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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 1 del 03-01-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/01/2020
Circolare n. 1
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.

INDICE:

1. Premessa

2. Contributo addizionale

3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento

4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario- Assegno ordinario per contratto di solidarietà

5. Istruzioni contabili

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 170 del 15/11/2017 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale in ordine ai Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 e seguenti del D.lgs n. 148/2015.

 

Le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, contenute nella circolare citata, non hanno però riguardato il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, disciplinato dal D.I. n. 83486/2014 e precedentemente dal D.I. n. 158/2000, il quale aveva già una specifica modalità di compilazione del flusso in caso di fruizione dell’assegno ordinario, secondo quanto previsto dalla circolare n. 144/2011 e successivamente confermato con la circolare n. 213/2016.

 

Al fine di adeguare le modalità di conguaglio del Fondo in oggetto a quelle seguite dagli altri Fondi di solidarietà, così come descritte dalla citata circolare n. 170/2017, con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito. Pertanto devono ritenersi superate le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, contenute nelle circolari n. 144/2011 e n. 213/16.

 

Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito al momento del versamento della contribuzione obbligatoria.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

 

Per quanto concerne la misura della prestazione di assegno ordinario si rimanda alla citata circolare n. 213/2016.

 

Nell’allegato 1 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della retribuzione persa, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno ordinario e della contribuzione correlata.

 

Al fine di garantire il rispetto del criterio definito dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, secondo cui la retribuzione giornaliera è pari a 1/360 della retribuzione annua, è previsto un fattore correttivo pari al rapporto tra il numero di giorni lavorabili e i 30 giorni sui quali è parametrata la retribuzione mensile. In riferimento alle modalità di esposizione sul flusso Uniemens dei conguagli per interventi formativi finanziati dal Fondo a norma dell’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 1), del D.I. n. 83486/2014, si rimanda alle indicazioni già fornite al paragrafo 5 della citata circolare n. 170/2017. Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza marzo 2020, esclusivamente in relazione alle domande presentate dal 1° marzo 2020, per eventi decorrenti dal medesimo giorno.

 

2. Contributo addizionale

 

In caso di fruizione delle prestazioni di integrazione erogate dal Fondo di solidarietà in commento, è previsto in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

 

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

 

L’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione della medesima avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente).

 

3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento

 

Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° marzo 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

 

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

 

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

 

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

 

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

 

Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

 

I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà per il personale del credito sono i seguenti:

 

 

Codice        

Descrizione

AOR

“Assegno ordinario”

ASR

“Assegno ordinario per contratto di solidarietà”

 

La causale ASR dovrà essere utilizzata in caso di assegno ordinario con causale contratto di solidarietà.

 

Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “3D”, avente il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)”.

 

Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

 

4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario- Assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

 

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

 

-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;

 

-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.

 

A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale:

 

Codice

Descrizione

A101

ctr. Addizionale su assegno ordinario

A102

ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

 

A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:

 

Codice

Descrizione

L001

Conguaglio assegno ordinario

L002

Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

Al fine dell’esposizione in Uniemens delle ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, l’azienda dovrà indicare il numero di ore individuate mediante l’applicazione del fattore correttivo. Tali ore andranno poi spalmate sulle giornate effettive di evento, corrispondenti alle giornate in cui è avvenuta la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

 

Nell’allegato n. 1, oltre all’algoritmo di calcolo, sono forniti alcuni esempi di applicazione dello stesso.

 

5. Istruzioni contabili

 

L’adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito alle modalità di conguaglio esposte nei precedenti paragrafi 3 e 4, fondate sul codice identificativo (ticket), determina un conseguente allineamento delle istruzioni contabili già disciplinate nella circolare n. 213/2016 e nuove istruzioni per gli assegni ordinari per contratto di solidarietà.

 

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni d’integrazione salariale, assegno ordinario e assegno ordinario per contratto di solidarietà, presenti nel flusso Uniemens delle aziende ammesse al sistema del “conguaglio”, per le somme anticipate ai propri dipendenti, per conto del citato Fondo, si indicano di seguito i conti da abbinare ai codici elemento illustrati nel precedente paragrafo 4:

 

FBR30112   assegno ordinario a.p.                      - cod. “L001”;

FBR30172   assegno ordinario a.c.                       - cod. “L001”;

FBR30132   assegno di solidarietà difensiva a.p.  - cod. “L002”;

FBR30192   assegno di solidarietà difensiva a.c.  - cod. “L002”.

 

Per quanto concerne il versamento della contribuzione addizionale da parte dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015, nel caso di accesso alle prestazioni in argomento, si elencano i conti necessari alla rilevazione dell’evento esposto nel precedente paragrafo 2 le cui modalità operative sono illustrate nel richiamato paragrafo 4:

 

FBR21111   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.  - cod. “A101”;

FBR21171   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.   - cod. “A101”;

FBR21121   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.-insoluto- cod. “A101”;

FBR21181   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.-insoluto- cod. “A101”;

FBR21108   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.- cod. “A102”;

FBR21178   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.- cod. “A102”;

FBR21128   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.-insoluto- cod. “A102”;

FBR21188   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.-insoluto- cod. “A102”.

 

Infine, per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui onere è a carico del Fondo (art. 10, comma 10, del D.I. n. 83486/2014), si rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo 8.2 della circolare n. 213/2016.

 

Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele