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Messaggio numero 13406 del 10-06-2009

  
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Direzione Generale

 





         Roma, 10-06-2009



         Messaggio n. 13406

 


 

OGGETTO:

Crisi produttive, CIGO e CIGS: criteri di fruibilità

 

 

 

Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009 aprile sono stati ridefiniti i criteri di calcolo per la concessione, da parte delle Commissioni provinciali, di periodi trimestrali di Cassa integrazione guadagni ordinaria alle aziende che versano in crisi temporanee di produzione.

 

Da parte di alcune Direzioni Provinciali sono pervenuti quesiti circa i criteri da seguire nell’ipotesi che la Cassa Integrazione Ordinaria, seppure fruita con il criterio di massima flessibilità di cui alla circolare 58, non soddisfi più, per scadenza del limite temporale delle 52 settimane, le esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa della attività produttiva.

 

Si evidenzia in proposito che la lettera-circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, n.14/0005251 del 30/3/2009 ha attualizzato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell’ art. 1, c. 5 l. 223/1991.

 

Tenendo conto di tali indirizzi ministeriali, si ritiene che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui una azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

 

L’azienda, in questo caso, presenterà al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale proposta di concessione della Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del DM 31826 del 18 dicembre 2002.

 

Il Ministero ne potrà disporre l’erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS ai sensi del comma 6, art. 2 legge 223/1991.

 

 

Il Direttore generale

Crecco