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Messaggio numero 2072 del 04-02-2014


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-02-2014
Messaggio n. 2072
OGGETTO:

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 612: emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa – proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2013 e ripresa dei versamenti.

   

 

Con circolare n. 98/2011 è stata illustrata la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa, in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012, per effetto congiunto dell’OPCM n. 3947/2011 e del D.L. n 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Tale sospensione è stata poi prorogata all’1 dicembre 2012 dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (vedi messaggio n. 14045/2012).

Con messaggio n. 3549 del 28/02/2013 sono state comunicate le istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa.

La legge  27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 612 (1), ha disposto la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie  professionali, fino al 31 dicembre 2013.

In analogia a quanto stabilito dal comma 613 del predetto articolo 1 della legge n. 147/2013 in merito alla ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, anche i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile   successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dalla prima data utile fissata per il versamento.

In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione.

Poiché la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino alla data del 31 dicembre 2013, si comunica che eventuali oneri accessori calcolati sulla base delle precedenti disposizioni non sono dovuti.

Decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con riferimento alle modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, ci si riporta integralmente alle disposizioni illustrate con messaggio n. 3549/2013.

Si comunicano le seguenti istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni:

 

a)    Aziende con dipendenti

 

Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “novembre 2012 a novembre 2013” inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N961” e le relative <SommeACredito>. Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.

 

b)   Artigiani e commercianti

 

 

In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si comunica che, a seguito della proroga oggetto del messaggio, rientrano nella sospensione le seguenti rate:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

18/02/2013

IV rata sul minimale per l’anno 2012

16/05/2013

I rata sul minimale per l’anno 2013

20/08/2013

II rata sul minimale per l’anno 2013

18/11/2013

III rata sul minimale per l’anno 2013

08/07/2013

Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013

02/12/2013

II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013

 

Si evidenzia che, ove risulti già acquisita la sospensione, è necessario revocarla per poi procedere ad una nuova acquisizione, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549/2013, per includere nella sospensione anche la contribuzione 2013 e, nello specifico, per le rate in scadenza fino al 31.12.2013.

La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è  il 16 febbraio 2014.

 

c)   Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995

 

Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995, la proroga della sospensione agisce nel seguente modo:

- per i liberi professionisti sono sospesi i versamenti dovuti con scadenza 8/7/2013 e relativi al saldo della contribuzione anno 2012 e 1° acconto anno 2013, nonché quelli con  scadenza 2/12/2013 relativi al 2° acconto per l’anno 2013;

- per i committenti sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili con scadenza fino al 16 dicembre 2013 (compensi erogati fino a novembre 2013).

Pertanto, considerando l’intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2013.

Per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata la prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 giugno 2014; per i committenti la prima scadenza utile è il 16 febbraio 2014.

 

d)   Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera  dal 27/6/2011  al 31/12 /2013; pertanto è sospeso il pagamento  dei contributi dovuti  dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2013. 

La presentazione dei  DMAG relativi al periodo dal secondo  trimestre 2011 sino al  terzo trimestre 2013  rimane sospesa; pertanto i DMAG  presentati a partire da gennaio 2014 (denuncia DMAG IV trimestre 2013), relativi ai citati periodi, non conterranno  l’aggravio di sanzioni.

 

e)  Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Per i lavoratori autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare, sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2013.

Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette  rate non conterranno l’aggravio di sanzioni. 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

(1)          Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 612 in GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87.