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Messaggio numero 26722 del 21-7-2005.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 21-7-2005

 

 

 

Messaggio n.  26722

 

 

 

Allegati 1

 

 

OGGETTO:

Contratti di prestito estinguibile con cessione del quinto della pensione. Articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Chiarimenti.

 

 

 

Da parte di pensionati e società finanziarie sono pervenute numerose richieste di applicazione dell’articolo 13 – bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” (allegato 1).

Il comma 1, lett. a) del predetto articolo 13-bis ha aggiunto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ( che, si fa presente, è stato esteso ai dipendenti di aziende private in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 137, lett. a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005).

Il comma 2-bis dell’articolo 1 del citato D.P.R. n. 180 stabilisce che “i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni”.

Ai sensi del successivo comma 2-ter possono essere cedute “le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro”.

Il comma 2-quater, infine, prevede che “i prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.

Tanto premesso, si fa presente che il secondo comma del richiamato articolo 13 –bis, ha stabilito che le disposizioni attuative della norma in oggetto sono dettate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati.

Pertanto, in attesa dell’adozione del predetto decreto, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle richieste di applicazione delle disposizioni sopra illustrate provvedendo, nel contempo, ad informare gli interessati che la definizione delle stesse avverrà alla luce delle disposizioni attuative dettate nell’emanando decreto ministeriale.

IL Direttore centrale
Nori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

Legge 14 maggio 2005, n. 80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91

CAPO VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennita' di anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.