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Messaggio numero 13153 del 14-08-2013


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Direzione Generale
Roma, 14-08-2013
Messaggio n. 13153
OGGETTO:

Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).

   

 

Il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, al Capo I, ha dettato disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, fissando, nel contempo, le modalità di accertamento della regolarità contributiva dei creditori richiesta al fine del pagamento delle medesime somme.

 
Con il presente messaggio, si forniscono, di seguito, le indicazioni operative in ordine alle modalità di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva cui devono attenersi gli enti locali, le regioni e le province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Amministrazioni dello Stato (1) destinatarie della disposizione in esame, unitamente alle istruzioni per la gestione delle relative richieste da parte delle sedi Inps.

 
1. Pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012. Modalità di richiesta del Durc.

 
Le pubbliche amministrazioni, in virtù di quanto stabilito all’art. 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, entro il 30 giugno 2013, hanno comunicato ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012.

 
La norma ha inoltre previsto che, entro il 5 luglio 2013, le medesime pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la predetta comunicazione. 

 
Il legislatore, come in premessa specificato, nel definire il procedimento cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per il pagamento di tali debiti, è intervenuto disciplinando la modalità con la quale deve essere effettuata la verifica della regolarità per consentire la concreta erogazione dei medesimi importi ai creditori aventi titolo.

 
In tal senso, dunque, il successivo comma 11-ter del medesimo articolo, ha previsto che “Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

 
Conseguentemente, a decorrere dall’8 giugno 2013 (2), data di entrata in vigore della disposizione, relativamente ai debiti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge in esame, maturati al 31 dicembre 2012, la regolarità contributiva del creditore deve essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento.
 
In relazione alle ipotesi rientranti nella previsione normativa in esame, la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata, a decorrere dal giorno 31 luglio 2013, per consentire alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti di indicare nell'apposito campo "alla data del gg/mm/aaaa", la data di riferimento del documento di pagamento (fattura o equivalente richiesta).

 
In particolare le modifiche sono state operate con riferimento alle seguenti tipologie di richiesta:

  1. Stato di avanzamento lavori (tipologia A4 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le verifiche di competenza delle Casse Edili);
  2. Liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori (tipologia A5 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le verifiche di competenza delle Casse Edili);
  3. Emissione ordinativo/Liquidazione fattura (tipologia A6 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo alle sole forniture e servizi;
  4. Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (tipologia C6 dell’attuale modulo unificato di richiesta C).

Al fine di recepire tali modifiche, sono stati opportunamente aggiornati i moduli di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riguardo alle apposite sezioni dei quadri A e B e del quadro C unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. Tale documentazione è disponibile nella sezione INFO – Informazioni sulla procedura – Moduli e istruzioni – della procedura Sportello Unico Previdenziale.

 
2. Accertamento della regolarità contributiva in caso di Durc richiesto dalla pubblica amministrazione per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012.

 
Qualora nella richiesta di Durc per una delle tipologie sopra elencate, il campo dati sia valorizzato con l'indicazione di un periodo uguale o anteriore al 31/12/2012, gli operatori, in sede di gestione del documento, dovranno procedere alla verifica della regolarità definendo la richiesta rispetto a due specifici momenti:

 
- il primo, costituito dalla data indicata dalla stazione appaltante che comporta che la verifica sia compiuta con riferimento alla medesima data;
 
- il secondo, che richiede che la verifica della regolarità si estenda fino alla data di emissione del medesimo documento.


Ciò in quanto la posizione contributiva del creditore (operatore economico), nel tempo, potrebbe avere subito delle modifiche che, ove il controllo si fermasse alla data indicata dalla stazione appaltante, potrebbe comportare la mancata considerazione di eventuali successive regolarizzazioni.

In tali ipotesi, infatti, il Durc potrà essere immediatamente definito con la comunicazione di regolarità alla data richiesta, restando escluso l'obbligo di attivazione del preavviso di accertamento negativo di cui all'art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007.

 
La verifica, compiuta con riferimento ai due momenti sopra definiti, consente alla stazione appaltante di potere correttamente valutare l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'art 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tutti i casi in cui, alla data indicata ai fini della verifica, corrispondente a quella della fattura ovvero della equivalente richiesta di pagamento, sia stata accertata una situazione di irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore che permanga anche successivamente alla medesima data.

 
Appare opportuno specificare che, in tale ultima ipotesi, deve essere sempre attivato il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall'art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007, che si ricorda, impone l'obbligo di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla richiesta.
 
Al fine di sollecitare l’attenzione del contribuente in ordine alla particolarità della medesima, nell'oggetto dell’invito alla regolarizzazione deve essere specificato che lo stesso si riferisce ad un "Durc richiesto ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

 
In tal caso la quantificazione del debito deve essere comunicata al contribuente distinguendo gli importi con riferimento ai due predetti momenti di verifica. Conseguentemente, rispetto al totale dell'importo del debito accertato, deve essere evidenziata la parte di esso riferita al periodo fino alla data indicata dalla stazione appaltante e quella riferita al periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante fino alla data di emissione del documento.

A titolo esemplificativo:

  • data indicata dalla stazione appaltante per la verifica: 15/10/2011;
  • data emissione Durc: 14/08/2013;
  • totale debito accertato alla data di emissione: € 10.000,00;
  • debito accertato fino al 15/10/2011: € 4.000,00;
  • debito accertato dal 16/10/2011 al 14/08/2013: € 6.000,00.

 

Qualora, in seguito al preavviso di accertamento negativo, la regolarizzazione avvenga solo con riferimento al periodo richiesto per la verifica dalla stazione appaltante (nel caso in esempio per l’importo di € 4.000,00), il relativo Durc deve attestare la regolarità del contribuente in quanto richiesto ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n.64.


In tal caso, devono essere annotati nel campo note sia l'importo del residuo debito, maturato successivamente rispetto a quello interessato dalla verifica, sia il periodo di riferimento del medesimo e la dicitura “legge n.64/2013”.
 
Diversamente, resta escluso l’obbligo di attivazione del preavviso di accertamento negativo ogni qual volta l’irregolarità interessi solo il periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante. In tale ipotesi, il Durc, richiesto ai sensi della normativa in trattazione, deve attestare la regolarità. Tuttavia, nel campo note, devono essere annotati l'importo ed il relativo periodo del debito maturato successivamente alla data indicata dalla stazione appaltante fino a quella di emissione del documento e la dicitura “legge n.64/2013”.
 
Sono in corso approfondimenti con l’Inail al fine di consentire l’evidenziazione delle richieste in trattazione all’interno dello Sportello Unico Previdenziale per gli opportuni adeguamenti della procedura DurcInps.

 
Si fa presente, infine, che il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti e riguardante pagamenti diversi da quelli disciplinati dal Capo I del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, resta escluso dalla previsione dell’indicazione della data tenuto conto che la verifica viene effettuata alla data di emissione del Documento.

  
3. Ulteriori disposizioni normative in materia di Durc.

 
Si segnala che il legislatore con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni ed in corso di pubblicazione (c.d. decreto del fare) e con il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 13 marzo 2013, è intervenuto sulla materia disponendo ulteriori modifiche.

In merito a tali previsioni normative, si fa riserva di fornire successivi chiarimenti.

 

 

                    Il Vicario del Direttore Generale
                                              Crudo

 

NOTE:
 

  1. Le disposizioni che regolano i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni rientranti nel campo di applicazione del Capo I del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, sono contenute negli articoli 1,2,3 e 5.
  2. La legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35  è stata pubblicata nella G.U. del 7 giugno 2013, n. 132 . Tenuto conto che in sede di conversione del d.l. n.35/2013, all’art. 6 sono state apportate modiche al comma 9 ed è stato introdotto, tra gli altri, il comma 11-ter, a norma  dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le predette modifiche hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione. Pertanto le disposizioni oggetto del presente messaggio entrano in vigore a decorrere dall’8 giugno 2013.