Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 29420 del 05-12-2007.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 05-12-2007 |
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Messaggio n. 29420 |
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OGGETTO: |
PROCEDURA DM10 - aggiornamento fasi elaborative di controllo, calcolo, ripartizione e trasmissione delle denunce contributive con periodo di paga da ottobre a novembre 2007. |
Direzione centrale Sistemi informativi e Telecomunicazioni
Direzione centrale delle Entrate contributive
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AGLI OPERATORI UDP AZIENDE
PROCEDURA DM10: rilascio fasi elaborative di controllo, calcolo, ripartizione e trasmissione Sono stati messi a disposizione delle Sedi i programmi che permettono l’elaborazione delle denunce contributive da ottobre a novembre 2007. Con il presente aggiornamento i programmi di gestione sono stati implementati, sia per definire l’applicabilità delle disposizioni contenute nelle circolari e nei messaggi di seguito elencati, sia al fine di recepire le segnalazioni inoltrate dagli operatori delle Sedi.
· Circolare n.117 del 28 settembre 2007 Variazione dal 01.07.2007 dell’aliquota contributiva di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni. Art.15-bis, c. 4 e 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n.127. Il già esistente codice importo “M232” dei quadri B/C del DM10 assume la seguente validità:
Tenuto conto che la circolare in oggetto prevede che le aziende adeguino l’aliquota contributiva di maternità entro il giorno 16 delterzo mese successivo all’emanazionedella circolare(ultimo periodo di paganovembre 2007 da versare entro il 17 dicembre 2007) non si è ancora provveduto alla sua variazione in procedura al fine di evitare l’emissione di rettifiche attive.Tale variazione, con effetto dal 01.07.2007, sarà effettuata in tempo utile per l’elaborazione delle denunce con periodo di paga novembre. Eventuali note di rettifica passiveemesse dalla procedura nei confronti delle aziende che si sono adeguate prima del mese di novembre saranno tenute in sospeso e riproposte dopo l’aggiornamento dei programmi.
· Messaggio n. 24300 del 5 ottobre 2007 Circolare n. 70/2007. Esonero del contributo ex art. 2 L.297/82. Lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006. Modalità operative e ulteriori chiarimenti. Si è reso necessario istituire nuovi codici del quadro “D” per il recupero della quota di esonero del contributo ex art. 2 L.297/82 (0,20, 0,40) per i periodi pregressi, aventi il seguente significato e validità:
In relazione alle richieste pervenute si comunica che i predetti codici potranno essere utilizzati per il recupero delle quote di esonero o eventuali differenze, anche per i lavoratori in essere al 31 dicembre 2006.
· Messaggio n. 26000 del 29 ottobre 2007 · Messaggio n. 11472 del 7 maggio 2007 · Messaggio n. 8297 del 30 marzo 2007 Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità per l’anno 2006 e 2007 in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli. Il codice di autorizzazione “3X” è stato reso compatibile con il c.a. “2E” fino al: 31.12.2007. I codici già in uso “M210” e “M211”, dei quadri B/C del DM10 assumono la seguente validità: fino a 12.2007.
Modifiche apportate a seguito segnalazioni delle Sedi: Compatibilità CA/CSC Il codice di autorizzazione “0V” avente il significato di “azienda non rientrante nel D.Lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni, ovvero Pubblica Amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune” e “1R” avente il significato di “azienda con almeno 50 addetti”, sono stati resi compatibili anche con il CSC 3.01.01 Decorrenza validità: da 01.2007.
· Soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento Sono stati resi compatibili i codici importo relativi ai contratti di inserimento anche nei confronti dei datori di lavoro inquadrati con i c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02, aventi natura di impresa, e quindi contraddistinti dal già esistente codice di autorizzazione “5H”.
· Modalità di erogazione dei trattamenti di CIGS in deroga ai sensi dell’art.1 comma 1190 della legge 296 del 27 ottobre 2006. Chiarimenti Come è noto, la normativa vigente prevede che per i trattamenti in parola, il pagamento può avvenire sia direttamente da parte dell’Istituto, sia con il sistema di conguaglio sul modello DM10/2 per i datori di lavoro i quali abbiano provveduto al pagamento per conto dell’INPS. Per quanto riguarda il pagamento diretto, si ribadisce che lo stesso deve essere previsto espressamente dal decreto di concessione. Con l’occasione si chiarisce che i datori di lavoro che anticipano per conto dell’Istituto la prestazione ai lavoratori, dovranno utilizzare per le operazioni di conguaglio in oggetto sul modello DM10/2 i seguenti codici importo già in uso: QUADRO B-C E402 Versamento contributo addizionale 3% (imprese fino a 50 dipendenti) o 4,50% (imprese con più di 50 dipendenti) dovuto sul trattamento di CIGS in deroga. Nessun dato deve essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzione”. Per le aziende inquadrate in un settore diverso dal settore “industria” qualora il contributo fosse dovuto nella misura ridotta del 3% in relazione al limite dimensionale dovrà esser attribuito il codice autorizzazione 1J. QUADRO D G802 Conguaglio importo di CIGS in deroga. T202Conguaglio assegni nucleo familiare pagati per i periodi di trattamento CIGS in deroga.
Al rigo 64 deve sempre essere riportato il numero di autorizzazione ed il numero delle ore conguagliate nel mese. Per le modalità di compilazione del modello DM10/2, relativo ai provvedimenti di proroga della CIGS in deroga, si rimanda al messaggio n.6556 del 9 marzo 2007.
Eventuali segnalazioni potranno essere indirizzate ai responsabili sotto riportati, telefonicamente o via e-mail, con l’indicazione della matricola aziendale, il periodo e la causa del problema:
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