Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
OGGETTO: Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della
riqualificazione professionale del personale di “Poste Italiane S.p.A.”
Definizione dell’ambito di applicazione del Fondo e istruzioni in merito
all’accesso e all’erogazione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito.
Premessa:
Ambito di applicazione del Fondo
Con le circolari
n. 132 del 16 novembre 2006 e n. 82 del 7 maggio 2007 sono state illustrate
l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del
personale di “Poste Italiane S.p.A.”, la modalità di versamento della
contribuzione ordinaria, l’accesso all’intervento formativo previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, del regolamento n. 178/2005 e
le relative istruzioni contabili.
A parziale
scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1.3.1) della circolare n.
132/2006, si chiarisce – conformemente al parere espresso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – che la disciplina del Fondo si applica
solo a Poste Italiane S.p.A., e non anche alle società da essa
controllate.
Pertanto, solo
Poste Italiane S.p.A. è soggetta agli obblighi contributivi di cui al D.M. n.
178/2005 e solo i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. possono essere ammessi
alle prestazioni del Fondo.
Di conseguenza,
sono confermati in via definitiva gli adempimenti procedurali illustrati nel
paragrafo 3 della circolare n. 132/2006, mentre rimane ancora sospesa la
questione dell’applicazione del regolamento al personale dirigente, in attesa
della conclusione dei relativi approfondimenti.
Vengono ora
fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il
sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del
regolamento del Fondo.
1
Caratteristiche degli assegni straordinari di sostegno al reddito
Il Fondo di
solidarietà in oggetto eroga, su richiesta del datore di lavoro, l’assegno
straordinario per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori di
Poste Italiane S.p.A. che siano stati dichiarati in esubero per effetto di
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano
al piano di esodo volontario, e che maturino i requisiti per la pensione di
vecchiaia o anzianità entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i periodi di
erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione
richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla
competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata.
L'assegno
straordinario, esclusa la contribuzione correlata, è corrisposto sino alla
fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione
(articolo 9, comma 9, D.M. n. 178/2005).
L’assegno viene
erogato per 12 mensilità.
2 L’accesso
all’assegno straordinario
Destinatari degli
interventi del Fondo, tra cui è ricompreso anche l’assegno straordinario,
sono i lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
I predetti
lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso l’IPOST
(Istituto Postelegrafonici), tranne alcuni lavoratori che sono, invece,
iscritti all’INPS.
L’accesso alla
prestazione è subordinato alla presentazione dell’accordo concluso a livello
aziendale per la riduzione dei livelli occupazionali (articolo 7, comma 1,
lettera c), del D.M. n. 178/2005) ovvero per l’esodo su base volontaria
(deliberazione n. 2/2007 del Comitato amministratore del Fondo, allegato 1).
Le domande di
accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate entro sei
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo, e quindi dal
22 settembre 2005 al 21 settembre 2011 (articolo 5, comma 2, del D.M. n.
178/2005); di conseguenza, la prima decorrenza utile degli assegni
straordinari è il 1° ottobre 2005 e l’ultima decorrenza è fissata al 1°
ottobre 2011.
In concreto,
però, l’esodo viene attivato sulla base dell’accordo sottoscritto il 23
febbraio 2007 fra Poste Italiane S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, che
stabilisce la prima uscita dei lavoratori al 30 novembre 2007.
Poiché la decorrenza
della prestazione viene fissata al mese successivo a quello della cessazione
del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della
domanda, la prima decorrenza utile è fissata al 1° dicembre 2007.
2.1
Accreditamento dell’azienda
Come chiarito in
premessa, è ammessa al Fondo di solidarietà e alle sue prestazioni la sola
azienda Poste Italiane S.p.A., alla quale viene assegnato, al fine del
finanziamento degli assegni straordinari, il codice ente “0801”.
Tutta la
documentazione necessaria è stata trasmessa dalla citata società direttamente
alla Direzione centrale prestazioni.
2.2
Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti, ai fini previdenziali,
presso l’IPOST
Le domande di
assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante
all’IPOST, il quale:
· verifica la sussistenza
dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento
pensionistico di anzianità o vecchiaia (considerando nell’anzianità
contributiva anche il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la
maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, per i quali l’azienda si
impegna a versare la contribuzione correlata);
· calcola l’importo
“teorico” del trattamento pensionistico alla data di decorrenza dell’assegno straordinario;
· trasmette all’INPS -
Direzione centrale prestazioni - Area trattamenti di solidarietà e
prestazioni atipiche - Via Ciro il Grande n. 21 - le seguenti informazioni,
utilizzando l’allegato 2:
- dati anagrafici del
beneficiario dell’assegno;
- modalità e riferimenti
per il pagamento;
- periodo di
corresponsione dell’assegno (dal mese successivo alla
cessazione dal
servizio fino al mese precedente la decorrenza
del relativo
trattamento pensionistico);
- ultima retribuzione
mensile, ragguagliata ad anno, percepita
dall'interessato,
individuata ai sensi dell’articolo 9,comma 6, del D.M.
n. 178/2005
(retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale
di lavoro dell'11
gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di
funzione nella
misura in godimento, secondo il criterio contrattuale
di 1/312 della
retribuzione annua per ogni giornata - dato da utilizzare
per la gestione
delle trattenute in caso di svolgimento di
attività
lavorativa);
- data di inizio e fine
dell’assicurazione obbligatoria (fino alla cessazione del
rapporto di
lavoro);
- importo “teorico” della
pensione mensile alla decorrenza dell’assegno
straordinario, al
lordo delle ritenute o trattenute stabilite dalla legge;
- data di maturazione dei
requisiti minimi per il diritto al trattamento
pensionistico (data
fino alla quale deve essere versata la contribuzione
correlata);
- aliquota TFR (da
utilizzare per la tassazione);
- data inizio e fine
dell’ultimo rapporto di lavoro (necessaria per
l’individuazione
del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo
dell’aliquota
TFR);
- Organizzazione
sindacale alla quale deve eventualmente essere versato il
relativo
contributo.
2.3
Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti,
ai fini
previdenziali, presso l’INPS
Le domande di
assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante
direttamente alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza
del lavoratore, e redatte sul fac-simile allegato (allegato 3).
3 Requisiti
del lavoratore per l’accesso all’assegno straordinario
Il regolamento
del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione
straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti
anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione entro il
periodo di fruizione dell’assegno straordinario stesso.
Il diritto deve
essere verificato con riferimento ai requisiti previsti per il pensionamento al
momento della scadenza dell’assegno straordinario.
Si rammenta che
nel periodo di permanenza nel Fondo (il cui limite individuale è fissato in
60 mesi, pari a 5 anni) deve essere inclusa la “finestra” di uscita, anche
nel caso in cui l’assegno sia finalizzato alla pensione di vecchiaia.
3.1
Modalità di verifica del diritto alla prestazione
straordinaria
per i lavoratori iscritti all’INPS
Su richiesta dei
lavoratori, le strutture competenti provvedono a rilasciare gli estratti
certificativi delle singole posizioni.
L’accertamento
dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato
dall’azienda da cui dipende il lavoratore.
Per
l’accertamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno
straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che
il lavoratore possa far valere presso uno Stato dell’Unione Europea ovvero in
altri Stati con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in
materia di sicurezza sociale.
I lavoratori che
possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, artigiani, commercianti) possono perfezionare i requisiti per il
diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni;
in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato
secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il
lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi
eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative
devono essere computati una sola volta.
Le sedi INPS
devono verificare l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso al
pensionamento con riferimento alla normativa in vigore alla data di uscita
del lavoratore dal Fondo segnalata dall’azienda sul modello di domanda.
Eventuali
discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato
dalla sede andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro e al
lavoratore.
4 Finalità
dell’assegno straordinario
Il regolamento
del Fondo stabilisce che “l’assegno straordinario è finalizzato al
perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione
pensionistica di anzianità o di vecchiaia” (articolo 5, comma 3, D.M. n.
178/2005).
Il Comitato
amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le
tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’acceso all’assegno
straordinario.
4.1 Assegno straordinario finalizzato alla pensione
di vecchiaia
contributiva
All’assegno
straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, siano essi lavoratori
privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, ovvero coloro che abbiano
esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del
1995, come interpretato dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 355/2001
(deliberazione n. 4 del 17 maggio 2007).
A decorrere dal
1° gennaio 2008, il diritto all’assegno straordinario deve essere verificato
in funzione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia
nel sistema contributivo (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995):
· età non
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e 5 anni di
contribuzione effettiva;
ovvero, in
alternativa:
· fino al 30
giugno 2009, i requisiti alternativi di età e contribuzione allegati alla
tabella A della legge n. 247/2007;
· dal 1° luglio
2009, i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007.
Inoltre, in ogni
caso, per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età, l’importo del
trattamento non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale (si prescinde dal predetto importo a partire dal 65° anno di età).
Di conseguenza,
nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell’assegno straordinario,
non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla
certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla
conseguente liquidazione dell’assegno straordinario previa verifica che
l’importo dell’assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale. Se questo requisito non risulta soddisfatto, non è
possibile procedere alla liquidazione della prestazione straordinaria.
L’assegno
straordinario deve comunque essere erogato fino all’apertura della finestra
di uscita.
4.2 Assegno
straordinario ai sensi della disciplina
sperimentale
per le lavoratrici 57enni
L’articolo 1,
comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 ha confermato, in via
sperimentale, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2015, per le lavoratrici sia dipendenti che autonome, la possibilità
di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità
contributiva e con almeno 57 anni di età (lavoratrici dipendenti) o 58 anni
di età (lavoratrici autonome). Per potersi avvalere di tale opportunità le
lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180.
Si precisa che
la scelta delle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non è
equiparata all’opzione per il sistema contributivo, ma consiste
esclusivamente nella scelta del sistema di calcolo, finalizzata all’accesso
alla pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella
introdotta, a partire dal 2008, dalla legge di riforma delle pensioni.
La scelta di
avvalersi della disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, è da
ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi
richiesti dalla legge n. 335/1995, decide di accedere al pensionamento.
Il Comitato
amministratore del Fondo, con la delibera n. 5 del 14 maggio 2007, ha
consentito di anticipare tale scelta al momento dell’accesso al Fondo di
solidarietà.
La scelta
della lavoratrice per la liquidazione della futura prestazione pensionistica
con le regole di calcolo del sistema contributivo (previste dal richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180) è vincolante, in quanto il
diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento dei
requisiti (età, anzianità contributiva e “finestra”) previsti per l’accesso
al pensionamento. Per questa ragione, l’opzione esercitata dalla lavoratrice
all’atto dell’accesso al Fondo è irrevocabile.
Alle
lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le
regole proprie dell’accesso alla pensione con il sistema retributivo o misto.
Di conseguenza:
· per il diritto,
si deve far riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti
dalla legge n. 335/1995 per il conseguimento della pensione di anzianità;
· le finestre di
accesso sono quella stabilitedall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n.
243/2004;
· l’assegno
straordinario viene calcolato con le medesime modalità previste per la
pensione di vecchiaia contributiva, ad eccezione del requisito dell’importo
soglia.
Per l’accesso al
Fondo di solidarietà ai sensi della disciplina sperimentale in argomento, la
domanda deve essere corredata con l’opzione della lavoratrice per il sistema
di calcolo contributivo.
5 La
quantificazione dell’assegno straordinario
L’articolo 9,
comma 8, del D.M. n. 178/2005 stabilisce che il valore dell’assegno
straordinario è pari alla somma dei seguenti importi:
· l'importo netto
del trattamento pensionistico spettante, determinato secondo le regole
previste dall’ordinamento previdenziale a cui risulta essere iscritto
l’interessato, considerando anche la maggiorazione dell’anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di
vecchiaia;
· l'importo delle
ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito
dall'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.
Il calcolo degli
assegni è effettuato con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della
pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso
al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a
versare la contribuzione correlata.
5.1 Il
calcolo dell’assegno straordinario con il sistema
retributivo
o misto
Per i lavoratori
che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di anzianità
contributiva, l’assegno viene quantificato con il sistema retributivo.
Per i lavoratori
che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a
18 anni, l’assegno viene quantificato con il sistema misto.
In entrambi i
casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda
verserà in suo favore la contribuzione correlata.
Il periodo di
maggiorazione dell’anzianità contributiva per il periodo di permanenza nel
Fondo deve essere accreditato sempre nella quota B.
Nel sistema
misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con riferimento
all’età anagrafica del lavoratore al momento dell’accesso all’assegno
straordinario.
5.2 Il
calcolo dell’assegno straordinario con il sistema
contributivo
La liquidazione
dell’assegno straordinario con il sistema di calcolo contributivoviene
effettuata:
· utilizzando il
coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore al
momento della scadenza dell’assegno straordinario;
· incrementando
il montante contributivo posseduto dal lavoratore all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro sulla base delle retribuzioni sulle quali verrà
versata la contribuzione correlata.
5.3 Il
calcolo dell’assegno straordinario per i soggetti privi
della
vista, sordomuti e invalidi
Il Comitato
amministratore del Fondo, con delibera n. 6 del 14 maggio 2007, ha stabilito
che per i soggetti privi della vista di cui all’articolo 9, comma 2, della
legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni,
nonché per i sordomuti e gli invalidi di cui all’articolo 80, comma 3, della
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l’importo dell’assegno straordinario di
sostegno al reddito è determinato tenendo conto della maggiore anzianità
contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate.
5.4 Importo
netto da corrispondere al lavoratore
Con delibera n. 8
del 22 ottobre 2007, il Comitato amministratore del Fondo, nel recepire il
contenuto dell’accordo siglato da Poste Italiane S.p.A. e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2007, ha stabilito
che l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria, di cui all’articolo 9, comma 8,
del D.M. n. 178 del 1° luglio 2005, si determina assoggettando l’importo
lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto
dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote,
esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile ovvero delle
detrazioni di imposta tempo per tempo vigenti.
6 La
liquidazione dell’assegno straordinario
La Direzione
centrale prestazioni provvede ad inoltrare la documentazione ricevuta da
IPOST alle sedi INPS competenti in relazione alla residenza del lavoratore.
Per i lavoratori
assicurati presso l’INPS, la domanda viene presentata direttamente alla sede
competente.
7 Il regime
tributario degli assegni straordinari
L’articolo 9,
comma 8, del D.M. n. 178/2005 prevede che agli assegni straordinari vengano
applicate le ritenute di legge nella misura prevista dall'articolo 17, comma
4-bis, del TUIR (attuale articolo 19).
In base a tale
disposizione, le prestazioni straordinarie erogate in favore di lavoratori
che, al momento dell’accesso, abbiano compiuto l'età di 50 anni se donne e di
55 anni se uomini, devono essere assoggettate alla tassazione separata
utilizzando un’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione
del trattamento di fine rapporto.
L’articolo 19 (ex
articolo 17), comma 4-bis, del TUIR è stato abrogato dall’articolo 36, comma
23, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248. Tuttavia, per garantire i diritti di coloro che avevano già
aderito ad un piano incentivato di esodo, il citato articolo 36, comma 23,
della legge n. 248/2006 ha stabilito che alle somme corrisposte in relazione
a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data
certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad
applicarsi il regime fiscale previgente più favorevole.
L’Agenzia delle
entrate, con la risoluzione n. 169E/2007 (allegato 4), ha precisato che agli
assegni straordinari del settore Poste è applicabile il regime fiscale della
tassazione separata, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, chiarendo anche che gli assegni straordinari erogati
al personale di Poste Italiane S.p.A. non possono usufruire del regime
transitorio sopra citato.
Di
conseguenza, le prestazioni straordinarie in argomento vengono sempre
assoggettate al regime della tassazione separata con la medesima aliquota
utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di
fine rapporto.
8 I contributi
sindacali
I lavoratori che
fruiscono dell’assegno straordinario possono proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza,
stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è
stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora all’atto della risoluzione
del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento
di rinuncia al preavviso.
Si fa riserva di
successive istruzioni in merito.
9 Il
finanziamento degli assegni straordinari
Il
finanziamento degli assegni straordinari è assicurato dal contributo
straordinario, versato dal datore di lavoro, determinato in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della correlata contribuzione figurativa (articolo 6, comma 3,
del D.M. n. 178/2005).
9.1
Versamento anticipato della provvista mensile,
a copertura
degli assegni straordinari
Analogamente a
quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10
di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere,
per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese
successivo.
Gli assegni
straordinari vengono aggregati in base al codice azienda per quantificare la
somma complessiva lorda che deve essere versata dall’ente per il
finanziamento, per il mese successivo, delle prestazioni in favore dei propri
dipendenti.
L’importo
viene reso disponibile:
· per la sede
INPS di Roma EUR, scelta dall’azienda per il versamento mensile del
contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione
PAES, con le modalità descritte con il messaggio n. 000222 del 30 agosto
2001;
· per Poste
Italiane S.p.A., sul sito Internet www.inps.it “Servizi on line”,
nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al
reddito”.
Il servizio offre
i dati sintetici e analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni
straordinari di sostegno al reddito.
L’accesso alle
informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità
fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di
accesso”).
Il codice PIN
deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale si versa il
finanziamento mensile.
La sede INPS,
a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della
provvista e le coordinate bancarie (sportello e numero di conto corrente)
necessarie per l’effettuazione del versamento che dovrà recare la seguente
causale: "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 178/2005”.
Il versamento
della provvista deve essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente
(data operazione) a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni e
deve riportare, quale valuta massima di accredito a favore della sede INPS,
il penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione degli assegni
medesimi ovvero il giorno precedente, se il penultimo giorno è festivo o non
bancabile.
In
considerazione dei tempi ristretti per l’invio dei flussi agli enti pagatori,
il datore di lavoro invierà alla sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno
in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato.
Le sede INPS,
inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in
procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della
somma richiesta.
9.2 Versamento della quota del contributo
straordinario,
a copertura
della contribuzione figurativa correlata
Poste Italiane
S.p.A. è tenuta a versare un contributo straordinario, in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata
all’assegno straordinario.
Il contributo
sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto
di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il
diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; tale termine vale anche se
l'assegno straordinario sia corrisposto per un periodo ulteriore, sino alla
fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il contributo
viene calcolato sulla base della retribuzione mensile indicata dall’articolo
59 del contratto collettivo nazionale dell’11 luglio 2003, integrata
dall’eventuale indennità di funzione di cui all’articolo 64 del medesimo
contratto collettivo nella misura in godimento, secondo il criterio di 1/312
della retribuzione annua per ogni giornata.
Il contributo
viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota di
finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell’ente previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente; l’aliquota attualmente vigente è pari
al 33% per i lavoratori iscritti all’INPS e al 32,65% per i lavoratori
iscritti all’IPOST.
Il contributo è
interamente a carico del datore di lavoro.
Ai fini del
versamento Poste Italiane S.p.A. si atterrà alle modalità di seguito
descritte:
a) lavoratori
iscritti all’INPS
per i lavoratori
iscritti all’INPS, Poste Italiane S.p.A.:
- calcolerà, secondo
i criteri illustrati, l’ammontare del contributo dovuto;
- riporterà il
relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2,
facendolo precedere dalla dicitura “cont. fig. DM178/2005 (Poste)” e
dal codice di nuova istituzione “M115”;
- riporterà nelle
caselle “numero dipendenti” e "retribuzioni"
rispettivamente il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di
riferimento;
- nessun dato
dovrà essere riportato nella casella "numero giornate";
il contributo è
versato, con il modello F24, entro il 16 del mese successivo al mese di
riferimento ed è denunciato, con il modello
DM10, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento;
b) lavoratori
iscritti all’IPOST
per i lavoratori
iscritti all’IPOST, Poste Italiane S.p.A.:
- calcolerà,
secondo i criteri illustrati, l’ammontare del contributo dovuto;
- verserà il
contributo alla sede INPS di Roma EUR mensilmente - contestualmente al
versamento del contributo straordinario di copertura dell’assegno
straordinario e con la medesima valuta di accredito, ma con distinto bonifico
– avvalendosi delle stesse coordinate bancarie di cui al punto 9.1); il
versamento dovrà recare la seguente causale: “CONTRIBUZIONE CORRELATA
LAVORATORI IPOST ART. 6 CO. 3 DM178/2005”;
- invierà alla predetta
sede di Roma EUR, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto
il pagamento, copia del bonifico effettuato ed una comunicazione recante
l’importo complessivo versato, il numero complessivo dei beneficiari, il mese
cui va imputata la corrispondente contribuzione correlata.
L’INPS verserà
gli importi incassati, per la copertura della contribuzione correlata, al
Fondo pensioni di pertinenza, per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
La contribuzione
è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Ai fini
dell’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori, Poste
Italiane S.p.A. si atterrà alle seguenti indicazioni.
a) Lavoratori iscritti
all’INPS.
Per i lavoratori
iscritti all’INPS, la base imponibile di calcolo della contribuzione
figurativa - correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito
- dovrà essere indicata in sede di composizione del flusso telematico EMens con
le modalità consuete, tenendo presente che:
- la “sezione
azienda” conterrà l’indicazione di Poste Italiane, nella qualità di ex
datore di lavoro, obbligato al versamento della contribuzione correlata;
- nella “sezione
posizioni contributive dei lavoratori dipendenti” verrà indicata la
matricola aziendale con cui è denunciata la contribuzione correlata;
- la “sezione
lavoratore dipendente” va qui intesa come sezione del lavoratore ex
dipendente e titolare di assegno per il sostegno del reddito; conseguentemente:
· verrà indicata
la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
· il tipo
contribuzione è “00” o l’eventuale particolare “tipo contribuzione utilizzato
sul DM/10;
· il codice
comune di lavoro ed il contratto collettivo di riferimento corrispondono a
quelli del momento di risoluzione del rapporto di lavoro;
- nella “sezione
retribuzione mese corrente”:
· verrà indicata
la tipologia del lavoratore con il codice “PT”(vedi il documento
tecnico nella versione 2.2.1 del 25 gennaio 2008, reperibile presso il sito www.inps.it,
nella sezione Informazioni / Le aziende, i consulenti ed i professionisti /
Mensilizzazione denunce retributive)
· l’imponibile
previdenziale corrisponde alla base imponibile mensile di calcolo della
contribuzione correlata;
la base
imponibile relativa all’intero anno trascorso dovrà poi essere esposta nei
modelli CUD e 770, secondo le indicazioni che verranno successivamente
fornite.
b )Lavoratori iscritti
all’IPOST.
Per i lavoratori
iscritti all’IPOST, Poste Italiane S.p.A. effettuerà le comunicazioni
inerenti l’aggiornamento della posizione assicurativa, secondo le indicazioni
che verranno fornite direttamente dall’IPOST.
10
Incompatibilità e limiti di cumulo dell’assegno straordinario
con i redditi
da lavoro
L’articolo 10 del
D.M. n. 178/2005 disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo degli
assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare,
il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi
derivanti da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di
altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività svolte
dalle società del gruppo Poste Italiane.
Il comma 2
prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi
l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
I successivi
commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i
redditi derivanti da attività di lavoro compatibile e indicano la modalità
con cui deve essere effettuata la trattenuta.
10.1
Obbligo di comunicazione (commi 8 e 9)
Il
lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è
obbligato a dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo,
dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi,
con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca
totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il
beneficiario di assegno straordinario che intraprende una nuova attività di
lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione), è tenuto a
darne immediata comunicazione:
· al Fondo di
solidarietà, tramite la sede Inps che gestisce l’assegno straordinario;
· all’azienda
esodante.
In caso di
inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione
ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli
interessi e la rivalutazione capitale.
Inoltre, la
contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario viene
cancellata.
Competente a
decidere è il Comitato amministratore del Fondo, al quale saranno sottoposti
i casi descritti.
10.2 Cumulabilità dell’assegno straordinario con
i redditi
da lavoro
dipendente (comma 3) e riduzione della
contribuzion
figurativa correlata (comma 6)
L’assegno
straordinario è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa
dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane, fino a concorrenza di
un importo pari a quello su cui è calcolata la contribuzione correlata.
Qualora il cumulo
tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare tale limite, si
procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
Per le modalità da
utilizzare nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro
dipendente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
La base
retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa
correlata, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi di lavoro
dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti.
Per le modalità
con cui operare la riduzione, si fa riserva di ulteriori comunicazioni; nel
frattempo non verrà operata alcuna riduzione.
10.3 Cumulabilità dell’assegno straordinario con
i redditi
da lavoro
autonomo (comma 5) e riduzione della
contribuzione
figurativa correlata (comma 7)
L’assegno
straordinario è compatibile con i redditi da lavoro autonomo derivanti da
attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane.
Per
l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri
esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle
tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte
le nuove casistiche emergenti dalle recenti evoluzioni del mercato del
lavoro.
L’assegno
straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per la parte
corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte
eccedente detto trattamento.
Pertanto, in caso
di acquisizione di redditi da lavoro autonomo, il lavoratore mantiene il
diritto alla fruizione dell’assegno straordinario, per un importo lordo
mensile pari al trattamento minimo in vigore nell’anno di acquisizione del
reddito aumentato della metà della quota di assegno straordinario che eccede
il trattamento minimo.
La quota di
assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento
dell’attività di lavoro.
L’importo della
trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato
a mese.
ESEMPIO
Importo lordo
mensile dell’assegno straordinario: € 3.022,17
Reddito da lavoro
autonomo prodotto da settembre 2008 a dicembre 2008: € 3.000,00
Trattamento
minimo in vigore per l’anno 2008: € 443,12
Importo
dell’assegno cumulabile con i reddito da lavoro autonomo:
443,12 +
(3.022,17 – 443,12):2 = 1732,64
L’importo della
trattenuta sarà il valore minore risultante da un doppio calcolo:
(€ 3.022,17 - €
443,12) : 2 = € 1289,52
€ 3.000,00
(reddito da lavoro autonomo) : 3 (mesi di attività di lavoro) = € 1.000,00
La trattenuta di
euro 1.000,00 (valore minore risultante dai due calcoli) verrà effettata
sulle mensilità di assegno da settembre 2008 a dicembre 2008.
Nei casi di
cumulo con i redditi da lavoro autonomo, la trattenuta viene effettuata
direttamente sull’assegno straordinario.
Il regolamento
del Fondo dispone che la base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata, si riduce in misura tale da non determinare
variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
Per le modalità con cui attuare la riduzione si fa riserva di ulteriori
comunicazioni; nel frattempo non verrà operata alcuna riduzione.
11 Scadenza
degli assegni straordinari e invio a IPOST della certificazione dei periodi
di permanenza nel Fondo
La scadenza degli
assegni straordinari viene gestita in via automatica dalle procedure
informatiche, che provvedono ad impostare il pagamento della rata per un
importo pari a zero dalla data di scadenza indicata nel database.
Poiché il Fondo
scade il 21 settembre 2015, l’ultima scadenza ammessa per l’assegno
straordinario è il 30 settembre 2015.
Per consentire a
IPOST la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del lavoratore,
al momento della scadenza dell’assegno straordinario, la sede INPS che ha in
carico la prestazione, oltre a provvedere tempestivamente alla eliminazione,
deve inviare ad IPOST la certificazione del periodo di permanenza nel Fondo,
con specifica indicazione del periodo per il quale l’azienda esodante ha
versato la contribuzione correlata, utilizzando il modello che si fornisce in
allegato (allegato 5).
Si rammenta che
il PGM 4444 - opzione 8 - LISTE E STAMPE DI VARIA UTILITA' subopzione 9 –
SCADENZARIO ASSEGNI STRAORDINARI ESODATI, consente l’individuazione degli
assegni in scadenza ogni mese.
12
Comunicazione della liquidazione
A seguito della
liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati in
via automatica, unitamente al certificato necessario per riscuotere la
prestazione, anche una comunicazione con le informazioni relative alla
quantificazione e al pagamento della stessa.
Viene, inoltre,
indicata la data di scadenza dell’assegno.
Si rammenta che,
entro il mese di scadenza, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
all’ente previdenziale di appartenenza, in quanto non è prevista la
trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
13
Presentazione dei ricorsi amministrativi
I
ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al
Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al
quale spetta decidere in unica istanza.
14 Rilascio
delle procedure
Con apposito
messaggio verrà resa nota la disponibilità delle procedure di acquisizione
delle domande e di liquidazione delle prestazioni in argomento.
La presente
nota viene diramata d’intesa con IPOST.
IL DIRETTORE
CENTRALE
IL
DIRETTORE CENTRALE Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Allegati
5
OGGETTO: Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di “Poste
Italiane S.p.A.”
Definizione dell’ambito di applicazione del Fondo e istruzioni in merito
all’accesso e all’erogazione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito.
Premessa:
Ambito di applicazione del Fondo
Con le circolari
n. 132 del 16 novembre 2006 e n. 82 del 7 maggio 2007 sono state illustrate
l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del
personale di “Poste Italiane S.p.A.”, la modalità di versamento della
contribuzione ordinaria, l’accesso all’intervento formativo previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, del regolamento n. 178/2005 e
le relative istruzioni contabili.
A parziale
scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1.3.1) della circolare n.
132/2006, si chiarisce – conformemente al parere espresso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – che la disciplina del Fondo si applica
solo a Poste Italiane S.p.A., e non anche alle società da essa
controllate.
Pertanto, solo
Poste Italiane S.p.A. è soggetta agli obblighi contributivi di cui al D.M. n.
178/2005 e solo i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. possono essere ammessi
alle prestazioni del Fondo.
Di conseguenza,
sono confermati in via definitiva gli adempimenti procedurali illustrati nel
paragrafo 3 della circolare n. 132/2006, mentre rimane ancora sospesa la
questione dell’applicazione del regolamento al personale dirigente, in attesa
della conclusione dei relativi approfondimenti.
Vengono ora
fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il
sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento
del Fondo.
1
Caratteristiche degli assegni straordinari di sostegno al reddito
Il Fondo di
solidarietà in oggetto eroga, su richiesta del datore di lavoro, l’assegno
straordinario per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori di
Poste Italiane S.p.A. che siano stati dichiarati in esubero per effetto di
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano
al piano di esodo volontario, e che maturino i requisiti per la pensione di
vecchiaia o anzianità entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i periodi di
erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione
richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla
competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata.
L'assegno
straordinario, esclusa la contribuzione correlata, è corrisposto sino alla
fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione
(articolo 9, comma 9, D.M. n. 178/2005).
L’assegno viene
erogato per 12 mensilità.
2 L’accesso
all’assegno straordinario
Destinatari degli
interventi del Fondo, tra cui è ricompreso anche l’assegno straordinario, sono
i lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
I predetti
lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso l’IPOST
(Istituto Postelegrafonici), tranne alcuni lavoratori che sono, invece,
iscritti all’INPS.
L’accesso alla
prestazione è subordinato alla presentazione dell’accordo concluso a livello
aziendale per la riduzione dei livelli occupazionali (articolo 7, comma 1,
lettera c), del D.M. n. 178/2005) ovvero per l’esodo su base volontaria
(deliberazione n. 2/2007 del Comitato amministratore del Fondo, allegato 1).
Le domande di
accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate entro sei
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo, e quindi dal
22 settembre 2005 al 21 settembre 2011 (articolo 5, comma 2, del D.M. n.
178/2005); di conseguenza, la prima decorrenza utile degli assegni
straordinari è il 1° ottobre 2005 e l’ultima decorrenza è fissata al 1°
ottobre 2011.
In concreto,
però, l’esodo viene attivato sulla base dell’accordo sottoscritto il 23
febbraio 2007 fra Poste Italiane S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, che
stabilisce la prima uscita dei lavoratori al 30 novembre 2007.
Poiché la
decorrenza della prestazione viene fissata al mese successivo a quello della
cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di
presentazione della domanda, la prima decorrenza utile è fissata al 1°
dicembre 2007.
2.1
Accreditamento dell’azienda
Come chiarito in
premessa, è ammessa al Fondo di solidarietà e alle sue prestazioni la sola
azienda Poste Italiane S.p.A., alla quale viene assegnato, al fine del
finanziamento degli assegni straordinari, il codice ente “0801”.
Tutta la
documentazione necessaria è stata trasmessa dalla citata società direttamente
alla Direzione centrale prestazioni.
2.2
Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti,
ai fini
previdenziali, presso l’IPOST
Le domande di
assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante
all’IPOST, il quale:
· verifica la sussistenza
dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento
pensionistico di anzianità o vecchiaia (considerando nell’anzianità
contributiva anche il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la
maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, per i quali l’azienda si
impegna a versare la contribuzione correlata);
· calcola l’importo
“teorico” del trattamento pensionistico alla data di decorrenza dell’assegno
straordinario;
· trasmette all’INPS -
Direzione centrale prestazioni - Area trattamenti di solidarietà e
prestazioni atipiche - Via Ciro il Grande n. 21 - le seguenti informazioni,
utilizzando l’allegato 2:
- dati anagrafici del
beneficiario dell’assegno;
- modalità e riferimenti
per il pagamento;
- periodo di
corresponsione dell’assegno (dal mese successivo alla
cessazione dal
servizio fino al mese precedente la decorrenza
del relativo
trattamento pensionistico);
- ultima retribuzione
mensile, ragguagliata ad anno, percepita
dall'interessato,
individuata ai sensi dell’articolo 9,comma 6, del D.M.
n. 178/2005
(retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale
di lavoro dell'11
gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di
funzione nella
misura in godimento, secondo il criterio contrattuale
di 1/312 della
retribuzione annua per ogni giornata - dato da utilizzare
per la gestione
delle trattenute in caso di svolgimento di
attività
lavorativa);
- data di inizio e fine
dell’assicurazione obbligatoria (fino alla cessazione del
rapporto di
lavoro);
- importo “teorico” della
pensione mensile alla decorrenza dell’assegno
straordinario, al
lordo delle ritenute o trattenute stabilite dalla legge;
- data di maturazione dei
requisiti minimi per il diritto al trattamento
pensionistico (data
fino alla quale deve essere versata la contribuzione
correlata);
- aliquota TFR (da
utilizzare per la tassazione);
- data inizio e fine
dell’ultimo rapporto di lavoro (necessaria per
l’individuazione
del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo
dell’aliquota
TFR);
- Organizzazione
sindacale alla quale deve eventualmente essere versato il
relativo
contributo.
2.3
Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti,
ai fini
previdenziali, presso l’INPS
Le domande di
assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante
direttamente alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza
del lavoratore, e redatte sul fac-simile allegato (allegato 3).
3 Requisiti
del lavoratore per l’accesso all’assegno straordinario
Il regolamento
del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione
straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti
anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione entro il
periodo di fruizione dell’assegno straordinario stesso.
Il diritto deve
essere verificato con riferimento ai requisiti previsti per il pensionamento al
momento della scadenza dell’assegno straordinario.
Si rammenta che
nel periodo di permanenza nel Fondo (il cui limite individuale è fissato in
60 mesi, pari a 5 anni) deve essere inclusa la “finestra” di uscita, anche
nel caso in cui l’assegno sia finalizzato alla pensione di vecchiaia.
3.1
Modalità di verifica del diritto alla prestazione
straordinaria
per i lavoratori iscritti all’INPS
Su richiesta dei
lavoratori, le strutture competenti provvedono a rilasciare gli estratti
certificativi delle singole posizioni.
L’accertamento
dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato
dall’azienda da cui dipende il lavoratore.
Per
l’accertamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno
straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che
il lavoratore possa far valere presso uno Stato dell’Unione Europea ovvero in
altri Stati con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in
materia di sicurezza sociale.
I lavoratori che
possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, artigiani, commercianti) possono perfezionare i requisiti per il
diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni;
in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato
secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il
lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi
eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative
devono essere computati una sola volta.
Le sedi INPS
devono verificare l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso al
pensionamento con riferimento alla normativa in vigore alla data di uscita
del lavoratore dal Fondo segnalata dall’azienda sul modello di domanda.
Eventuali
discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato
dalla sede andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro e al
lavoratore.
4 Finalità
dell’assegno straordinario
Il regolamento del
Fondo stabilisce che “l’assegno straordinario è finalizzato al
perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione
pensionistica di anzianità o di vecchiaia” (articolo 5, comma 3, D.M. n.
178/2005).
Il Comitato
amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le
tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’acceso all’assegno
straordinario.
4.1 Assegno straordinario finalizzato alla pensione
di
vecchiaia contributiva
All’assegno
straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, siano essi lavoratori
privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, ovvero coloro che abbiano
esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del
1995, come interpretato dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 355/2001
(deliberazione n. 4 del 17 maggio 2007).
A decorrere dal
1° gennaio 2008, il diritto all’assegno straordinario deve essere verificato
in funzione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia
nel sistema contributivo (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995):
· età non
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e 5 anni di
contribuzione effettiva;
ovvero, in
alternativa:
· fino al 30
giugno 2009, i requisiti alternativi di età e contribuzione allegati alla
tabella A della legge n. 247/2007;
· dal 1° luglio
2009, i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007.
Inoltre, in ogni
caso, per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età, l’importo del
trattamento non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale (si prescinde dal predetto importo a partire dal 65° anno di età).
Di conseguenza,
nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell’assegno straordinario,
non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla
certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla
conseguente liquidazione dell’assegno straordinario previa verifica che
l’importo dell’assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale. Se questo requisito non risulta soddisfatto, non è
possibile procedere alla liquidazione della prestazione straordinaria.
L’assegno
straordinario deve comunque essere erogato fino all’apertura della finestra
di uscita.
4.2 Assegno
straordinario ai sensi della disciplina
sperimentale
per le lavoratrici 57enni
L’articolo 1,
comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 ha confermato, in via
sperimentale, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2015, per le lavoratrici sia dipendenti che autonome, la possibilità
di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità
contributiva e con almeno 57 anni di età (lavoratrici dipendenti) o 58 anni
di età (lavoratrici autonome). Per potersi avvalere di tale opportunità le
lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180.
Si precisa che
la scelta delle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non è
equiparata all’opzione per il sistema contributivo, ma consiste
esclusivamente nella scelta del sistema di calcolo, finalizzata all’accesso
alla pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella
introdotta, a partire dal 2008, dalla legge di riforma delle pensioni.
La scelta di
avvalersi della disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, è da
ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi
richiesti dalla legge n. 335/1995, decide di accedere al pensionamento.
Il Comitato
amministratore del Fondo, con la delibera n. 5 del 14 maggio 2007, ha
consentito di anticipare tale scelta al momento dell’accesso al Fondo di
solidarietà.
La scelta
della lavoratrice per la liquidazione della futura prestazione pensionistica
con le regole di calcolo del sistema contributivo (previste dal richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180) è vincolante, in quanto il
diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento dei
requisiti (età, anzianità contributiva e “finestra”) previsti per l’accesso
al pensionamento. Per questa ragione, l’opzione esercitata dalla lavoratrice
all’atto dell’accesso al Fondo è irrevocabile.
Alle
lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le
regole proprie dell’accesso alla pensione con il sistema retributivo o misto.
Di conseguenza:
· per il diritto,
si deve far riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti
dalla legge n. 335/1995 per il conseguimento della pensione di anzianità;
· le finestre di
accesso sono quella stabilitedall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n.
243/2004;
· l’assegno
straordinario viene calcolato con le medesime modalità previste per la
pensione di vecchiaia contributiva, ad eccezione del requisito dell’importo
soglia.
Per l’accesso al
Fondo di solidarietà ai sensi della disciplina sperimentale in argomento, la
domanda deve essere corredata con l’opzione della lavoratrice per il sistema
di calcolo contributivo.
5 La
quantificazione dell’assegno straordinario
L’articolo 9,
comma 8, del D.M. n. 178/2005 stabilisce che il valore dell’assegno
straordinario è pari alla somma dei seguenti importi:
· l'importo netto
del trattamento pensionistico spettante, determinato secondo le regole
previste dall’ordinamento previdenziale a cui risulta essere iscritto
l’interessato, considerando anche la maggiorazione dell’anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di
vecchiaia;
· l'importo delle
ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito
dall'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.
Il calcolo degli
assegni è effettuato con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della
pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso
al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a
versare la contribuzione correlata.
5.1 Il
calcolo dell’assegno straordinario con il sistema
retributivo
o misto
Per i lavoratori
che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di anzianità
contributiva, l’assegno viene quantificato con il sistema retributivo.
Per i lavoratori
che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a
18 anni, l’assegno viene quantificato con il sistema misto.
In entrambi i
casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda
verserà in suo favore la contribuzione correlata.
Il periodo di
maggiorazione dell’anzianità contributiva per il periodo di permanenza nel
Fondo deve essere accreditato sempre nella quota B.
Nel sistema
misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con riferimento
all’età anagrafica del lavoratore al momento dell’accesso all’assegno
straordinario.
5.2 Il
calcolo dell’assegno straordinario con il sistema
contributivo
La liquidazione
dell’assegno straordinario con il sistema di calcolo contributivoviene
effettuata:
· utilizzando il
coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore al
momento della scadenza dell’assegno straordinario;
· incrementando
il montante contributivo posseduto dal lavoratore all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro sulla base delle retribuzioni sulle quali verrà
versata la contribuzione correlata.
5.3 Il
calcolo dell’assegno straordinario per i soggetti privi
della
vista, sordomuti e invalidi
Il Comitato
amministratore del Fondo, con delibera n. 6 del 14 maggio 2007, ha stabilito
che per i soggetti privi della vista di cui all’articolo 9, comma 2, della
legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni,
nonché per i sordomuti e gli invalidi di cui all’articolo 80, comma 3, della
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l’importo dell’assegno straordinario di
sostegno al reddito è determinato tenendo conto della maggiore anzianità
contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate.
5.4 Importo
netto da corrispondere al lavoratore
Con delibera n. 8
del 22 ottobre 2007, il Comitato amministratore del Fondo, nel recepire il
contenuto dell’accordo siglato da Poste Italiane S.p.A. e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2007, ha
stabilito che l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria, di cui all’articolo 9, comma 8,
del D.M. n. 178 del 1° luglio 2005, si determina assoggettando l’importo
lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto
dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote,
esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile ovvero delle
detrazioni di imposta tempo per tempo vigenti.
6 La
liquidazione dell’assegno straordinario
La Direzione
centrale prestazioni provvede ad inoltrare la documentazione ricevuta da
IPOST alle sedi INPS competenti in relazione alla residenza del lavoratore.
Per i lavoratori
assicurati presso l’INPS, la domanda viene presentata direttamente alla sede
competente.
7 Il regime
tributario degli assegni straordinari
L’articolo 9,
comma 8, del D.M. n. 178/2005 prevede che agli assegni straordinari vengano
applicate le ritenute di legge nella misura prevista dall'articolo 17, comma
4-bis, del TUIR (attuale articolo 19).
In base a tale
disposizione, le prestazioni straordinarie erogate in favore di lavoratori
che, al momento dell’accesso, abbiano compiuto l'età di 50 anni se donne e di
55 anni se uomini, devono essere assoggettate alla tassazione separata
utilizzando un’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione
del trattamento di fine rapporto.
L’articolo 19 (ex
articolo 17), comma 4-bis, del TUIR è stato abrogato dall’articolo 36, comma
23, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248. Tuttavia, per garantire i diritti di coloro che avevano già
aderito ad un piano incentivato di esodo, il citato articolo 36, comma 23,
della legge n. 248/2006 ha stabilito che alle somme corrisposte in relazione
a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data
certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad
applicarsi il regime fiscale previgente più favorevole.
L’Agenzia delle
entrate, con la risoluzione n. 169E/2007 (allegato 4), ha precisato che agli
assegni straordinari del settore Poste è applicabile il regime fiscale della
tassazione separata, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, chiarendo anche che gli assegni straordinari erogati
al personale di Poste Italiane S.p.A. non possono usufruire del regime
transitorio sopra citato.
Di
conseguenza, le prestazioni straordinarie in argomento vengono sempre
assoggettate al regime della tassazione separata con la medesima aliquota
utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di
fine rapporto.
8 I contributi
sindacali
I lavoratori che
fruiscono dell’assegno straordinario possono proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza,
stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è
stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora all’atto della risoluzione
del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento
di rinuncia al preavviso.
Si fa riserva di
successive istruzioni in merito.
9 Il
finanziamento degli assegni straordinari
Il
finanziamento degli assegni straordinari è assicurato dal contributo
straordinario, versato dal datore di lavoro, determinato in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della correlata contribuzione figurativa (articolo 6, comma 3,
del D.M. n. 178/2005).
9.1
Versamento anticipato della provvista mensile,
a copertura
degli assegni straordinari
Analogamente a
quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10
di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere,
per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese
successivo.
Gli assegni
straordinari vengono aggregati in base al codice azienda per quantificare la
somma complessiva lorda che deve essere versata dall’ente per il
finanziamento, per il mese successivo, delle prestazioni in favore dei propri
dipendenti.
L’importo
viene reso disponibile:
· per la sede
INPS di Roma EUR, scelta dall’azienda per il versamento mensile del
contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione
PAES, con le modalità descritte con il messaggio n. 000222 del 30 agosto
2001;
· per Poste
Italiane S.p.A., sul sito Internet www.inps.it “Servizi on line”,
nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al
reddito”.
Il servizio offre
i dati sintetici e analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni
straordinari di sostegno al reddito.
L’accesso alle
informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità
fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di
accesso”).
Il codice PIN
deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale si versa il
finanziamento mensile.
La sede INPS,
a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della
provvista e le coordinate bancarie (sportello e numero di conto corrente)
necessarie per l’effettuazione del versamento che dovrà recare la seguente
causale: "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 178/2005”.
Il versamento
della provvista deve essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente
(data operazione) a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni e
deve riportare, quale valuta massima di accredito a favore della sede INPS,
il penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione degli assegni
medesimi ovvero il giorno precedente, se il penultimo giorno è festivo o non
bancabile.
In
considerazione dei tempi ristretti per l’invio dei flussi agli enti pagatori,
il datore di lavoro invierà alla sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno
in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato.
Le sede INPS,
inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in
procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della
somma richiesta.
9.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura
della contribuzione figurativa correlata
Poste Italiane
S.p.A. è tenuta a versare un contributo straordinario, in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata
all’assegno straordinario.
Il contributo
sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto
di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il
diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; tale termine vale anche se
l'assegno straordinario sia corrisposto per un periodo ulteriore, sino alla
fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il contributo
viene calcolato sulla base della retribuzione mensile indicata dall’articolo
59 del contratto collettivo nazionale dell’11 luglio 2003, integrata
dall’eventuale indennità di funzione di cui all’articolo 64 del medesimo
contratto collettivo nella misura in godimento, secondo il criterio di 1/312
della retribuzione annua per ogni giornata.
Il contributo
viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota di
finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell’ente previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente; l’aliquota attualmente vigente è pari
al 33% per i lavoratori iscritti all’INPS e al 32,65% per i lavoratori
iscritti all’IPOST.
Il contributo è
interamente a carico del datore di lavoro.
Ai fini del
versamento Poste Italiane S.p.A. si atterrà alle modalità di seguito
descritte:
a) lavoratori
iscritti all’INPS
per i lavoratori
iscritti all’INPS, Poste Italiane S.p.A.:
- calcolerà,
secondo i criteri illustrati, l’ammontare del contributo dovuto;
- riporterà il
relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2,
facendolo precedere dalla dicitura “cont. fig. DM178/2005 (Poste)” e
dal codice di nuova istituzione “M115”;
- riporterà nelle
caselle “numero dipendenti” e "retribuzioni"
rispettivamente il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di
riferimento;
- nessun dato
dovrà essere riportato nella casella "numero giornate";
il contributo è
versato, con il modello F24, entro il 16 del mese successivo al mese di
riferimento ed è denunciato, con il modello
DM10, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento;
b) lavoratori
iscritti all’IPOST
per i lavoratori
iscritti all’IPOST, Poste Italiane S.p.A.:
- calcolerà,
secondo i criteri illustrati, l’ammontare del contributo dovuto;
- verserà il
contributo alla sede INPS di Roma EUR mensilmente - contestualmente al
versamento del contributo straordinario di copertura dell’assegno
straordinario e con la medesima valuta di accredito, ma con distinto bonifico
– avvalendosi delle stesse coordinate bancarie di cui al punto 9.1); il
versamento dovrà recare la seguente causale: “CONTRIBUZIONE CORRELATA
LAVORATORI IPOST ART. 6 CO. 3 DM178/2005”;
- invierà alla
predetta sede di Roma EUR, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato
disposto il pagamento, copia del bonifico effettuato ed una comunicazione
recante l’importo complessivo versato, il numero complessivo dei beneficiari,
il mese cui va imputata la corrispondente contribuzione correlata.
L’INPS verserà
gli importi incassati, per la copertura della contribuzione correlata, al
Fondo pensioni di pertinenza, per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
La contribuzione
è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Ai fini
dell’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori, Poste
Italiane S.p.A. si atterrà alle seguenti indicazioni.
a) Lavoratori iscritti
all’INPS.
Per i lavoratori
iscritti all’INPS, la base imponibile di calcolo della contribuzione
figurativa - correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito
- dovrà essere indicata in sede di composizione del flusso telematico EMens
con le modalità consuete, tenendo presente che:
- la “sezione
azienda” conterrà l’indicazione di Poste Italiane, nella qualità di ex
datore di lavoro, obbligato al versamento della contribuzione correlata;
- nella “sezione
posizioni contributive dei lavoratori dipendenti” verrà indicata la
matricola aziendale con cui è denunciata la contribuzione correlata;
- la “sezione
lavoratore dipendente” va qui intesa come sezione del lavoratore ex
dipendente e titolare di assegno per il sostegno del reddito;
conseguentemente:
· verrà indicata
la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
· il tipo
contribuzione è “00” o l’eventuale particolare “tipo contribuzione utilizzato
sul DM/10;
· il codice
comune di lavoro ed il contratto collettivo di riferimento corrispondono a
quelli del momento di risoluzione del rapporto di lavoro;
- nella “sezione
retribuzione mese corrente”:
· verrà indicata
la tipologia del lavoratore con il codice “PT”(vedi il documento
tecnico nella versione 2.2.1 del 25 gennaio 2008, reperibile presso il sito www.inps.it,
nella sezione Informazioni / Le aziende, i consulenti ed i professionisti /
Mensilizzazione denunce retributive)
· l’imponibile
previdenziale corrisponde alla base imponibile mensile di calcolo della
contribuzione correlata;
la base
imponibile relativa all’intero anno trascorso dovrà poi essere esposta nei
modelli CUD e 770, secondo le indicazioni che verranno successivamente
fornite.
b )Lavoratori iscritti
all’IPOST.
Per i lavoratori
iscritti all’IPOST, Poste Italiane S.p.A. effettuerà le comunicazioni inerenti
l’aggiornamento della posizione assicurativa, secondo le indicazioni che
verranno fornite direttamente dall’IPOST.
10
Incompatibilità e limiti di cumulo dell’assegno straordinario
con i redditi
da lavoro
L’articolo 10 del
D.M. n. 178/2005 disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo degli
assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare,
il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi
derivanti da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di
altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività svolte
dalle società del gruppo Poste Italiane.
Il comma 2
prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi
l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
I successivi
commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i
redditi derivanti da attività di lavoro compatibile e indicano la modalità
con cui deve essere effettuata la trattenuta.
10.1
Obbligo di comunicazione (commi 8 e 9)
Il
lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è
obbligato a dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo,
dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi,
con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca
totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il
beneficiario di assegno straordinario che intraprende una nuova attività di
lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione), è tenuto a
darne immediata comunicazione:
· al Fondo di
solidarietà, tramite la sede Inps che gestisce l’assegno straordinario;
· all’azienda
esodante.
In caso di
inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione
ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli
interessi e la rivalutazione capitale.
Inoltre, la
contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario viene
cancellata.
Competente a
decidere è il Comitato amministratore del Fondo, al quale saranno sottoposti
i casi descritti.
10.2 Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
dipendente (comma 3) e riduzione della contribuzion figurativa correlata
(comma 6)
L’assegno straordinario
è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente
prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con le
società del gruppo Poste Italiane, fino a concorrenza di un importo pari a
quello su cui è calcolata la contribuzione correlata.
Qualora il cumulo
tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare tale limite, si
procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
Per le modalità
da utilizzare nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro
dipendente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
La base
retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa
correlata, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi di lavoro
dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti.
Per le modalità
con cui operare la riduzione, si fa riserva di ulteriori comunicazioni; nel
frattempo non verrà operata alcuna riduzione.
10.3 Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditida lavoro
autonomo (comma 5) e riduzione della contribuzione figurativa correlata
(comma 7)
L’assegno
straordinario è compatibile con i redditi da lavoro autonomo derivanti da
attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane.
Per
l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri
esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle
tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte
le nuove casistiche emergenti dalle recenti evoluzioni del mercato del
lavoro.
L’assegno
straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per la parte
corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte
eccedente detto trattamento.
Pertanto, in caso
di acquisizione di redditi da lavoro autonomo, il lavoratore mantiene il
diritto alla fruizione dell’assegno straordinario, per un importo lordo
mensile pari al trattamento minimo in vigore nell’anno di acquisizione del
reddito aumentato della metà della quota di assegno straordinario che eccede
il trattamento minimo.
La quota di
assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento
dell’attività di lavoro.
L’importo della
trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato
a mese.
ESEMPIO
Importo lordo
mensile dell’assegno straordinario: € 3.022,17
Reddito da lavoro
autonomo prodotto da settembre 2008 a dicembre 2008: € 3.000,00
Trattamento
minimo in vigore per l’anno 2008: € 443,12
Importo dell’assegno
cumulabile con i reddito da lavoro autonomo:
443,12 +
(3.022,17 – 443,12):2 = 1732,64
L’importo della
trattenuta sarà il valore minore risultante da un doppio calcolo:
(€ 3.022,17 - €
443,12) : 2 = € 1289,52
€ 3.000,00
(reddito da lavoro autonomo) : 3 (mesi di attività di lavoro) = € 1.000,00
La trattenuta di
euro 1.000,00 (valore minore risultante dai due calcoli) verrà effettata
sulle mensilità di assegno da settembre 2008 a dicembre 2008.
Nei casi di
cumulo con i redditi da lavoro autonomo, la trattenuta viene effettuata
direttamente sull’assegno straordinario.
Il regolamento
del Fondo dispone che la base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata, si riduce in misura tale da non determinare
variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
Per le modalità con cui attuare la riduzione si fa riserva di ulteriori
comunicazioni; nel frattempo non verrà operata alcuna riduzione.
11 Scadenza
degli assegni straordinari e invio a IPOST della certificazione dei periodi
di permanenza nel Fondo
La scadenza degli
assegni straordinari viene gestita in via automatica dalle procedure
informatiche, che provvedono ad impostare il pagamento della rata per un
importo pari a zero dalla data di scadenza indicata nel database.
Poiché il Fondo
scade il 21 settembre 2015, l’ultima scadenza ammessa per l’assegno
straordinario è il 30 settembre 2015.
Per consentire a
IPOST la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del lavoratore,
al momento della scadenza dell’assegno straordinario, la sede INPS che ha in
carico la prestazione, oltre a provvedere tempestivamente alla eliminazione,
deve inviare ad IPOST la certificazione del periodo di permanenza nel Fondo,
con specifica indicazione del periodo per il quale l’azienda esodante ha
versato la contribuzione correlata, utilizzando il modello che si fornisce in
allegato (allegato 5).
Si rammenta che
il PGM 4444 - opzione 8 - LISTE E STAMPE DI VARIA UTILITA' subopzione 9 –
SCADENZARIO ASSEGNI STRAORDINARI ESODATI, consente l’individuazione degli
assegni in scadenza ogni mese.
12
Comunicazione della liquidazione
A seguito della
liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati in
via automatica, unitamente al certificato necessario per riscuotere la
prestazione, anche una comunicazione con le informazioni relative alla
quantificazione e al pagamento della stessa.
Viene, inoltre,
indicata la data di scadenza dell’assegno.
Si rammenta che,
entro il mese di scadenza, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
all’ente previdenziale di appartenenza, in quanto non è prevista la
trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
13
Presentazione dei ricorsi amministrativi
I
ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al
Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al
quale spetta decidere in unica istanza.
14 Rilascio
delle procedure
Con apposito
messaggio verrà resa nota la disponibilità delle procedure di acquisizione
delle domande e di liquidazione delle prestazioni in argomento.
La presente
nota viene diramata d’intesa con IPOST.
Il direttore
centrale prestazioni Il
direttore centrale entrate contributive
Nori Ziccheddu
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