I datori di lavoro che
assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno tre mesi
dipendenti da azienda beneficiaria di CIGS da almeno sei mesi continuativi,
sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa prevista per gli
apprendisti; resta ferma la quota di contributi a carico del lavoratore nella
misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro hanno
altresì diritto all’erogazione dei benefici previsti dalla legge 223/91 art.
8 comma 4, ridotti di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore assunto.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni in merito ai codici da
utilizzare sul mod. DM10/2 e sui modelli CUD/770, per indicare il personale
in parola nel caso venga assunto da aziende iscritte all’evidenza contabile
separata dell’ex Fondo Autoferrotranvieri.
I lavoratori in questione devono essere esposti nel quadro B/C del mod.DM10/2
con il codice “Z860”; in corrispondenza del codice andranno indicati
il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzione e i contributi
pensionistici dovuti all’ex Fondo, per la sola quota a carico del lavoratore.
Per esporre l’importo del contributo a carico del datore dovuto all’ex Fondo
in misura fissa, pari a quello previsto dagli apprendisti, dovrà essere
utilizzato il codice “X150”.
Per esporre i contributi minori, i datori di lavoro devono osservare le
consuete modalità di compilazione: i lavoratori, pertanto, devono essere
indicati utilizzando il codice tipo contribuzione “86” in abbinamento
con il codice qualifica; in corrispondenza del codice occorre indicare il
numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzione e i contributi non
pensionistici.
Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per
gli apprendisti a carico del datore di lavoro, utilizzeranno il codice “S165”
(contributo apprendisti senza INAIL).
Nel quadro D, in corrispondenza del codice “L180”, andrà indicato
l’importo dei contributi minori a carico del datore di lavoro da recuperare.
Per l’esposizione del recupero delle somme a credito del datore di lavoro
(50% dell’indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore) dovrà
essere utilizzato il codice già in uso “L600”; per eventuali somme
arretrate, il codice “L601”. Entrambi i codice richiedono la presenza
del codice di autorizzazione “8T”.
Nei modelli CUD e 770 dovrà essere utilizzato il codice tipo rapporto “86”,
secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori e il codice
“Z4” su di un rigo delle retribuzioni particolari, secondo le modalità
previste per i lavoratori iscritti all’ex Fondo.
IL DIRETTORE
CENTRALE
G.CRACA
|