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Messaggio numero 20494 del 9-8-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 9-8-2007

 

 

 

Messaggio n.  20494

 

 

 

Allegati 

 

 

 

OGGETTO:

Differimento dei termini per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2007.

 

 

 

 

Con recente D.P.C.M., firmato dal presidente del Consiglio dei ministri ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si dispone che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2007, entro il giorno 20, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento al 20 agosto riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della denuncia del mod. DM10/2 resta fermo all’ultimo giorno del mese.

Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (20 agosto).


Il direttore centrale
Ziccheddu