Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 5969 del 11-07-2014


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-07-2014
Messaggio n. 5969
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito D.M. 158/2000. Proroga della sospensione del contributo ordinario al finanziamento per l’anno 2014.

   

I Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Con Deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2012 il Comitato Amministratore ha disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013 (1).

L’articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge n. 150/2013, convertito con modifiche in legge n. 15/2014, ha stabilito che, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012, la proroga del termine di cui all’art. 6, comma 2 bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni con legge n. 14/2012, comporta la proroga anche dei decreti interministeriali attuativi della normativa descritta “al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’articolo 3, comma 42, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, se anteriore”.  

Con il successivo messaggio n. 5409 del 17 giugno 2014 sono state recepite le indicazioni ministeriali emanate con nota n. 40/15793 del 29/04/2014, nelle quali è stato precisato che l’applicazione delle disposizioni del citato articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge n. 150/2013 comporta, in particolare, la possibilità per i Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà di deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 30 giugno 2014, o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore. Inoltre, la proroga delle prestazioni erogate dal Fondo comporta la proroga di tutti gli obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni medesime.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. d) e 6, commi 4, 5 e 6, del D.I. n. 158/2000 - istitutivo del Fondo di solidarietà del Credito - come modificato dal D.I. n. 51635 del 26 aprile 2010, il Comitato amministratore del Fondo può sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Ciò premesso, si comunica che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000, da gennaio a giugno 2014.

Ne consegue che per il periodo gennaio-giugno 2014 la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”.   

 

(1)     Cfr. il messaggio n. 000770 del 14/01/2013 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori