Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Messaggio numero 1347 del 13-01-2006.htm

  
  

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 13-01-2006

 

 

 

Messaggio n.  1347

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione versata all’Enpals.

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DI AREA

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

Oggetto: concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione versata all’Enpals.

 

Con messaggi n. 37294 del 10 novembre 2005 e n. 37438 del 11 novembre 2005 sono state fornite le istruzioni operative e procedurali per la concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 e per la liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals.

 

Con il presente  messaggio si  precisa la procedura da seguire nel  caso di  soggetti,   che, non essendo assicurati presso l’INPS, hanno ricevuto  la certificazione del diritto al bonus con determinazione autonoma da parte dell’ENPALS, , e che successivamente all’accertamento del diritto diventino assicurati dell’INPS come avviene nelle seguenti ipotesi:

a)      attività lavorativa successiva presso altra azienda che versa contributi all’l’INPS

b)      cambio di qualifica  professionale – nell’ambito della stessa azienda - che preveda il versamento contributivo all’INPS

 

Al fine di ottenere il  rilascio del modello  LC8, che autorizza all’esonero dal versamento dei contributi,  è necessario che l’assicurato (ovvero l’azienda presso cui continua a lavorare)   presenti domanda all’ENPALS che provvede a istruirla e trasmetterla – via e-mail - alla Sede INPS competente, corredata dalle informazioni  relative alla concessione del bonus e al periodo di fruizione dello stesso e dal modello T3E/2 nella versione contenuta nel messaggio n. 40193 del 7 dicembre 2005.

 

La Sede deve acquisire la domanda con la “procedura pensioni”, indicando come  data domanda il mese precedente a quello in cui  il soggetto ha iniziato il rapporto di lavoro per il quale è dovuta contribuzione all’INPS.

 

Le modalità di definizione delle domande sono contenute nel messaggio n. 37294 del 10 novembre 2005 al punto 3 ipotesi c), con l’avvertenza che - in questo caso specifico – la data di fine assicurazione  presso l’ENPALS - da inserire nell’apposito pannello come “di cui della contribuzione totale” - deve essere quella del giorno precedente  alla data fine effettiva.

E’ necessario attuare questa  modalità di esposizione della data-fine   in quanto la procedura contiene un controllo che non permette il rilascio del modello LC8, qualora l’ultimo giorno del  periodo assicurativo risulti presso altro Ente (ENPALS in questo caso).

 

 

                                                 IL DIRETTORE CENTRALE

                                                           Mauro Nori