Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 1347 del 13-01-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Prestazioni
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Roma, 13-01-2006 |
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Messaggio n. 1347 |
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OGGETTO: |
concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione versata all’Enpals. |
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DI AREA AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione versata all’Enpals.
Con messaggi n. 37294 del 10 novembre 2005 e n. 37438 del 11 novembre 2005 sono state fornite le istruzioni operative e procedurali per la concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 e per la liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals.
Con il presente messaggio si precisa la procedura da seguire nel caso di soggetti, che, non essendo assicurati presso l’INPS, hanno ricevuto la certificazione del diritto al bonus con determinazione autonoma da parte dell’ENPALS, , e che successivamente all’accertamento del diritto diventino assicurati dell’INPS come avviene nelle seguenti ipotesi: a) attività lavorativa successiva presso altra azienda che versa contributi all’l’INPS b) cambio di qualifica professionale – nell’ambito della stessa azienda - che preveda il versamento contributivo all’INPS
Al fine di ottenere il rilascio del modello LC8, che autorizza all’esonero dal versamento dei contributi, è necessario che l’assicurato (ovvero l’azienda presso cui continua a lavorare) presenti domanda all’ENPALS che provvede a istruirla e trasmetterla – via e-mail - alla Sede INPS competente, corredata dalle informazioni relative alla concessione del bonus e al periodo di fruizione dello stesso e dal modello T3E/2 nella versione contenuta nel messaggio n. 40193 del 7 dicembre 2005.
La Sede deve acquisire la domanda con la “procedura pensioni”, indicando come data domanda il mese precedente a quello in cui il soggetto ha iniziato il rapporto di lavoro per il quale è dovuta contribuzione all’INPS.
Le modalità di definizione delle domande sono contenute nel messaggio n. 37294 del 10 novembre 2005 al punto 3 ipotesi c), con l’avvertenza che - in questo caso specifico – la data di fine assicurazione presso l’ENPALS - da inserire nell’apposito pannello come “di cui della contribuzione totale” - deve essere quella del giorno precedente alla data fine effettiva. E’ necessario attuare questa modalità di esposizione della data-fine in quanto la procedura contiene un controllo che non permette il rilascio del modello LC8, qualora l’ultimo giorno del periodo assicurativo risulti presso altro Ente (ENPALS in questo caso).
IL DIRETTORE CENTRALE Mauro Nori
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