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Messaggio numero 1134 del 13-03-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 13-03-2017
Messaggio n. 1134
OGGETTO:

Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria

   

 

La legge 27 luglio 2005, n. 154, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il relativo trattamento giuridico ed economico, ha previsto che il rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate.     

 

Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 stabilisce che il procedimento di definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria deve concludersi con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica (art. 20).

La disposizione transitoria di cui al successivo art. 27 stabilisce, inoltre, che fino all’entrata in vigore del DPR di recepimento dell’accordo negoziale, il personale in esame continua a percepire il trattamento economico precedentemente spettante, vale a dire quello derivante dall’equiparazione, stabilita dalla legge n. 395/1990, al trattamento del personale della Polizia di Stato.

Il medesimo decreto legislativo nulla stabilisce in ordine all’eventuale permanenza, ancorché in via transitoria, dell’equiparazione giuridica precedentemente in essere né prevede una estensione al personale dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria dei medesimi benefici pensionistici e previdenziali spettanti al personale della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale.     

 

In attesa della definizione delle relative procedure, cui il decreto legislativo rinvia per la definizione degli istituti giuridici ed economici, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha impartito, con lettera circolare GDAP 0188490-2007 le prime disposizioni attuative, per il personale in esame, in merito all’applicazione di alcuni specifici istituti del rapporto di lavoro individuando, quale Comparto di riferimento, quello della Sicurezza ed in particolare quello previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 

 

La stessa Amministrazione nel disciplinare tali disposizioni transitorie ha stabilito che “nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del D.l.gs n. 63/2006, i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato pur non acquisendone il relativo status”.

 

Delineato il quadro normativo di riferimento, questo Istituto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6434 del 4 novembre 2016, precisa che, in assenza di una previsione normativa che preveda l’estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti dell’amministrazione penitenziaria non compete la valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai predetti fini.

Diversamente, il beneficio in esame può essere attribuito esclusivamente ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria ed in particolare ai vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coadiutore penitenziario (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 1° giugno 2005).   

 

Ciò in quanto l’art. 21 della legge n. 232/1990 prevede che  “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (…omissis…)”.

Il successivo comma 3 bis prevede, inoltre, l’applicazione di tali benefici anche al personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate di cui alla legge n. 121/1981, e ai dirigenti del già Corpo Forestale dello Stato e del Corpo degli Agenti di custodia.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele