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Circolare numero 10 del 30-01-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/01/2020
Circolare n. 10
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013. Limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono chiariti i riflessi applicativi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

INDICE

 

1. Premessa

2. Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità

3. Requisiti e condizione della pensione di vecchiaia anticipata

4. Ambito applicativo

 

 

1. Premessa

 

 

L’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Il citato articolo 2 ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.

 

Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione: in questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni, l'Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.

 

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e sulla base delle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno ordinario di invalidità.

 

 

 

2. Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità

 

 

Al riguardo, si è posta la questione circa i riflessi applicativi della disposizione sopra richiamata nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria e titolari dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

In particolare, considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della citata legge n. 222 del 1984, sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge in oggetto nei confronti dei dipendenti pubblici, titolari di assegno ordinario di invalidità in possesso del requisito assicurativo, contributivo e di quello sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso il seguente parere: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

 

 

Questo indirizzo interpretativo, che attiene ad un criterio applicativo in merito all’esercizio del limite ordinamentale per le P.A., si basa sulla considerazione che l’articolo 1, comma 8, del D. lgs n. 503 del 1992  prevede in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, invalidi in misura non inferiore all'80%, una particolare tipologia di pensione di vecchiaia, denominata appunto “pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.

 

 

A tale proposito, si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. n. 222 del 1984, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma solo al ricorrere dei requisiti per la pensione di vecchiaia, tra cui è sicuramente da annoverare la pensione di vecchiaia anticipata di cui al D. lgs n. 503 del 1992.

 

 

 

3. Requisiti e condizioni della pensione di vecchiaia anticipata

 

 

Si ritiene utile riepilogare i requisiti e le condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata:

 

- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;

 

- il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);

 

- la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);

 

- il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.

 

 

 

4. Ambito applicativo

 

 

Per le peculiari caratteristiche degli istituti previdenziali trattati, le presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della L. n. 222 del 1984.

 

 

L’Istituto avrà cura di riscontrare le richieste delle Amministrazioni interessate sui dipendenti prossimi al raggiungimento del limite ordinamentale, fornendo indicazioni sull’anzianità contributiva maturata complessivamente, nonché sulla eventuale titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, e, in questo caso, precisando se l’anzianità sia pari o superiore a 20 anni nel FPLD, come nei termini evidenziati.

 

 

Rimane in capo al datore di lavoro pubblico, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l’onere di chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario di cui al citato articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992. Gli esiti dell’accertamento sanitario vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.

 

 

L’accertamento sanitario effettuato su richiesta del datore di lavoro è utile per la definizione della domanda da parte della Struttura territoriale.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele