Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 5409 del 17-06-2014


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 17-06-2014
Messaggio n. 5409
OGGETTO:

Articolo 3, legge n. 92/2012 – Gestione periodo transitorio – Fondi di solidarietà ex lege n. 662 del 1996 e art. 59, comma 6, legge n. 449/1997 – Nuovo indirizzo ministeriale e integrazione del messaggio n. 4250 del 23/04/2014.

   

 

L’art. 8, comma 2 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha stabilito che “nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all’art 6, comma 2 bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014, o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore”.

 

Alla luce dell’intervento normativo sopracitato la proroga del termine di legge di cui all’art. 6, comma 2 bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, comporta sia la proroga della possibilità di emanare, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, norme  in deroga alla disciplina dei regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali adottati ai sensi del medesimo articolo, così come convertito con modificazioni dalla legge e successive proroghe.

 

Con nota n. 40/0015793 del 29/04/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad integrazione della nota n. 40/0009312 del 12/03/2014, stante il mutato quadro normativo, ha chiarito che, nelle more dell’emanazione dei Decreti Interministeriali di adeguamento, la proroga della disciplina contenuta nei decreti ministeriali sopra citati comporta la possibilità per i Comitati amministratori dei rispettivi fondi di “deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.”

 

Nello specifico, per quanto concerne le prestazioni straordinarie sono ammessi quei soggetti – sulla base di accordi stipulati entro il 30 giugno 2014 o alla data di adeguamento di cui al citato art. 3, se anteriore, e presentate all’INPS entro la medesima data – le cui prestazioni abbiano decorrenza anche successiva al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento.

 

Ad oggi risulta che gli unici decreti di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’art. 1- bis del D. L. 78/2009 siano stati il Decreto 26 aprile 2010 n. 51635 ed il Decreto 3 agosto 2012 n. 67329, pertanto, considerato il nuovo indirizzo ministeriale, a parziale modifica del messaggio n. 4250 del 23/04/2014, sono ammessi agli interventi previsti dai Fondi di solidarietà del Credito, tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’INPS entro la data del 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.

 

Come precisato nella citata nota n. 40/0015793 del 29/04/2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, la proroga delle prestazioni erogate dai Fondi conseguente alla introduzione del comma 2 bis dell’articolo 8 del decreto legge  30 dicembre 2013, n. 150, ad opera della legge n. 15 del 27 febbraio 2014, importa la proroga di tutti gli obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni medesime.

 

Pertanto, viene ripristinato, a decorrere dal mese di gennaio 2014 fino al mese di giugno 2014, l’obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito. Per la denuncia ed il versamento le aziende si atterranno alle istruzioni fornite con la circolare n. 193/2000. L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 1% (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013) computati dal 01/03/2014 e fino alla data di versamento.

 

Per i restanti fondi di solidarietà continua ad applicarsi quanto previsto nel messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori