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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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Messaggio numero 06 del 14-10-2008 enpals


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Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Prestazioni Ufficio Normativa e Circolari

MESSAGGIO N. 6 DEL 14/10/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Presidente

Al Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Lavoratori appartenenti alla categoria dei cantanti che svolgono prestazioni in sala d’incisione di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2003. Chiarimenti.

1. Premessa.

Come noto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 29 dicembre 2003 ha previsto, a decorrere dall’anno 2004, per le sole attività prestate in sala d’incisione dai cantanti di cui all’art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni e integrazioni,1 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Enpals in relazione al numero dei supporti fonografici venduti.

A seguito della pubblicazione della circolare n. 5/20082, in cui venivano fornite apposite istruzioni operative per la gestione delle relative denunce contributive e degli altri adempimenti informativi attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche accessibili dal portale dell’Ente, sono pervenute richieste di precisazioni in relazione alle modalità attuative del D.M. 29 dicembre 2003.

1 Per le nuove categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals si vedano i decreti ministeriali 15 marzo 2005 e le circolari Enpals numero 7 e 8 del 30 marzo 2006.

2

La circolari Enpals sono disponibili sul portale dell’Ente, www.enpals.it, nell’apposita sezione “Normativa/Circolari e messaggi”.

Pertanto, anche alla luce di quanto emerso nel corso della riunione del tavolo tecnico del 30 settembre 2008 istituito dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Sen. Pasquale Viespoli, allo scopo di agevolare le imprese del settore nella corretta applicazione della normativa di riferimento, si riportano, nel presente messaggio, indicazioni di carattere operativo e alcuni chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della norma.



2. Cantanti in sala di incisione: obbligo contributivo.

L’obbligo contributivo di cui al decreto ministeriale in oggetto sussiste esclusivamente nell’ambito di prestazioni effettuate, da cantanti in sala d’incisione, in relazione a supporti fonografici prodotti per essere destinati alla commercializzazione. Difatti, la tabella allegata al citato decreto, nell’individuare la misura della contribuzione sociale sul compenso convenzionale, opera esplicito riferimento al numero dei supporti venduti.

Il requisito che, in altri termini, integra la natura professionale della prestazione svolta dal cantante è costituito dalla finalità in forza della quale il produttore organizza e realizza l’attività di incisione del supporto fonografico: ove il supporto sia inciso con la finalità di commercializzazione nell’ambito di uno o più canali di vendita, la prestazione è, per assunto, resa in via professionale e, quindi, sussiste, al momento dell’incisione, l’obbligo contributivo. Giova, al riguardo, ribadire come, in tal caso, ancorché all’incisione del brano non faccia seguito la pubblicazione del relativo fonogramma, ricorre comunque l’obbligo contributivo ed il medesimo è, evidentemente, correlato alla prima fascia di cui alla citata tabella (numero di supporti venduti da 0 a 30.000).

Ai fini del computo dei risultati della commercializzazione del supporto – parametro utile ai fini dell’individuazione della retribuzione convenzionale per brano che è, come già detto, correlata al numero dei supporti fonografici venduti – si evidenzia che dovranno essere considerati i canali di vendita nel loro complesso (es. vendita tramite esercizi commerciali, mediante Internet, download dei brani in via telematica, ecc.).

A tal riguardo, nei casi in cui il supporto fonografico è distribuito in abbinamento ad un altro bene posto in vendita (es. rivista con supporto fonografico), l’obbligo contributivo vige ove si configuri una delle seguenti fattispecie:

·

il supporto fonografico risulta essere parte essenziale del valore del prodotto posto in vendita in quanto bene e supporto sono inscindibili;



·

il bene a cui è abbinato il supporto fonografico è posto in vendita con maggiorazione del prezzo normalmente praticato.





Qualora, invece, l’attività di incisione del supporto fonografico venga svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e, quindi, il supporto non viene messo in vendita – è il caso, ad esempio, delle produzioni realizzate, esclusivamente, per promuovere la conoscenza del cantante, per favorire finalità di ricerca ovvero l’espressione di attività ricreative, ecc. – si configura la natura dilettantistica dell’attività medesima e quindi non sussiste l’assoggettamento a contribuzione previdenziale. Solitamente, nei casi di cui si tratta, i supporti fonografici sono contrassegnati dai cc. dd. “bollini omaggio” che vengono rilasciati dalle sedi SIAE a seguito di apposita richiesta da parte dei soggetti interessati.



3. Precisazioni di carattere operativo.

In considerazione delle specificità della fattispecie in oggetto e con la finalità di

agevolare le imprese del settore, si coglie l’occasione per ribadire, qui di seguito, alcune

precisazioni sul piano operativo:

-in ordine alla compilazione della denuncia mensile unificata, si ricorda che nel campo “codice brano” bisogna indicare il codice ISRC (codice standard di registrazione internazionale), assegnato al singolo brano, che consta di 12 caratteri. Si evidenzia che il codice di cui si tratta può essere rilasciato ora per allora; di conseguenza, le imprese che devono procedere alla regolarizzazione degli adempimenti pregressi in ordine ad un brano inciso a far data dal 1 gennaio 2004, risultante privo del codice ISRC, possono procedere alla richiesta del medesimo ex post;

-come sottolineato con circ. n. 5/2008 il versamento della contribuzione va effettuato sul compenso convenzionale per brano e per singolo cantante. Pertanto, gli adempimenti ai fini previdenziali andranno effettuati in riferimento al/ai cantante/i interprete/i principale/i che prestano la loro attività in sala d’incisione. Resta inteso che in relazione agli altri eventuali soggetti che partecipano all’incisione del brano prestando un’attività di supporto alla realizzazione del medesimo (quali ad es. coristi, vocalisti, ecc.), continuano a trovare applicazione le ordinarie disposizioni in materia di adempimenti ai fini previdenziali. Pertanto, l’imponibile da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti rimane – sempre nel rispetto dei minimali di retribuzione di legge – il compenso effettivamente corrisposto. Naturalmente, detta regola vale anche per il personale tecnico utilizzato per la produzione;

-il D.M. 29 dicembre 2003 disciplina unicamente le fattispecie in cui i lavoratori, appartenenti alla categoria dei cantanti, svolgano la loro attività in sala d’incisione e non contempla le ipotesi in cui la prestazione venga prestata al di fuori del medesimo contesto. Quindi, in tali ipotesi (es. registrazioni live, ecc.) non risulta applicabile il predetto decreto e gli adempimenti contributivi in relazione alle prestazioni svolte dai lavoratori dello spettacolo dovranno essere effettuati -in conformità alla normativa di carattere generale -sulla base dei compensi effettivamente percepiti per lo svolgimento della prestazione dal vivo;

-nella tabella allegata al decreto in oggetto è previsto che la contribuzione sul compenso convenzionale per brano corrisponda al 32,70% del compenso medesimo. Si evidenzia, a tal proposito, che la misura dell’aliquota di cui sopra è stata fissata in via convenzionale e, pertanto, sulla stessa non si riflettono gli incrementi che possono interessare la misura dell’aliquota ordinaria vigente nell’assicurazione generale obbligatoria;3

-poiché la retribuzione per la categoria dei cantanti in sala di incisione è di natura convenzionale, non risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del

D.P.R. n. 1420/19714 e, conseguentemente, la contribuzione dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo rimane interamente a carico del datore di lavoro/committente.

3 La misura dell’aliquota ordinaria vigente nell’assicurazione generale obbligatoria al momento della pubblicazione del presente messaggio è fissata al 33%.4 Art. 3, comma 1, D.P.R. n. 1420/1971: “I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono.



4. Assolvimento adempimenti contributivi.

Per l’assolvimento degli adempimenti contributivi e informativi relativi al periodo decorrente da gennaio 2004, rimangono confermate, rispettivamente, le scadenze del 16 e al 25 ottobre 2008.

Si fa presente, inoltre, che le imprese, per poter disporre dei tempi necessari ad adeguare i sistemi operativi che supportano lo svolgimento degli adempimenti contributivi alla luce dei chiarimenti forniti nell’ambito del presente messaggio, possono richiedere, con apposita istanza da presentare entro e non oltre il 31 gennaio 2009, l’ammissione al beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi -concernenti le prestazioni dei cantanti in sala d’incisione -maturati nell’ambito del periodo gennaio 2004/dicembre 2008.

Resta inteso che, anche in caso di regolarizzazione dei contributi in forma rateale, in applicazione della delibera del CdA di questo Ente n. 52 del 23 marzo 2006, adottata ai sensi di quanto disposto dall’art. 116, comma 15, della L. n. 388/2000, considerata la sussistenza della fattispecie della “novità o complessità di obblighi o adempimenti contributivi che traggono origine dall’applicazione di innovazioni normative caratterizzate da profili di incertezza interpretativa, le cui disposizioni attuative siano state emanate successivamente alla data di entrata in vigore dei predetti obblighi o adempimenti”, l’ammontare delle somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, sarà ridotto alla misura degli interessi legali vigente alla data di presentazione dell’istanza. Si fa presente che, in tale circostanza, la riduzione delle somme aggiuntive è concessa unitamente al provvedimento di regolarizzazione rateale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)