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Messaggio numero 21389 del 17-08-2010

  
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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 





         Roma, 17-08-2010



         Messaggio n. 21389

 


 

OGGETTO:

Anno 2009. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 17 dicembre 2009. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.

 

 
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
 
 
 
 
Il DM 19 dicembre 2009 ha disciplinato, per l’anno 2009, lo sgravio contributivo introdotto dalla legge 24 dicembre 2007 per il triennio 2008-2010.
Con la circolare n. 39 del 18 marzo 2010 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 16214/2010 è stata,  quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2009.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
  
Generalità
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
  
Particolarità
Coesistenza di premi
Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.


Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
 
Premio contrattazione aziendale   € 700,00
Premio contrattazione territoriale € 500,00
Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000 *2,25%)
Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
 
Ripartizione:
·        sgravio azienda sul premio contratto aziendale =     € 98,02 (€ 169*58%)
·        sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€   62*58%)
·        sgravio azienda sul premio contratto territoriale =    € 70,98 (€ 169*42%)
·        sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€   62*42%)
 
Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V).
 
Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 19 dicembre 2009 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.
  
Istruzioni operative
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
 
Modalità di recupero.
Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
 
 


 

Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
 L944
Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L946
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
 L945
Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
L947
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore

 
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
 
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio, con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad “agosto 2010” .
 
Datori di lavoro agricoli
Per le aziende agricole con dipendenti, si fa riferimento alle disposizioni già fornite con circolare n. 111 del 14/10/2009.
 
Adempimenti delle aziende
Per gli sgravi autorizzati per l’anno 2009, le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio una istanza cartacea sull’apposito modello allegato alla circolare.
 
L’azienda dovrà indicare i seguenti dati:
 
·        importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
·        importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
·        importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
 Adempimenti delle Sedi
Le sedi provvederanno all’acquisizione dell’importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore utilizzando la procedura residente in ex-AS400 opzione 24 - consultazione emissione sgravi.
L’operatore dovrà apporre al momento della selezione della riga contributiva una “X” sul lato sinistro e, successivamente, indicare le lettere di seguito specificate che contraddistinguono il tipo di sgravio:
 
·        “C” – sgravio per contrattazione aziendale;
·        “T” - sgravio per contrattazione territoriale.
 
Successivamente le Sedi procederanno ad acquisire l’importo degli sgravi   indicato nell’istanza e distinto fra quota datore di lavoro e quota lavoratore; le altre tipologie di sgravio attualmente visualizzate nella procedura – importo INAIL e TFR - saranno inibite.
 
Le sedi avranno cura, infine, di comunicare all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con eventuali debiti.
 
 
Il Vicario del Direttore generale
Crudo