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Circolare numero 1 del 10-01-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 10/01/2014
Circolare n. 1
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n.247.  Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2013.

SOMMARIO:

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2013.

1. Premessa

 

Come è noto,  le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, hanno illustrato sia le novità normative introdotte dall’art. 1,  comma 65, della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

 

Si rammenta che  le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e  ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

 

- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;

- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

 

Si rammenta inoltre che, l’articolo 38 commi 6 e 7 della legge n. 111 del 15 luglio 2011(v. circ. 104 del 05/08/2011) ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo. Pertanto anche gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2013 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2014.

 

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2013

  

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04.

Nell’anno 2013, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

 

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

 

3. Adempimenti delle aziende

 

Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo  per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

 

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

 

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

 

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1).

 

La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio p.v., per dar  modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 10 febbraio.

 

Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

  

4. Adempimenti delle sedi

  

In INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI – è aperta la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

 

Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale  di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali).

 

Per la  validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/06.                                                                                           

 

L’operatore prende in carico l’istanza  e procede all’ approvazione o reiezione della stessa cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’. 

Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione.

Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.

 

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.

 

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 10 febbraio 2014.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori