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Circolare numero 95 del 31-07-2014


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 31/07/2014
Circolare n. 95
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 47 del D.P.R n. 639/1970. Decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte.

SOMMARIO:

Il comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito. Per effetto del decorso del suddetto termine non sono più dovuti gli accessori del credito e non può essere ricalcolato  l’importo della pensione in pagamento. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno delineato l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 D.P.R.639/1970; pertanto sono modificate le istruzioni applicative fornite nel corso del tempo in relazione alla suddetta disposizione.

Premessa

 

L’articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita:  “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” .

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, la richiamata disposizione si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute  dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 4774 del 19/05/2014.

 

Riguardo alla decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, prima dell’entrata in vigore della suddetta norma le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza  n. 12720 del 2009), nel definire l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970, hanno precisato che tale disposizione non può trovare applicazione in caso di adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, in quanto, per tali fattispecie “la pretesa non soggiace ad alcun limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale”.

 

In materia di prescrizione si ricorda che lo stesso articolo 38, comma 1, lettera d), al n. 2, ha dettato nuove disposizioni in ordine alla prescrizione dei ratei arretrati derivanti da riliquidazione dei trattamenti pensionistici. Le relative istruzioni applicative sono state fornite con il messaggio n. 220 del 2012.

 

Alla luce delle suddette disposizioni e del richiamato orientamento giurisprudenziale, risulta pertanto necessario distinguere quali siano i provvedimenti di riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche per i quali sussiste il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria, finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante all’interessato, e i provvedimenti per i quali, l’analoga pretesa, soggiace al termine di prescrizione applicato secondo i criteri di cui al citato messaggio n. 220.

 

Si ricorda che lo spirare del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria rende inammissibile il ricorso amministrativo o l’istanza di riesame in sede amministrativa presentati oltre tale termine.

 

Con la presente circolare - condivisa nel suo impianto con il Coordinamento Generale Legale - si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 47, comma 6, del D.P.R. 639/1970. Tali istruzioni potranno essere oggetto di revisione o modifica in rapporto ai futuri assetti giurisprudenziali.

 

 

1.   Riconoscimento parziale della prestazione

 

1.1       Definizione

 

Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in  cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.

 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.

 

Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.

 

Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:

 

-errori di calcolo;

-errate applicazioni delle disposizioni normative;

-disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l’Istituto avrebbe dovuto  riconoscere d’ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.

 

Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 - decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:

 

  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d’ufficio (circolare n. 11/2013) riferita ad eventi conosciuti dall’Istituto;
  • mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013) in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;
  • mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all’amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;
  • mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l’Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).

 

1.2       Decorrenza del termine triennale per la proposizione azione giudiziaria

 

In caso di provvedimenti di prima liquidazione che riconoscano solo parzialmente la prestazione a causa di una delle situazioni di cui al punto 1.1, il termine per proporre azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la corretta ed integrale liquidazione decorre dalla data della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo così come indicato nel messaggio n. 4774 del 19.5.2014.

 

Il ricorso e/o la domanda di riesame del provvedimento di prima liquidazione presentata in relazione ad una delle situazioni di cui al punto 1.1 di cui sopra devono essere dichiarati inammissibili ove presentati oltre il termine triennale computato secondo quanto sopra.

 

1.3 Verifiche a cura delle Sedi da effettuare al momento della domanda di riliquidazione

 

La prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico che erano presenti al momento della domanda di pensione e perciò noti all’Istituto.

 

Alla presente circolare si allega (Allegato 1) uno schema riepilogativo, per ciascuna prestazione pensionistica, degli elementi e delle informazioni maggiormente ricorrenti che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico.

 

In sede di istruttoria di una domanda di ricalcolo della pensione presentata oltre il termine di decadenza (calcolato come indicato al punto 1.2) le sedi avranno cura di verificare se l’eventuale documentazione presentata a corredo di tale domanda sia relativa a elementi e informazioni già noti al momento della domanda di pensione (tra cui quelli indicati all’Allegato 1), non valutati con il provvedimento di prima liquidazione. In tal caso, tale domanda di ricalcolo deve essere considerata inammissibile.

 

1.4       I supplementi di pensione

 

Considerato che il supplemento di pensione, riconosciuto a domanda, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 488/1968 secondo i tempi previsti dall’articolo 7 della legge n. 155/1981,  è una prestazione relativa a contribuzione successiva alla decorrenza delle pensione, ai fini dell’applicazione delle norme sulla decadenza il provvedimento di riconoscimento del supplemento è equiparato al provvedimento di prima liquidazione.

 

2.   Le sopravvenienze

 

Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.

I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica

In questa seconda fattispecie rientrano tra l’altro:

 

  • Versamento ed accredito di contribuzione effettiva a seguito dell’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa;
  • Riconoscimento di differenze retributive a favore del pensionato con conseguente incremento della retribuzione pensionabile/montante contributivo;
  • Accredito di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, a seguito di istanza presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione (es. servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro);
  • Accredito di contribuzione da riscatto (es. periodi di studio, costituzione di rendita vitalizia) a seguito di domanda presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione;
  • Accredito di contribuzione da lavoro autonomo per la quale era in corso la dilazione di pagamento al momento del provvedimento di prima liquidazione;
  • Riconoscimento del diritto a maggiorazioni contributive per effetto di domande presentate dopo il provvedimento di prima liquidazione;
  • Saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.

 

La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende sopra illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il  riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale  (cfr. messaggio n. 220/2013).

 

3.   Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti  ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

 

3.1 Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti

 

Il comma 6 dell’articolo 47 deve intendersi riferito ai provvedimenti di prima liquidazione e, stante la natura eccezionale delle disposizioni in materia di decadenza, non è consentita un’applicazione estensivo-analogica dello stesso.

Pertanto, nel caso di ricostituzioni, a domanda o d’ufficio, effettuate per fatti sopravvenuti di cui al punto 2, qualora il relativo provvedimento risulti viziato da un errore di calcolo, da erronea applicazione di disposizioni di legge o non riconosca una componente della posizione contributiva, la domanda finalizzata ad ottenere il ricalcolo della prestazione e il conseguente adeguamento dell’importo in pagamento non soggiace ad alcun termine di decadenza, bensì al limite della prescrizione quinquennale relativamente al riconoscimento dei ratei pregressi.

 

 

3.2 Errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

 

Nel caso in cui un provvedimento di prima liquidazione che riconosca parzialmente la prestazione per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1 sia stato oggetto di un successivo provvedimento di ricalcolo, anch’esso parziale, per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1, l’azione giudiziaria finalizzata a conseguire l’integrale pagamento della prestazione rimane comunque sottoposta al termine triennale che decorre dal provvedimento di prima liquidazione (calcolato come indicato al punto 1.2).

 

4.      Ricorso avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione

 

Avverso il provvedimento di prima liquidazione che riconosce parzialmente la prestazione è sempre possibile presentare ricorso ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 88/89, nei termini di cui al comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970.

 La presentazione del ricorso amministrativo non interrompe né sospende il decorso del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione.

 

5.Gli effetti della decadenza.

 

Il decorso dei termini previsti dall’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 senza che sia stata attivata l’azione giudiziaria produce effetti sostanziali sulla posizione giuridica del soggetto che ne subisce gli effetti (Cassazione SS.UU. n. 23736/2006).

 

Tali effetti devono essere valutati diversamente a seconda che siano riferiti a un provvedimento di diniego (art. 47, comma 2) o a un provvedimento di riconoscimento parziale (art. 47, comma 6)

 

5.1       Gli effetti della decadenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2

 

Decorso il termine di decadenza previsto dal comma 2 dell’articolo 47, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione.

 

E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso  la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.

 

La decadenza si estende ai ratei pregressi anche nel caso in cui la nuova domanda sia finalizzata a conseguire la pensione di vecchiaia e in favore dei superstiti. In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni fornite con la circolare n. 244/1991.

 

5.2 Gli effetti della decadenza ai sensi dell’articolo 47, comma 6

 

In applicazione del comma 6 dell’articolo 47, decorso il termine triennale dal provvedimento di prima liquidazione, deve essere considerato inammissibile il ricorso/istanza di riesame finalizzato a ottenere la riliquidazione della prestazione riconosciuta solo in parte.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

ELEMENTI ED INFORMAZIONI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTIHE

(Articolo 46, comma 6, del D.P.R. n. 639 del 1970)

 

ELENCO INFORMAZIONI RICORRENTI

 

In materia di decertificazione restano ferme  le disposizioni di cui alla circolare n. 47 del 27/03/2012.

 

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, erano presenti gli elementi indicati nel presente elenco, l’azione giudiziaria avverso il riconoscimento di liquidazione parziale soggiace al termine di decadenza di cui all’articolo 47, comma 6 del D.P.R. n. 639 del 1970.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE ANTICIPATA E SUPPLEMENTO DI PENSIONE

 

-- dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

--  dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti per la misura della pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo

--  dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro dipendente

--  modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, benefici combattentistici…)

--  modulo per particolari agevolazioni di legge e relativa certificazione (incremento anzianità contributiva: per non vedenti o ipovedenti; ex art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000; per esposizione all’amianto; per le vittime del terrorismo…)

--  notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

--  notizie sulla situazione assicurativa/contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi

--  bollettini di pagamento di: versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all’estero

--  per gli autoferrotranvieri, la dichiarazione del datore di lavoro relativa agli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili dall’Istituto

 

PENSIONE AI SUPERSTTI

 

--  dati anagrafici e codici fiscali degli eventuali contitolari

--  dati sulla situazione assicurativa/contributiva del de cuius che sono influenti per la misura della pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo

--  autocertificazione stato civile e stato di famiglia

-- in caso di richiedente coniuge divorziato, sentenza di divorzio o pronuncia giudiziale successiva di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, limitatamente ai casi in cui il de cuius abbia contratto un successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la ripartizione della quota di reversibilità fra coniuge e coniuge divorziato

--  dichiarazione di essere a carico del deceduto al momento del decesso e di non svolgere attività di lavoro

--  autocertificazione attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica in caso di richiedente e/o contitolari studenti/universitari

--  modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale…)

--  modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico, se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili, ovvero, numero identificativo del modello SS3 telematico

--  notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

 

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA', PENSIONE DI INABILITA' E SUPPLEMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

 

--  dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti per la misura dell’assegno o della  pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo

-- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma (per la pensione di inabilità)

--  dichiarazione titolarità rendita INAIL

--  modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale…)

--  notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

--  notizie sulla situazione assicurativa/contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi

--  bollettini di pagamento di: versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all’estero