Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | ||
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Messaggio numero 20733 del 06-08-2010 | ||
Direzione Centrale Entrate | ||
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OGGETTO: | Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi. |
Con D.P.C.M. 27 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010 n. 179, é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2010 - entro il giorno 20 - può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.
Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Con riferimento alle aziende autorizzate – per il mese di luglio – al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
Il Direttore Generale
Nori