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Messaggio numero 4687 del 9-2-2005.htm

  
  

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Direzione Centrale

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AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

 

Roma, 9-2-2005

 

 

 

Messaggio n.  4687

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Certificazione del diritto a pensione e bonus. Chiarimenti.

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota. N. 24/0000444 dell’8 febbraio 2005 ha fornito risposta al parere richiesto dall’Istituto, in merito ad alcuni aspetti applicativi della disciplina sul “bonus”.

Con l’occasione si forniscono anche alcuni chiarimenti relativi a quesiti posti dalle Sedi su specifici aspetti normativi e procedurali in materia di certificazione del diritto e di “bonus”.

 

1. IRREVOCABILITA’ DELL’OPZIONE

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota citata ha chiarito che “la possibilità di revocare l’opzione per il “bonus”, con conseguente ripristino dell’obbligo contributivo anche prima del 31 dicembre 2007, in assenza di un’espressa dizione normativa in tal senso non è ammissibile”.

 

Pertanto, al lavoratore che abbia optato per la rinuncia al versamento dei contributi IVS all’INPS non è consentito ripristinare il versamento dei contributi stessi fino alla data di cessazione del diritto al "bonus”.

 

2. DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

Per ciò che attiene ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si conferma che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 ottobre 2004 include i citati dipendenti tra i destinatari dell’incentivo.

 

 

3. LAVORATORI CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA LEGGE N. 388 DEL 2000.

 

Lo stesso Dicastero ha chiarito che ai lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000 possono accedere al “bonus” ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004 anche in data antecedente alla scadenza del contratto qualora intervenga la rescissione dello stesso contratto.

In tal senso devono, pertanto, intendersi modificate le istruzioni contenute al punto 3 della parte II della circolare n. 149 del 2004.

 

Si confermano, in ogni caso, le istruzioni fornite al citato punto 3 della Parte II della circolare n. 149 del 2004, secondo le quali il lavoratore potrà esercitare l’opzione solo se, successivamente al recesso, il reimpiego con lo stesso, o con altro datore di lavoro, si compia senza soluzione di continuità.

 

4.       MODELLO LC/ANZ. Adempimenti a carattere istruttorio.

 

Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alla competenza alla firma del modulo LC/Anz, previsto dal messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004, per la parte relativa all’area Aziende, nell’ipotesi che il richiedente sia dipendente di azienda in carico ad una Sede diversa da quella che effettua l’istruttoria della domanda.

 

Si precisa al riguardo che la competenza allo svolgimento degli atti istruttori e all’apposizione della firma nel riquadro "DATI AZIENDA PER BONUS" appartiene al responsabile dell'UdP Aziende della Sede - o del Direttore di Agenzia - che accerta il diritto al bonus. Quanto sopra anche nell’ipotesi in cui  sia  necessario  contattare un’altra Sede per la effettuazione di ulteriori atti istruttori.

 

5. AZIENDE AMMESSE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge 3 dicembre 2004, n. 291 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, recante norme urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”.

 

Il provvedimento legislativo, entrato in vigore il 5 dicembre 2004, all’articolo 1 bis, comma 5, dispone che “I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

Al riguardo si precisa che è in corso di emanazione un messaggio esplicativo della situazione normativa e delle linee procedurali da seguire per la trattazione di tali fattispecie anche in attesa di interpretazioni e valutazioni che sono in corso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Sedi, nel frattempo, dovranno continuare a tenere in evidenza le domande di bonus presentate successivamente al 4 dicembre 2004 da parte di lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie del Decreto Ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero (in via cautelativa)che hanno presentato domanda di cassa integrazione straordinaria.

 

Con l’occasione si informa che la procedura in corso di implementazione prevede che le aziende che hanno in corso di esame da parte del Ministero la domanda di CIGS, ovvero già ammesse con decreto al trattamento di CIGS dovranno, all’atto della ricezione della domanda di bonus, inviare all’INPS una dichiarazione dalla quale risulti la situazione aziendale in relazione alla cassa integrazioni guadagni straordinaria (data della domanda, periodo richiesto o periodo accordato ecc.).

 

Si precisa, inoltre, che, qualora il modello LC8 risulti emesso, le aziende che si trovano in una delle suddette condizioni dovranno segnalare tale situazione alla Sede INPS competente, astenendosi dal dare corso al bonus.


 

6. LAVORATORE IN BONUS CHE CAMBIA AZIENDA

 

Nel caso in cui un lavoratore in bonus, presti successivamente attività presso un’altra azienda è necessario acquisire una nuova richiesta di bonus al fine di permettere l’invio del modello LC8 indirizzato al nuovo datore di lavoro.

Al riguardo si precisa che, come già riportato  nel messaggio n. 40307 del 10/12/2004  essendo stata inibita centralmente la possibilità di inviare più certificazioni relative ad uno stesso soggetto ed in attesa di una nuova versione della procedura, per la gestione di tali tipologie, è necessario che le Sedi si rivolgano preliminarmente via e-mail a callpensioni@inps.it

Nel caricare la domanda relativa alla nuova azienda, al fine di evitare interruzioni nel periodo di fruizione del  bonus, deve essere comunque indicata come data di presentazione domanda una data ricadente nel mese precedente all’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

 

7. FONDI SPECIALI (DATI DA INSERIRE NEL CAMPO 36)

 

Le domande presentate da iscritti a Fondi Speciali, ancorché trasferiti nell’AGO, devono comunque essere acquisite con il codice “ABM” al campo 36 e quindi definite con la procedura manuale.

 

8. DOMANDE PRESENTATE DA PATRONATO OPERANTE PRESSO ALTRA SEDE.

 

Nei casi in cui le domande siano presentate da un Patronato appartenente ad altra Sede non è possibile, per la procedura pensioni, gestire il codice del campo “zona” relativo a patronati non presenti sull’AS400 della sede.

In questi casi sarà pertanto necessario avvertire il patronato ed acquisire come “zona” uno dei codici presenti nell’AS400.

 

9. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

 

Per il lavoratore che esercita l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo prima di aver perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, il “bonus” avrà ad oggetto anche la contribuzione relativa alla medesima indennità. In questo caso, qualora l’interessato si rioccupi, il “bonus” si estenderà automaticamente alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro, sempre che sussistano i requisiti di cui al punto 1 (“Destinatari”), della Parte Seconda della citata circolare n. 149. Peraltro, l’opzione alla rinuncia dell’accredito contributivo resta irrevocabile anche in presenza di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

 

Qualora, dopo aver perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, il lavoratore eserciti l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo in costanza di un nuovo rapporto di lavoro per il quale sussistano i requisiti di cui al citato punto 1, Parte Seconda, della circolare n. 149, il bonus avrà ad oggetto esclusivamente la contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro. In tal caso la contribuzione dovuta per l’indennità sostitutiva di preavviso, riferita a periodi contestuali al godimento del bonus, darà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione secondo le modalità di cui al punto 4, della Parte Seconda della circolare n. 149.

 

10. RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

 

I lavoratori che hanno esercitato l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo possono comunque esercitare la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 29/79 all’atto del pensionamento.

 

Per contro, la circostanza secondo cui la ricongiunzione sarebbe finalizzata al perfezionamento dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus non rileva ai fini del riconoscimento della possibilità di presentare una nuova domanda di ricongiunzione in tempi diversi da quelli indicati al citato articolo 4 della legge n. 29/79, poiché l’accesso al “bonus”, seppur comportando la cristallizzazione del trattamento pensionistico, non coincide con il momento del pensionamento.

 

11. CONCESSIONE DEL “BONUS” AI DIPENDENTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

Come noto, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, i dipendenti in servizio alla data in cui è avvenuta la trasformazione mantengono il regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

Ai medesimi dipendenti è data facoltà, entro sei mesi dalla data di trasformazione, di optare per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS.

 

Con messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004 sono state date disposizioni alle Strutture periferiche di liquidare una pensione provvisoria ai richiedenti che abbiano esercitato l’opzione, in attesa del trasferimento d’ufficio dei loro contributi dall’INPDAP all’INPS, secondo un iter procedurale descritto nel medesimo messaggio.

 

Alcuni dipendenti che hanno esercitato la suddetta facoltà i trasferimento della propria posizione all’INPS, hanno manifestato la volontà di ottenere l’incentivo per il posticipo al pensionamento di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004.

 

Anche in questo caso, nella fase di trasferimento dei contributi, non è possibile procedere al riconoscimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento del “bonus” per l’assenza dei contributi accreditati presso l’INPDAP.

 

Per garantire ai lavoratori interessati il riconoscimento del diritto al “bonus”, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., una volta ricevuta la domanda con modello LC7 da parte del proprio dipendente dovrà fornire direttamente alla Sede, in accordo con quanto già descritto nel citato messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004, le seguenti informazioni:

 

·              copia della domanda di opzione;

 

·              un prospetto da cui risultino la data di inizio del rapporto di lavoro con lo Stato, i periodi di contribuzione utili, comprensivi di periodi ricongiunti, riscattati, accreditabili figurativamente, nonché periodi riconoscibili in base a maggiorazioni convenzionali;

 

·              un prospetto contenente le retribuzioni degli ultimi 10 anni necessarie per il calcolo teorico della pensione al momento della decorrenza del “bonus”.

 

Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in ordine al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia che deve ritenersi in vigore per le lavoratrici della Cassa Depositi e Prestiti che richiedono l’incentivo e che rappresenta, come noto, un limite all’esercizio del diritto al “bonus”, ovvero il momento di cessazione del diritto stesso.

 

Per le lavoratrici in servizio alla data di trasformazione della Cassa in Società per Azioni, che hanno optato

per l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria vigono i medesimi requisiti anagrafici di 60 anni per l’accesso al pensionamento di vecchiaia previsto per la generalità delle lavoratrici iscritte alla predetta assicurazione.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Crecco