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Messaggio numero 13318 del 09-08-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 09-08-2012
Messaggio n. 13318
OGGETTO:

Legge n. 122 dell’1 agosto 2012 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 – differimento termini

   

 

1.   Proroga dei termini di sospensione

La legge n. 122 dell’1 agosto 2012 (pubblicata su G.U. n. del 3 agosto 2012), ha disposto, in sede di conversione del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, modifiche in ordine a diversi termini di sospensione previsti nella formulazione originaria dal predetto decreto che si riassumono di seguito.

a) Modifiche all’art. 6 comma 4 del D.L. n. 74/2012 sulla sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive

La legge 122/2012 ha modificato, in favore  dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dall’evento sismico, l’originario termine di sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive fissato al 31 luglio 2012 dall’art. 6 comma 4 del D.L. n. 74/2012

Il nuovo termine di sospensione è stato fissato dalla legge 122/2012 alla data del 31 dicembre 2012.

 

b) Modifiche all’art. 8 comma 1 del D.L. 74/2012 sulla mancata effettuazione delle ritenute da parte del datore di lavoro

Per effetto delle modifiche intervenute a seguito della conversione del D.L. n. 74/2012, il termine entro il quale il datore di lavoro deve regolarizzare il versamento,  senza applicazione di sanzioni ed interessi,  dei contributi previdenziali non trattenuti e non riversati nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012, già fissato, dall’art. 8 comma 1, al 30 settembre 2012, è stato differito al 30 novembre 2012.

Inoltre sono stati differiti alla stessa data del 30 novembre 2012  i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria.

 

c) Modifiche all’art. 8 comma 4 del D.L 74/2012 sui soggetti operanti fuori dai Comuni interessati dall’evento sismico ed assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco

 La legge n. 122/2012 ha ulteriormente prorogato il termine originariamente fissato al 30 settembre 2012 dall’art. 8 comma 4 D.L. 74/2012,  entro il quale  i professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che avevano sede o operavano nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, dovevano effettuare gli adempimenti in favore delle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo termine entro il quale effettuare adempimenti è stato prorogato al 30 novembre 2012.

Inoltre, la legge di conversione ha incluso tra i soggetti beneficiari di tale differimento anche le “società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale”.

 

d) Istruzioni operative

Per quanto concerne le modalità per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, si rimanda alle istruzioni già fornite con la circolare n. 85 del 15 giugno 2012, e con il messaggio n. 11793/2012.

 

2.   Ulteriori novità rilevanti a fini contributivi

 

La legge 122 del 2012, di conversione del D.L. 74/2012,  ha inoltre previsto con il comma 3-bis dell’art. 8 che “fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i  sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da  parte  dei datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei  predetti  comuni,  in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1”.

 

 

 

Il Direttore generale

   Nori