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Messaggio numero 18572 del 13-07-2010

  
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         Roma, 13-07-2010



         Messaggio n. 18572

 


 

OGGETTO:

Confronto delle retribuzioni aziende agricole.

 

La legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 01, comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
 
Al fine di verificare il rispetto della norma citata, l’Istituto ha avviato un’operazione per la verifica delle retribuzioni dichiarate, ai fini dell’imposizione contributiva, dai datori di lavoro nei modelli DMAG per la manodopera occupata negli anni 2006-2007-2008.
 
Si è pertanto proceduto a confrontare le retribuzioni suddette con le retribuzioni contrattuali vigenti per lo stesso periodo, tenuto conto della categoria contrattuale, della qualifica del lavoratore ovvero dell’area/livello di appartenenza.
 
Il confronto ha individuato le seguenti due tipologie di situazioni:
 
·       aziende per le quali è stata rilevata una differenza di retribuzione,
·       aziende per le quali non è stato possibile effettuare la comparazione in quanto non è stata riscontrata una corrispondenza fra i dati contrattuali indicati nel modello DMAG e quelli presenti nei contratti vigenti.
 
Per quanto riguarda questa seconda tipologia di aziende, sarà cura delle sedi provvedere, mediante una procedura di prossimo rilascio, alla correzione delle anomalie, necessaria per avviare centralmente una nuova operazione di confronto.
 
A tal proposito si ribadisce l’importanza dell’indicazione nelle dichiarazioni trimestrali dei dati contrattuali corretti e corrispondenti a quelli presenti nei contratti provinciali in vigore, distinti per settore di appartenenza.
 
Alle aziende per le quali è stato possibile effettuare il confronto specificato e per le quali è stata rilevata una differenza di retribuzione, sarà inviata una comunicazione con l’indicazione delle anomalie retributive riscontrate, a partire dall’anno 2006, distinte per ogni singolo trimestre.
 
La comunicazione non costituisce avviso di addebito contributivo in quanto la medesima è finalizzata a verificare, in questa prima fase, la bontà dei dati oggetto del confronto citato.
 
Pertanto è facoltà dell’azienda richiedere all’Istituto la regolarizzazione spontanea ed immediata per il versamento della contribuzione dovuta per la differenza retributiva riscontrata.
 
Nella lettera sarà precisato inoltre che l’azienda potrà produrre tutta la documentazione ritenuta utile all’acquisizione degli elementi per la predisposizione del provvedimento finale di conferma, rettifica o annullamento delle differenze retributive riscontrate, che sarà emesso da parte delle sedi.
 
La sede competente, alla quale le aziende si potranno rivolgere anche per l’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, registrerà, tramite un’apposita procedura di prossimo rilascio, i contatti  avvenuti e i relativi esiti.
 
L’operazione illustrata sarà avviata in questa fase iniziale con le comunicazioni alle aziende per le quali è stata riscontrata una differenza di retribuzione superiore a € 300,00 per ogni modello DMAG relativo ad un singolo trimestre per procedere, a seguire, con le altre aziende interessate.
 
Con separato messaggio saranno fornite alle sedi le necessarie istruzioni operative.
 
Il Direttore Generale
           Nori