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Messaggio numero 38378 del 25-11-2004.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 25-11-2004

 

 

 

Messaggio n.  38378

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Assunzione lavoratori in cassa integrazione straordinaria da parte di aziende iscritte all’evidenza contabile separata dell’ex Fondo Autoferrotranvieri (Art. 4 comma 3 L. 236/93). Modalità di esposizione sul mod. DM10/2 e sui modelli CUD/770

 

 

 I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno tre mesi dipendenti da azienda beneficiaria di CIGS da almeno sei mesi continuativi, sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti; resta ferma la quota di contributi a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro hanno altresì diritto all’erogazione dei benefici previsti dalla legge 223/91 art. 8 comma 4, ridotti di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore assunto.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni in merito ai codici da utilizzare sul mod. DM10/2 e sui modelli CUD/770, per indicare il personale in parola nel caso venga assunto da aziende iscritte all’evidenza contabile separata dell’ex Fondo Autoferrotranvieri.
I lavoratori in questione devono essere esposti nel quadro B/C del mod.DM10/2 con il codice “Z860”; in corrispondenza del codice andranno indicati il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzione e i contributi pensionistici dovuti all’ex Fondo, per la sola quota a carico del lavoratore.
Per esporre l’importo del contributo a carico del datore dovuto all’ex Fondo in misura fissa, pari a quello previsto dagli apprendisti, dovrà essere utilizzato il codice “X150”.
Per esporre i contributi minori, i datori di lavoro devono osservare le consuete modalità di compilazione: i lavoratori, pertanto, devono essere indicati utilizzando il codice tipo contribuzione “86” in abbinamento con il codice qualifica; in corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzione e i contributi non pensionistici.
Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro, utilizzeranno il codice “S165” (contributo apprendisti senza INAIL).
Nel quadro D, in corrispondenza del codice “L180”, andrà indicato l’importo dei contributi minori a carico del datore di lavoro da recuperare.
Per l’esposizione del recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell’indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore) dovrà essere utilizzato il codice già in uso “L600”; per eventuali somme arretrate, il codice “L601”. Entrambi i codice richiedono la presenza del codice di autorizzazione “8T”.
Nei modelli CUD e 770 dovrà essere utilizzato il codice tipo rapporto “86”, secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori e il codice “Z4” su di un rigo delle retribuzioni particolari, secondo le modalità previste per i lavoratori iscritti all’ex Fondo.

IL DIRETTORE CENTRALE
G.CRACA