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Messaggio numero 21735 del 02-08-2006.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 02-08-2006

 

 

 

Messaggio n.  21735

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Differimento dei termini per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 21 del mese di agosto 2006. D.P.C.M. 28 luglio 2006.

 

 

L'art. 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.176 del 31.07. 2006, dispone che "il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2006, entro il giorno 21, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione”.

 

Il differimento al 21 agosto riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

 

Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della denuncia del mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo giorno del mese.

 

Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (21 agosto).

 

 

 Il presente messaggio deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.

 

                                                         Il Direttore Centrale

          ZICCHEDDU