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Messaggio numero 3234 del 11-03-2014


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 11-03-2014
Messaggio n. 3234
Allegati n.1
OGGETTO:

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 1, D.L. n. 726/1984 conv. con mod. dalla L. n. 863/1984) per l’anno 2014. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

L’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che “per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”.

 

Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014[1], indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

 

Istruzioni operative

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, si richiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, si fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

 

Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).

 

Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice  7.

 

Istruzioni contabili

 

Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2014, in applicazione dell’art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione), si istituisce il nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata:

 

GAU30190 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2014 (codice “G706”).

 

Il nuovo conto dovrà essere utilizzato anche per l’imputazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10%. (F503).

 

Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla maggiorazione del 20%, che riguardano  periodi di competenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso GAU30145 (istituito con messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010) nell’ambito della procedura automatizzata di ripartizione delle denunce, al quale verrà opportunamente variata la denominazione (cfr. allegato 1).

 

Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa e della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, con imputazione ai seguenti nuovi conti:

 

GAU30191 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza dell’anno in corso;

 

GAU30192 - Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza degli anni precedenti;

 

GAU30193 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2014 – art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013

 

 

Si riportano nell’allegato le variazioni al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Per gli anni 2009-2013, l’aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all’80%).