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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Messaggio numero 84 del 10-4-2000.htm

  
Modalità operative per il recupero, ai sensi dell'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dei contributi per il FPLD, Cuaf e per prestazioni economiche di malattia e maternità versate in più da parte delle aziende interessate.   

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MESSAGGIO protocollo n. 2000/0023/000084 del 10 aprile 2000

 

 

DIREZIONE CENTRALE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

 

 

OGGETTO:

Recupero dei maggiori contributi versati, a decorrere dal mese di gennaio 2000, dalle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto aventi personale iscritto all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.

SOMMARIO:

Modalità operative per il recupero, ai sensi dell'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dei contributi per il FPLD, Cuaf e per prestazioni economiche di malattia e maternità versate in più da parte delle aziende interessate

 

Com'è noto, l'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per l'anno 2000) ha previsto rilevanti modifiche nelle aliquote contributive dovute, per i periodi dal 1/1/2000 al 31/12/2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.

La materia è stata regolata con la circolare n. 13 del 24 gennaio 2000 .

Alcune Sedi hanno tuttavia rappresentato che numerosi datori di lavoro hanno continuato a versare le contribuzioni in base alle aliquote in vigore fino al 31 dicembre 1999.

Al fine di consentire il recupero dei maggiori contributi versati si è pervenuti nella determinazione di consentire ai datori di lavoro aventi titolo, la regolarizzazione delle somme a proprio credito, con una delle denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il 16 luglio 2000.

Modalità operative.

Per il recupero dei maggiori contributi versati, i datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti modalità:

a) determineranno le differenze relative al contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri);

b) determineranno le differenze relative al contributo, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995 e soppresso dal 1 gennaio 2000;

  • riporteranno il complessivo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "R851" e dalla dicitura "Rec. Contr. FPLD ex art. 49, c. 4 legge n. 488/1999"

c) determineranno le differenze relative ai contributi dovuti per Cuaf e per le prestazioni economiche di malattia e maternità;

  • riporteranno il complessivo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "R852" e dalla dicitura "Rec. Contr. ex art. 49, c. 4 legge n. 488/1999".

 

Relativamente al contributo per le prestazioni economiche di malattia, come già precisato nella menzionata circolare n. 13/2000, si ribadisce che la riduzione della relativa aliquota nella misura del 2,22%, dal 1/1/2000, riguarda esclusivamente il personale (operai ed impiegati) dipendente dalle aziende destinatarie della disciplina di cui al RD 8/1/1931 n. 148.

Per le aziende non rientranti nella sfera di applicazione del suddetto Decreto, infatti, il contributo, dovuto per il solo personale con qualifica di operaio, era già stabilito nella misura del 2,22%.

Infine, relativamente al contributo per le prestazioni economiche di maternità, si ricorda che, a decorrere dal periodo di paga "luglio 2000", in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il contributo, come già precisato nella circolare n. 12 del 20 gennaio 2000 , sarà dovuto nella misura dello 0,46%.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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