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Messaggio numero 11793 del 12-07-2012


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Direzione Generale
Roma, 12-07-2012
Messaggio n. 11793
OGGETTO:

circolare n. 85/2012 – sisma Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012 - chiarimenti.

   

Con riferimento alla circolare n. 85 del 15 giugno 2012, con la quale è stata disciplinata la sospensione contributiva relativa agli eventi sismici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in data  20 e 29 maggio 2012, si provvede a fornire con il presente messaggio adeguato riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute all’Istituto.

 

TRATTENUTE PREVIDENZIALI EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE  SULLA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE/COLLABORATORE

  • Trattenute previdenziali effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza versamento successiva al sisma

La circolare n. 85/2012 ha stabilito al punto 2.1 la non sussistenza dell’obbligo di versamento delle trattenute sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore effettuate anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza del termine di versamento successivo alla predetta data.

Nella fattispecie in oggetto trova applicazione l’art. 8 comma 1 del D.L. 74/2012, in virtù del quale se il flusso Uniemens risulti a debito azienda il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

  • Trattenute effettuate successivamente al 20 maggio 2012 e fino all’8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 74/2012)

La previsione di cui al citato art. 8, c. 1 trova applicazione anche con riferimento alle trattenute contributive effettuate ai lavoratori/collaboratori nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012; conseguentemente dette quote dovranno essere versate nel caso di flusso Uniemens a debito azienda  entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni né interessi.

  • Trattenute effettuate successivamente all’8 giugno 2012   

Le trattenute effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore in data successiva all’8 giugno 2012 devono, invece, essere versate nei termini di scadenza della contribuzione ordinaria.

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI

  • Attribuzione del beneficio della sospensione in relazione al criterio di operatività del soggetto iscritto

Il D.M. dell’1 giugno 2012, richiamato  dal D.L. n.74/2012, dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei riguardi dei seguenti beneficiari:

  • persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio  2012  avevano  la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma
  • persone giuridiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma 

La disposizione in oggetto deve essere letta in coordinato con i principi generali in materia di calamità naturali stabiliti dall’INPS con la circolare n. 106/2008.

La circolare suindicata stabilisce espressamente che l’agevolazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti operanti nelle zone danneggiate; pertanto, non è rilevante, ai fini dell’attribuzione  della sospensione, il criterio della residenza ovvero dell’esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività.

Allo stesso modo, la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone terremotate.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti), rileva esclusivamente l’ubicazione dell’attività.

 

  • Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco

In aggiunta ai presupposti indicati al punto 2.3 della circolare n. 85/2012, i soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico ed assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco, possono usufruire della proroga al 30 settembre 2012 degli adempimenti contributivi, soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 20 maggio 2012.

 

  • Soggetti che hanno avviato l’attività nei Comuni danneggiati nel periodo 20 – 29  maggio 2012.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi stabilita dal punto 2.1 della circolare n. 85/2012, deve intendersi  estesa altresì nei riguardi degli iscritti alle diverse gestioni che hanno avviato l’attività tra il 20 ed il  29 maggio 2012.

 

 

  • Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori  dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo ordinari (es.: DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).

 

DILAZIONI DI PAGAMENTO

  • Sospensione dei versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell’Istituto

L’art. 8, comma 1, punto 1 del D.L. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La circolare 85/2012 al punto 2 precisa che:

•   i contributi per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza di versamento nell’arco temporale 20 maggio-30 settembre 2012;

•   nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell’Istituto.

Pertanto, a fronte della sospensione in essere e fatto salvo il fatto che il contribuente abbia presentato la indispensabile domanda ad usufruirne, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale 20 maggio - 30 settembre 2012.

Dopo il 30 settembre 2012, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative i piani di ammortamento saranno riavviati e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine  di sospensione.

 

DENUNCIA UNIEMENS

  • Aziende con pluralità di sedi operative

La sospensione al 30 settembre 2012 può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo , ma avente sedi operative sia in comuni danneggiati che al di fuori di predette aree, la sospensiva opera relativamente ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori danneggiati.

Per le suddette aziende, la denuncia UNIEMENS, infatti,  deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative  colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori. Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N962” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

 

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all’interno ed al di fuori dei territori danneggiati – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree terremotate.

 

FONDO DI TESORERIA

  • Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria

Con messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR  da versare al Fondo di Tesoreria.

Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno  essere considerati  i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N962”.

 

SALDO DM10 A CREDITO AZIENDA

  • Trasmissione denuncia UNIEMENS in caso di DM10 a credito

 Nel corso del periodo di sospensione contributiva possono essere esposti nel modello F24 e portati in compensazione gli importi con causale DM10 a credito dell’azienda. Tali importi derivano da un saldo della denuncia UNIEMENS che risulta  a credito del datore di lavoro, per effetto di somme anticipate per conto dell’Istituto (es. CIG, malattia, maternità, ecc.).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori