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Messaggio numero 17823 del 05-08-2009

  
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Direzione Centrale Entrate

 





         Roma, 05-08-2009



         Messaggio n. 17823

 


 

OGGETTO:

Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.

 

Con D.P.C.M. 24 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009 n. 176, é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2009 - entro il giorno 20 - può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.
 
Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
 
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
 
Con riferimento alle aziende autorizzate - per il mese di luglio - al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento – invece - dal termine differito (20 agosto).

                                                                          

                                                                            Il Direttore generale
                                                        Crecco