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Messaggio numero 7268 del 27-04-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 27-04-2012
Messaggio n. 7268
OGGETTO:

Effetti delle nuove norme in materia di certificazioni rispetto ai procedimenti telematici finalizzati all’applicazione e alla verifica dei benefici per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 legge 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9,  legge 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni).

   

 

Come noto il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’articolo 15, comma 1, della  legge 12 novembre 2011 n.  183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. circolare n. 47 del 27 marzo 2012).

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 40 del predetto testo unico nella nuova formulazione dispone: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”

 

Per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento all’applicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 della legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9,  legge n. 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge n. 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni), i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l’impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. Invece i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli on-line “407” e “223”, introdotti dalla circolare n. 140 del 28 ottobre del 2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, secondo le indicazioni illustrate nella medesima circolare.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori