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Messaggio numero 3020 del 11-07-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 11-07-2016
Messaggio n. 3020
OGGETTO:

Modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale ex art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per i soggetti iscritti alle Gestioni Pubbliche che comportino restituzione o regolarizzazione delle differenze contributive.

   

1.   Premessa

 

Con circolare n. 58 del 1 aprile 2016 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 per i soggetti iscritti  alla Gestione Dipendenti Pubblici.

 

In particolare, al punto 4 della circolare suddetta vengono esaminate le fattispecie della restituzione ovvero della regolarizzazione delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/95.

 

Scopo del presente messaggio è quello di fornire ulteriori chiarimenti alle  indicazioni già date dall’Istituto in ordine agli adempimenti ed ai termini di regolarizzazione da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro nel caso in cui l’applicazione del massimale per i lavoratori non sia stata gestita correttamente.

 

2.   Adempimenti del sostituto di imposta in caso di errata gestione del massimale

 

Come già rappresentato dall’Istituto, il sostituto di imposta che non ha gestito correttamente il massimale deve trasmettere le nuove denunce  individuali dei lavoratori, valorizzando l’elemento V1, causale 5 (cfr. paragrafo 22.2 circolare 6/2014; paragrafo 2.2 circolare 25/2015; paragrafo 2.2 circolare n.5/2016) per sostituire quelle inviate in precedenza nelle quali era stato disapplicato o applicato erroneamente il massimale contributivo.

 

Si evidenzia che ciascun sostituto di imposta è tenuto a modificare le denunce contributive inviate in precedenza. Il rimborso o la compensazione dei contributi erroneamente versati sulla parte eccedente il massimale contributivo potrà essere effettuato, per l’intera aliquota (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), esclusivamente a favore del sostituto di imposta ovvero del soggetto che ha effettuato i versamenti risultante dalle singole denunce contributive mensili trasmesse a suo tempo.

 

Nei casi di errata disapplicazione del massimale e quindi di valorizzazione in denuncia di imponibili superiori al valore del massimale contributivo con conseguente versamento dei contributi in misura superiore a quella effettivamente dovuta, il sostituto di imposta dovrà sostituire le denunce individuali inviate in precedenza avendo cura di  elaborare, a decorrere dal mese dell’anno solare in cui si è raggiunto il massimale contributivo, l’elemento V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” con  codice motivo utilizzo 1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”.  

             

Si ricorda che negli elementi V1, causale 5, devono essere dichiarati  tutti i dati giuridici ed economici riferiti al periodo  da correggere. In particolare il valore  indicato in precedenza negli elementi <imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito delle denunce inviate, deve essere suddiviso, nel mese in cui si raggiunge il massimale, in due quote, una corrispondente alla quota di retribuzione da assoggettare a contribuzione, da indicare nell’elemento <imponibile>, l’altra, corrispondente alla parte di retribuzione eccedente il massimale, da riportare nell’elemento <ImponibileEccMassimale> delle suddette gestioni.

 

Il valore indicato negli elementi <contributo> della gestione pensionistica e credito, dovrà essere commisurato al nuovo valore dell’imponibile indicato negli elementi V1, causale 5.

 

Nei mesi successivi a quello in cui è stato raggiunto il massimale contributivo la retribuzione non imponibile deve essere indicata negli elementi <ImponibileEccMassimale>.

 

L’invio dei V1, causale 5, consentirà, previa verifica della qualificazione di “nuovo iscritto” del lavoratore, di quantificare la quota di contributi versati in eccesso, da autorizzare a compensazione di versamenti futuri  ovvero da rimborsare all’amministrazione che ha versato i contributi in eccesso.

 

Viceversa, nell’ipotesi in cui il sostituto di imposta abbia erroneamente applicato il massimale suddetto e quindi sia stata versata una contribuzione in misura minore al dovuto, la regolarizzazione delle differenze contributive, nel rispetto dei termini prescrizionali, dovrà essere effettuata compilando  l’elemento V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” con il codice motivo utilizzo 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”.

 

In tali elementi dovranno  essere dichiarati  tutti i dati giuridici ed economici riferiti al mese da correggere. In particolare negli elementi <imponibile>  della gestione pensionistica e della gestione credito delle denunce dovranno essere indicate le retribuzioni  imponibili,  comprensive delle quote della retribuzione  precedentemente non assoggettate alla contribuzione dovuta. Si evidenza che in tale ipotesi negli elementi V1, causale 5, l’elemento <ImponibileEccMassimale> non deve essere valorizzato.

 

Si evidenza che i dati contenuti negli elementi V1, causale 5, sostituiscono tutti i dati contenuti negli elementi E0, V1, casuale 1, 2, 5 che si collocano nell’ambito del periodo di riferimento (data inizio-data fine) di uno o più elementi V1, causale 5, senza soluzione di continuità. In particolare, si precisa che nel caso di invio dei V1, causale 5, riferiti a periodi da ottobre 2012 è necessario rielaborare i V1, causale 1, che incidevano sullo stesso periodo. L’invio dei V1 causale 5 non produce effetti sugli elementi V1 causale 7.

 

 

3.   Adempimenti strutture territoriali

 

La gestione dei V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” con  codice motivo utilizzo  1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95” e 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”  richiede l’attività coordinata di due Unità  organizzative che possono non afferire alla medesima struttura territoriale:

 

  • l’unità organizzativa  competente territorialmente per la gestione dell’estratto conto amministrazione (ECA) in cui affluiscono i V1, causale 5;
  • l’unità organizzativa competente territorialmente per la gestione della posizione assicurativa del lavoratore.

 

3.1. Unità organizzativa competente ai fini ECA della  Gestione dei V1, causale 5

 

La Direzione Generale renderà disponibili alle Unità organizzative competenti territorialmente ai fini ECA, i V1 Causale 5 codice motivo utilizzo  1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95” e 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95” pervenuti in ciascun mese.

 

Le Unità organizzative competenti ai fini ECA provvederanno ad attivare le Unità organizzative preposte per la gestione della posizione assicurativa degli iscritti per le attività di loro competenza, secondo quanto indicato nel successivo punto 3.2.

 

Acquisiti gli esiti della verifiche effettuate dalle unità organizzative attivate, l’unità organizzativa competente ai fini ECA dovrà utilizzare per la gestione dell’ECA i soli V1, causale 5, che risultano corretti in base alle verifiche effettuate, fermi restando i termini di prescrizione attinenti alle diverse fattispecie. In attesa delle procedure automatizzate l’elenco dei V1, causale 5, utilizzabili ai fini ECA dovrà essere comunicato ad una casella di posta elettronica dedicata che sarà resa nota con successivo messaggio.

 

I V1, causale 5, utilizzati ai fini ECA contribuiranno a determinare la posizione contributiva dell’amministrazione secondo le consuete modalità e alimenteranno la posizione assicurativa dell’iscritto.

 

Il recupero dei contributi dovuti discendenti dall’invio dei V1 causale 5 con  codice motivo utilizzo  1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95” che, ferma restando la prescrizione decennale, saranno utilizzati ai fini ECA, determinerà un credito per l’Amministrazione discendente dai nuovi valori indicati negli imponibili rispetto a quelli inviati in precedenza che potrà essere utilizzato in compensazione sui versamenti futuri o rimborsato previa verifica della posizione contributiva dell’Amministrazione. 

 

Si ribadisce che, per ciò che concerne le retribuzioni accreditate nella posizione assicurativa del lavoratore che superino il massimale, qualora vi sia stata un’errata disapplicazione dello stesso, anche in presenza di un versamento contributivo maggiore al dovuto, non rimborsabile per effetto del decorso del termine di prescrizione, le stesse saranno riportate e valutate entro il limite del massimale predetto ai fini delle prestazioni.

 

I V1, causale 5 inviati e non utilizzati ai fini ECA e conseguentemente della posizione assicurativa saranno opportunamente tracciati.

 

3.2.     Unità organizzativa competente alla gestione della posizione assicurativa dell’iscritto

 

L’unità organizzativa della struttura territoriale competente per la gestione della posizione assicurativa dell’iscritto è attivata dall’unità organizzativa competente ai fini ECA, affinché accerti la sussistenza delle condizioni che legittimano l’applicazione o disapplicazione del massimale contributivo e pensionabile, tenendo conto delle indicazioni fornite con la circolare n.58 del 01/04/2016.

 

Gli esiti delle verifiche e gli elementi dell’istruttoria dovranno essere conservati nel fascicolo dell’iscritto e comunicati all’unità organizzativa competente per la gestione dell’ECA. Nel caso in cui quest’ultima appartenga ad una struttura territoriale diversa la comunicazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica istituzionale.

 

Si riepilogano di seguito le attività poste a carico della struttura territoriale per verificare le condizioni che legittimano il diritto e la decorrenza della  disapplicazione del massimale della base contributiva e pensionabile.

 

L’operatore di posizione assicurativa dovrà accertare, tramite la consultazione del casellario degli attivi,  se esista anzianità contributiva maturata in data antecedente al 1/1/1996 in gestioni pensionistiche obbligatorie anche se diverse da quella di iscrizione (gestioni pensionistiche obbligatorie lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti).

 

In caso negativo, dovrà verificare se esistano agli atti domande di prestazioni di accredito figurativo o riscatto di periodi la cui collocazione temporale sia precedente al 1/1/1996; in tale caso la domanda di prestazione dovrà essere definita con tempestività.

 

Qualora si tratti di un iscritto che ha periodi di iscrizione alla CTPS l’operatore di posizione assicurativa dovrà acquisire una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 in cui l’interessato autocertifichi di non aver presentato domanda di riscatto, accredito figurativo presso un’altra amministrazione statale.

 

L’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” rimane subordinata all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto” con conseguente applicazione del massimale.

 

Si precisa che il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro sia della presentazione di una domanda di riscatto o accredito figurativo che possa fargli acquisire la qualità di “vecchio iscritto” sia del mancato assolvimento dell’onere economico relativo al riscatto.

 

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i medesimi non sono più soggetti all’applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

Ai fini della qualità di “vecchio iscritto” rileva qualsiasi anzianità contributiva acquisibile ex se come nel caso del servizio militare per i dipendenti iscritti o che abbiano periodi di iscrizione alla CTPS.

 

Pertanto, nel caso di un iscritto alla CTPS, l’operatore di posizione assicurativa dovrà accertare se il medesimo abbia prestato il servizio militare in data antecedente al 1.1.1996.

 

In tale ipotesi il soggetto sarà considerato  sempre come “vecchio iscritto”, con la conseguenza che il massimale non troverà mai applicazione.

 

E’ appena il caso di evidenziare che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la domanda prodotta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 274/1991 di riconoscimento del servizio militare, effettuato in periodi precedenti al 1 gennaio 1996, farà acquisire la qualità di vecchio iscritto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

 

 

 

4. Regolarizzazione contributi non versati per errata applicazione del massimale contributivo e pensionabile ex art. 2, comma 18, della L. n. 335/95.

 

Si ricorda che, secondo quanto disposto con Circolare n. 58/2016, la regolarizzazione contributiva deve avvenire entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare medesima. Considerato che con il presente messaggio sono introdotte nuove modalità operative per la gestione dei V1, causale 5, relativi al massimale, il dies a quo dal quale far decorrere i termini di regolarizzazione (tre mesi) senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, nel rispetto dei termini prescrizionali, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

Calcolo interessi legali

Dovranno ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

denuncia inviata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio e pagamento effettuato entro lo stesso termine

 

Si riportano di seguito le somme accessorie da calcolare dal termine utile per la regolarizzazioni senza oneri:

 

Calcolo sanzioni civili

(Dies a quo: tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio)

 

Sanzioni omissione

Denuncia inviata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio e pagamento NON effettuato entro tale termine

 

Sanzioni omissione (ravvedimento  operoso)

Dovranno ricorrere entrambi i seguenti requisiti: denuncia inviata entro un anno dalla scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio e pagamento effettuato entro 30 giorni dall’invio della denuncia medesima

Sanzioni evasione

Assenza di uno dei requisiti sopra indicati:

  • denuncia inviata dopo un anno dalla scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio
  • denuncia inviata entro un anno dalla scadenza  del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio  ma pagamento effettuato oltre i 30 giorni dall’invio della denuncia medesima

 

La regolarizzazione dei contributi discendente dall’invio dei V1 causale 5 con  codice motivo utilizzo 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95” dovrà avvenire utilizzando le consuete modalità di versamento.

Si evidenzia che la ricevuta restituita in fase di trasmissione del flusso Uniemens\ListaPosPA non considera i valori indicati negli elementi V1 causale 5. 

 

I versamenti corrispondenti alla differenza tra i valori degli imponibili indicati nei V1, causale 5, e quelli indicati nelle precedenti denunce dovranno essere effettuati in funzione delle diverse gestioni pensionistiche utilizzando la causale PX01 per la quota capitale  e la causale PX25 per le somme dovute a titolo di interessi o somme accessorie (la X assume il valore della gestione).

 

Per la gestione credito le causali di versamento da utilizzare sono P909 e P925, rispettivamente per la quota capitale e per le somme dovute a titolo di interessi legali o sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

 

 

5. Ulteriori precisazioni

 

Si evidenzia, infine, che le istanze di rimborso da parte dei lavoratori e gli atti di diffida per l’interruzione delle trattenute contributive per i “nuovi iscritti” oltre il massimale sopraindicato non sono di competenza di questo Istituto ma del sostituto di imposta/datore di lavoro che effettua le trattenute a carico del dipendente.

 

La Direzione Centrale Entrate provvederà ad inoltrare alle strutture territorialmente competenti per la gestione dell’ECA, ai fini della definizione dei procedimenti amministrativi, le istanze di rimborso pervenute in Direzione Generale. La compensazione o il rimborso potranno essere effettuati, in ogni caso,  previa acquisizione e gestione dei V1, causale 5, nei termini indicati nel presente messaggio.

 

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni ulteriori alle strutture territoriali dell’Istituto.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi