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Messaggio numero 7977 del 19-03-2010

  
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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 





         Roma, 19-03-2010



         Messaggio n. 7977

 


 

OGGETTO:

Accertamento dei rediti dei pensionati residenti all'estero. Emissione della modulistica per la verifica dei redditi relativi all'anno 2009 (RED/EST 2010)

 

SOMMARIO: Premessa. 1. L’accertamento reddituale. 2. Richiesta dei dati reddituali. 3. I dati personali. 4. La dichiarazione della cittadinanza italiana. 5. Pensionati rientrati in Italia. 6. I dati reddituali. 7. Compilazione e termine di presentazione dei Mod. RED/EST 2010. 8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati. 9. Procedura di acquisizione. 10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.

 

 

Premessa.

 

Con circolare n° 124 dell’8 luglio 2003, sono state fornite disposizioni per l’applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’accertamento dei redditi per i pensionati residenti all’estero (art. 49, punto 1) ed è stata disposta la verifica generalizzata dei redditi relativi all’ anno 2002. 

 

Con circolare n° 91 del 26 luglio 2006 è stato disposto l’ avvio della campagna di accertamento generalizzato dei redditi 2004 e 2005.

 

Con messaggio n° 6972 del 27 marzo 2009 è stato disposto l’ avvio della campagna di accertamento generalizzato dei redditi 2006, 2007 e 2008.

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’ art. 13, commi 1 e 2, della Legge 31 dicembre 1991, n° 412, che impone all’ INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche, si dispone l’avvio dell’ operazione di accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’ estero relativi all’anno 2009.

 

1. L’accertamento reddituale

 

Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero hanno la loro fonte normativa nell’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

 

Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione dispongono :

 

Articolo 1

 

I redditi prodotti all’estero, rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani ed esteri;

- redditi da lavoro;

- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;

- redditi di capitali e di partecipazione;

- redditi a carattere assistenziale.

 

Articolo 2

 

1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:

- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato

provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta

consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i

pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :

- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato

provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali

- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

Il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi.

 

Il decreto stesso, inoltre, prevede i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.

 

1. I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, devono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse.

 

2. Per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 1, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali, devono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'Autorità fiscale del Paese di residenza.

I pensionati per i quali il livello del reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

 

3. Per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell’allegato 1, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti non previdenziali né assistenziali possono essere attestati mediante autocertificazione.

 

Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n.152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.

 

Per quanto concerne le certificazioni attinenti alle prestazioni previdenziali o assistenziali, si precisa che sono stati identificati gli Organismi dei Paesi convenzionati legittimati a rilasciare le certificazioni stesse (allegato 2).

 

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli Enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione:

- certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;

- certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;

- ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.

 

Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

 

2. Richiesta dei dati reddituali.

 

La richiesta riguarda i redditi relativi all’anno 2009.

 

Per ridurre il numero delle comunicazioni inviate ai pensionati e semplificare l’assolvimento degli adempimenti burocratici da parte dei beneficiari delle prestazioni, a partire da quest’anno, analogamente a quanto avviene per i pensionati residenti in Italia, il modello RED/EST 2010 è inviato in un unico plico insieme al modello CUD e ai modelli da utilizzare per la richiesta di detrazioni d’imposta. Il suddetto modello RED/EST 2010, come avvenuto per la precedente operazione reddituale, contiene le istruzioni essenziali alle quali il pensionato si deve attenere nella produzione della certificazione e nella compilazione (Allegato n.3 ).

 

Il mod. RED/EST 2010 parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell’Istituto, prevede quattro sezioni:

·   la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo;

·   la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;

·   la terza per la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei  dati personali;

·   la quarta per la delega al Patronato.

 

E’ prevista la possibilità, già contemplata nelle precedenti emissioni, di rinunciare a dichiarare i redditi.

 

 

3. I dati personali.

 

Nelle sezioni anagrafiche del modulo sono precompilati i dati personali del titolare, del coniuge e dei familiari.

 

Nel caso in cui una o più informazioni relative ai dati personali non risultasse riportata o risultasse inesatta, l’interessato è tenuto a comunicare i dati esatti o mancanti  per le conseguenti operazioni di aggiornamento dell’archivio da parte delle sedi.

 

 

4. La dichiarazione della cittadinanza italiana.

 

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati.

 

L’Istituto verificherà tale requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.).

 

 

5. Pensionati rientrati in Italia.

 

Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia, dovrà comunicare la data del suo rientro e restituire la modulistica alla sede di residenza.

 

Il pensionato rientrato in Italia dovrà fornire le informazioni reddituali secondo le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.

 

 

6. I dati reddituali.

 

6.1 - Redditi pensionistici.

Il modello spedito ai pensionati é precompilato con le informazioni relative alle pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati.

 

La sezione dedicata  alle pensioni estere è precompilata con le informazioni già in possesso dell’Istituto. Il pensionato dovrà utilizzare le righe in bianco per la comunicazione delle informazioni relative ad eventuali ulteriori pensioni estere di cui sia titolare.

 

L’interessato deve indicare l’importo di ogni trattamento pensionistico percepito nell’anno 2009, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali. Deve, altresì, indicare il numero dei mesi di percezione della pensione. Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

 

Per quanto riguarda, infine, gli Organismi che dovranno rilasciare la certificazione, si precisa che l'elenco di cui all'allegato n. 2 contiene gli estremi degli Enti dei Paesi che applicano la normativa dell'Unione Europea e dei Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

 

Se il pensionato percepisce una pensione da un Ente non rientrante tra quelli elencati, dovrà ugualmente riportare i dati richiesti, indicando anche lo Stato estero e la denominazione dell'Ente erogatore.

 

6.2 - Redditi non pensionistici.

La sezione successiva del modello prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli  pensionistici.

 

Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare:

- i redditi prodotti per l’anno 2009 in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede;

- i redditi prodotti per l’anno 2009 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

 

I redditi dovranno essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:

- Redditi da lavoro dipendente;

- Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;

- Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione);

- Redditi da capitali;

- Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti,compresi eventuali arretrati di pensioni estere, riferiti ad anni precedenti;

- Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;

- Redditi assistenziali.

 

6.3 - I dati reddituali del coniuge e dei familiari.

Con le medesime modalità precisate per il titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST 2010 relative ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare.

 

 

7. Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2010.

 

Per la compilazione dei mod. RED/EST 2010, i pensionati potranno avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

I modelli, compilati con le informazioni necessarie e accompagnati dalla relativa documentazione, devono essere presentati, entro il 30 giugno 2010, agli Enti di Patronato o ai Consolati d’Italia, che provvederanno ad inoltrarli telematicamente  all’Istituto.

 

In alternativa, i pensionati possono spedire entro la stessa data i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla sede INPS che ha in carico la pensione.

 

Per rendere possibile la ricostituzione delle pensioni, le sedi dovranno acquisire le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno.

 

 

8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati.

 

Gli Enti di Patronato ed i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno:

 

·   accertare l’identità personale del dichiarante;

·   ricevere i modelli RED/EST 2010 opportunamente compilati e firmati;

·   verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;

·   provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione.

 

 

9. Procedure di acquisizione

 

La procedura di acquisizione dei redditi dei pensionati residenti all'estero è disponibile dal 22 marzo 2010:

·   in ambiente Internet per i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it ;

·   in ambiente Intranet, processo assicurato pensionato, box Modelli  Red, Procedure Red, Redditi Esteri per le sedi dell'Istituto.

 

Per eventuali problemi tecnici le sedi potranno richiedere consulenza all' indirizzo:

RedditiWeb@inps.it.

Eventuali problematiche di carattere amministrativo potranno essere rappresentate con comunicazioni all’indirizzo rosalia.mariani@inps.it.

 

 

10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.

 

Le suddette modalità operative di verifica dei redditi prodotti all’estero, consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell’Istituto e permettono di limitare l’intervento delle sedi nella gestione dell’attività di accertamento reddituale.

 

Le ricostituzioni reddituali saranno attivate in modalità batch dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici sulla base delle informazioni pervenute.

 

Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dalle Strutture Centrali.

 

Il Direttore Generale

Nori