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Messaggio numero 20930 del 25-07-2006.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 25-07-2006

 

 

 

Messaggio n.  20930

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art.19 Legge n.118/1971- accertamenti sanitari –

 

 

Direzione Centrale Prestazioni

 

                                                                

                                              AI DIRETTORI REGIONALI

                                              AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

                                              AI DIRETTORI DI AGENZIA

 

 

OGGETTO: Prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art.19 Legge n.118/1971- accertamenti sanitari –

 

Sono pervenute da alcune Sedi richieste di chiarimenti in ordine alla validità degli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle Commissioni di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di revisione, su soggetti ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile

 

In particolare, è stato chiesto di fornire indicazioni sulle modalità operative in quei casi in cui, da detti accertamenti, risulti una riduzione del grado di invalidità, da totale a parziale, o, comunque, la mancata conferma dei requisiti sanitari che avevano dato luogo alla prestazione di invalidità.

 

In concreto, viene posto il quesito se la riduzione della capacità lavorativa al di sotto del 74% comporti la revoca dell’assegno sociale sostitutivo di INVCIV  - con l’erogazione, ricorrendone i presupposti, dell’assegno sociale sulla base delle regole di cui all’art.3 co.6 L.335/1995 – mentre la riduzione compresa tra il 74% ed il 99% determini una riconsiderazione dello stesso assegno sostitutivo tenendo conto dei limiti reddituali stabiliti per il diritto all’assegno mensile di invalidità.

 

In proposito si osserva quanto segue.

 

Come noto, le prestazioni di invalidità civile, al sessantacinquesimo anno di età, sono sostituite dalla pensione sociale (ora assegno sociale, dopo la legge 335/1995), ai sensi di quanto previsto dall’art.19 della legge 30.3.1971, n.118. Con riguardo ai limiti reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive, l’Istituto mantiene l’applicazione  degli stessi criteri previsti prima del compimento dell’età, in conformità alle direttive del Ministero del lavoro, espresse con nota del 27.3.2000, secondo cui per gli invalidi civili ultrassessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile (v. Cass. SS.UU. n.10972/2001).

 

In particolare, con la circolare n.86 del 27.4.2000, l’Istituto, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per l’accertamento o la verifica delle condizioni reddituali per gli ultrasessantacinquenni è quello percepito dagli interessati nell’anno precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

Le prestazioni sostitutive di invalidità civile sono state inoltre incluse nella sanatoria di cui all’art.42, co.5, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.326, che prevede la non ripetibilità di somme relative a pensioni degli invalidi civili percepite entro il 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.

Per gli indebiti, poi, verificatisi oltre tale data, si applica lo stesso regime  stabilito per le invalidità civili.

 

Per quanto concerne la questione segnalata dalle Sedi in ordine alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari al compimento dell’età, va evidenziato che, fermi restando i limiti e la normativa reddituale di cui in precedenza e dei recuperi di indebito prevista per gli invalidi civili, per tutti gli altri aspetti, subentrano i riferimenti alla legislazione relativa all’assegno sociale che non prevede gli istituti delle visite di rivedibilità programmate e delle verifiche-revisioni sanitarie.

 

Del  resto, l’art. 37 della Legge 23.12.1998, n.448, laddove indica le modalità per i procedimenti relativi alle verifiche sanitarie in materia di invalidità civile, precisa che gli stessi sono volti ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi.

 

Come osservato, il soggetto ultrasessantacinquenne, per effetto dell’art.19 L.118/1971, non è più titolare di provvidenza economica di invalidità civile.

 

Evidentemente, tali accertamenti sanitari su soggetti ultrasessantacinquenni mantengono rilevanza ai fini della verifica del diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento oppure alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche.

 

In altri termini, come affermato da giurisprudenza di merito relativa a contenzioso sulla specifica questione, nel sistema complessivo della legge 118/71, il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell’assistito segna una linea di “confine”. Il raggiungimento dell’età “cristallizza” la situazione in essere a quel momento: gli assicurati cessano di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli artt.12 e 13 L.118/71 e per il futuro fruiscono dell’assegno sociale senza che da parte dell’INPS si possa “rimettere in discussione” la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.

 

Le Sedi non dovranno dunque tenere conto dei verbali relativi ad accertamenti sanitari che contemplino esiti con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

Peraltro, ovviamente, andranno tenuti in evidenza, in attesa dei relativi provvedimenti giudiziali definitivi, i casi in cui siano pervenute alle Sedi, da parte delle ASL e delle Commissioni di verifica o, comunque, dai soggetti titolari del potere concessorio in materia di invalidità civile, ovvero da parte della stessa Autorità giudiziaria, segnalazioni riferite a situazioni in cui siano stati ravvisati eventuali comportamenti dolosi.

 

Va anche tenuto presente che, se non diversamente indicato nei verbali, laddove le visite siano riferite a revisioni mediche in scadenza in data antecedente al compimento dell’età, pur se effettuate successivamente, gli effetti dei verbali stessi dovranno intendersi con decorrenza da tale data di scadenza (dalla quale è già prevista la sospensione delle prestazioni INVCIV).

 

Sulla base dei chiarimenti sopra forniti, le Sedi vorranno definire le situazioni al loro esame, nonché, su istanza o ricorso degli interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, ripristinare le prestazioni eventualmente revocate.

 

Nel caso in cui sia stata avviata la contestazione di indebiti, non si dovrà dare corso ai relativi recuperi.

 

Data la rilevanza del contenuto, il presente messaggio viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

 

 

 

Il DIRETTORE CENTRALE DELLE         

PRESTAZIONI

Nori