni per classe veivoli plurimotore hanno validità di un anno dalla data di rilascio, o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”.

 

“Le abilitazioni per classe monomotore pilota singolo hanno la validità di due anni dalla data di rilascio o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”.

 

A seguito delle modifiche normative introdotte, si forniscono le nuove indicazioni operative, condivise con l’ ENAC - Direzione Regolazione Personale di Volo.

 

Il conseguimento, il ripristino e il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, regolati dalla vigente normativa con specifiche e diversificate modalità di addestramento e accertamenti di idoneità, sono registrate e aggiornate nel data base informatico dell’ENAC, a seguito della verifica del verbale del controllo in volo o al simulatore e relativa check list, presentati dall’esaminatore che attesta l’effettuazione dell’attività minima annuale da parte del pilota.

 

Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore.

 

Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b).

Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l’autocertificazione di seguito indicata.

 

Ai fini dell’accertamento del periodo neutro, è necessario che l’Istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati.

 

Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all'INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un'autocertificazione, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni.

All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l'interessato deve autocertificare la conformità all'originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato.

 

Anche per il rinnovo delle abilitazioni per classe “SEP Land” che hanno una validità di due anni, ai fini del computo del periodo neutro, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, il personale pilota deve autocertificare il periodo di addestramento, nei medesimi tempi e formalità sopra descritti.


Il rinnovo o il ripristino delle licenze, il cui periodo massimo di durata è quinquennale, dipende dal mantenimento o ripristino delle abilitazioni possedute ed è formalizzato in via amministrativa dall’ENAC, pertanto non si configurano aspetti di competenza dell’ INPS.

 

Anche nel caso di mancato rinnovo o ripristino delle abilitazioni, il periodo di attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente all’addestramento, sarà considerato periodo neutro ove sia autocertificato con le modalità sopradescritte.

 

In mancanza della presentazione dell’autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.

 

Il modello di autocertificazione, “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti che lo inseriranno nel fascicolo personale del lavoratore.

 

Le Strutture territoriali competenti, nei casi in cui occorra ricostruire il percorso delle attività svolte dal personale pilota, a partire dall’inizio della prestazione fruita, richiederanno l’esibizione degli originali dei libretti di volo eventualmente esauriti durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, oppure ne chiederanno la copia integrale di cui il pilota dovrà autocertificare la conformità agli originali in suo possesso, accludendo la copia fotostatica di un documento in suo possesso.

 

L’ assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall’esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l’attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata.

 

Infine si precisa che, i compensi/proventi percepiti per l’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento dei titoli e certificazioni areonautiche del personale pilota, soggiacciono:

  • per la prestazione di CIGS, al principio del cumulo dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale e la prestazione accessoria dell’F.T.A. (Circolare n. 130/2010, Delibera n. 22/2009 F.T.A.);
  •  per l’indennità di mobilità ordinaria alle disposizioni di cui alla Circolare n. 67/2011.


Il personale navigante non pilota , come recentemente precisato dall’ENAC, non è tenuto a presentare l’ autocertificazione, in quanto per il conseguimento e il mantenimento dell' Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS), non è prevista alcuna attività di volo, pertanto eventuali periodi di lavoro svolti durante la percezione delle prestazioni sono assoggettati agli obblighi di comunicazione di cui alle lettere a) e b).

 

 

D) Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2 legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod. (Personale navigante e personale di terra).

 

L’ Istituto, ai sensi del comma 4 dell’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., eroga i trattamenti di CIGS, mobilità ordinaria e relativi benefici contributivi, nei limiti delle risorse pubbliche stabilite dalla normativa.

 

A tal fine è necessario un corretto e puntuale monitoraggio di possibili situazioni che possano confliggere con gli obblighi imposti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali e con l’erogazione delle relative prestazioni.

Fermo restando l’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicate, il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e prestazione integrativa del Fondo, di cui all’ art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2, commi 1 e 2,  legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., deve presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., nella quale attesti di non aver svolto, nell’ anno in corso, attività lavorativa remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’ INPS.  

 

Per il personale pilota, all’autocertificazione dovrà essere allegata copia del libretto di volo di cui l'interessato dovrà autocertificare, con le predette formalità, la conformità all'originale in suo possesso.

 

L’ apposito modello di autocertificazione, “Autocert. attiv. lav. estero COD SR84”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere inoltrato anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti.

 

Il modello di autocertificazione deve essere inoltrato alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e alla Struttura INPS territorialmente competente che liquida la prestazione integrativa del F.T.A.

 

Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, l’autocertificazione deve essere presentata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A.

 

Le Strutture territoriali competenti, inseriscono nel fascicolo personale la documentazione esibita dai lavoratori.

 

In mancanza della presentazione della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, inviano agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.

 

E) Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni.

 

Le Strutture territoriali dell’ Istituto, ai fini della corrente erogazione delle prestazioni, devono esercitare il controllo istituzionale demandato ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, ricorrendo a tutti gli strumenti di conoscenza e vigilanza di cui dispongono, verificando che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS o mobilità, abbia ottemperato all’obbligo delle comunicazioni di inizio di nuova attività lavorativa.

 

Si rappresenta che l’eventuale inosservanza delle suindicate disposizioni dà luogo a responsabilità amministrativa/contabile, considerato altresì che le spese per le prestazioni di integrazione salariale straordinaria o di mobilità e i connessi benefici contributivi sono erogati dall’ Istituto in base alle risorse pubbliche specificamente stanziate dallo Stato ed anche le prestazioni erogate dal Fondo Trasporto Aereo sono finanziate da apporti prevalentemente pubblici.

 

Qualora dagli esiti dei controlli esperiti risulti la rioccupazione del personale, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già debitamente presentate all’Istituto e le autocertificazioni di cui al punto C) relativo alla salvaguardia del mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche, nell'eventualità di accertata omissione delle suindicate comunicazioni all'Istituto, le predette Strutture dovranno procedere alla declaratoria di decadenza dal diritto al trattamento in applicazione della vigente normativa e al conseguente recupero delle prestazioni erogate, nonchè del trattamento integrativo accessorio della prestazione principale corrisposto dal Fondo Speciale ex art 1- ter della legge n. 291/2004.

 

L’esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di competenza.

 

Le Strutture territoriali, oltre agli ulteriori adempimenti di legge, segnaleranno i nominativi e gli importi erogati indebitamente, distinti tra prestazione erogata dall’INPS e l’ integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori