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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 100 del 21-05-2015


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Ufficio Centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 21/05/2015
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

decreto legge  28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Gestione delle attività relative all’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue e/o midollo osseo per il personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile – competenze e compiti delle U.O. medico legali.

SOMMARIO:
  1. Premessa.
  2. Competenze delle U.O. medico legali per : a) malattia fondamentale; b) malattia complementare;  c) malattia in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita.
  3. Competenze delle U.O. medico legali per: indennità per temporanea inidoneità all’imbarco conseguente  a malattia comune.
  4. Competenze delle U.O. medico legali per: congedo di maternità; congedo di paternità; congedo parentale; permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave; donazione di sangue e/o midollo osseo.
  5. Tutela della riservatezza.

 

1.   Premessa

 

Con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 sono state fornite istruzioni operative per la “Gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi  e all’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema”,  a seguito dell’ entrata in vigore dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge  28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,  che ha attribuito all’Inps a decorrere dal 1 gennaio 2014, la gestione diretta di tali attività, già assolte, per conto dell’Istituto, dalle Casse marittime prima, dall’Ipsema in seguito ed, infine, dall’Inail.

 

La citata circolare ha previsto espressamente che  “... dopo una prima fase transitoria durante la quale verranno conservate le modalità sino ad oggi in uso presso Inail – Settore navigazione, l’Inps provvederà a fornire ulteriori istruzioni al fine di uniformare ove possibile la gestione degli assicurati ex-Ipsema alle prassi attualmente seguite per la generalità dei lavoratori.

In tale ottica, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in materia, si forniscono istruzioni in merito alle attività medico-legali da assicurare presso le U.O. territoriali.

 

 

2.   Competenze delle U.O. medico legali per : a) malattia fondamentale (art. 6, legge 24 aprile 1938, n. 831; paragrafo 8.1 circ. Inps  n. 179/2013); b) malattia complementare (art. 7, legge 24 aprile 1938, n. 831; paragrafo 8.2 circ. Inps  n. 179/2013);  c) malattia in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita (paragrafo 8.3 circolare Inps n. 179/2013).

 

Per le tre distinte prestazioni previdenziali di malattia, riconosciute ai lavoratori del settore marittimo, in merito alle quali si rinvia alle norme e alla circolare citate, il rilascio della certificazione e l’espletamento delle eventuali visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale sono affidati, in Italia e all’estero, al “Servizio assistenza sanitaria naviganti” (SASN), che opera direttamente o tramite medici fiduciari incaricati (DPR n. 620 del 31 luglio 1980 e decreto ministeriale 22 febbraio 1984).

 

Con decreto del Ministero della Sanità  27 maggio 1987, n. 322, è stato stabilito che le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori in argomento possono essere disposte dal Ministero della Sanità - SASN competente - d’ufficio o su richiesta delle Casse marittime (alle quali, come sopra indicato, sono subentrate in un primo momento l’Ipsema, successivamente l’ Inail e da ultimo l’ Inps) o delle imprese di navigazione, marittime ed aeree, agli uffici del SASN.

Premesso quanto sopra, l’Istituto è tenuto ad effettuare, a fini istituzionali, l’attività di controllo medico legale che di seguito si dettaglia.

 

 

Nelle more degli adeguamenti tecnici necessari per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia relative ai lavoratori del settore marittimo, normativamente prevista, i medici degli Uffici SASN provvedono a redigere la certificazione di malattia in modalità cartacea da trasmettere, a cura del lavoratore, all’Inps nelle modalità e nei termini già indicati nella citata circolare n. 179 del 2013.

 

Conseguentemente, gli operatori della Linea prodotto servizio (LPS) Prestazioni a sostegno del reddito/Polo Prestazioni ex IPSEMA e lavoratori marittimi/Agenzia, acquisiti in procedura i dati necessari alla liquidazione della prestazione, sottopongono al medico responsabile della U.O. territoriale competente o ad altro medico suo delegato, la documentazione ricevuta di seguito riportata:

 

  • la denuncia di malattia contenente il rapporto medico iniziale e le eventuali prosecuzioni di prognosi;
  • l’ulteriore documentazione sanitaria, ove allegata, e i dati relativi ad eventuali precedenti periodi di malattia.

 

L’esame della suddetta documentazione è finalizzato a verificare:

 

  • la presenza di eventuali anomalie nel rapporto medico, da segnalare all’ufficio SASN certificatore con richiesta di correzione/integrazione;

 

  • la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi e la necessità di proporre visita medica di controllo, che dovrà essere richiesta, nella medesima data, al competente ufficio SASN e che dovrà essere rimborsata dall’Istituto sulla base dei compensi stabiliti con decreto ministeriale. A tal fine, è necessario precisare che in tale ambito il rischio assicurato è definito dal Regio decreto legge  23 settembre 1937, n. 1918, come  “…. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.  Si tratta dunque di un  rischio peculiare  e in parte diverso da quello definito per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 che fa invece riferimento ad  “infermità comportante incapacità lavorativa” non  ulteriormente qualificata come “assoluta” o “parziale” e che si  configura  allorché l’infermità stessa comporti una temporanea compromissione  della capacità di lavoro tale da rendere non espletabile la specifica  prestazione lavorativa.

Si evidenzia che a tal fine è stato stanziato un apposito budget che verrà ripartito e comunicato quanto prima alle Strutture territoriali competenti  che avranno cura di effettuare un costante monitoraggio per non superare il limite di spesa assegnato;

 

  • l’eventuale sussistenza di elementi che possano far supporre il ricorrere di responsabilità di terzi, al fine di attivare, con le consuete modalità, l’azione surrogatoria (riferimento circolare n. 69 del 30 marzo 2007), sulla base delle competenze medico legali ed amministrative definite nella circolare n. 87 del 12 settembre 2008;

 

  • l’eventuale presenza di informazioni che suggeriscano la natura professionale o infortunistica dell’evento, al fine di attivare, con le consuete modalità, segnalazione ad Inail, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta n. 91 del 10 luglio 2009;

 

  • l’ipotesi di patologia preesistente all’imbarco richiedendo, nei casi dubbi, ulteriore documentazione sanitaria all’interessato. In caso di conferma della suindicata ipotesi è necessario procedere comunicando al lavoratore marittimo la non indennizzabilità della prestazione;

 

  • l’ipotesi di temporanea inidoneità alla navigazione, da segnalare agli Uffici del SASN e alla competente Commissione medica permanente di primo grado, come esplicitato nel successivo punto 3.

 

All’esito del proprio accertamento tecnico, il medico responsabile delle U.O. territoriali o il suo delegato, comunica, con la massima sollecitudine, agli operatori della LPS Prestazioni a sostegno del reddito/Polo Prestazioni ex IPSEMA e lavoratori marittimi/Agenzia le sopra elencate informazioni necessarie per garantire la corretta e tempestiva liquidazione della prestazione e procedere agli ulteriori adempimenti.

 

Le suindicate segnalazioni agli uffici SASN o alla Commissione medica permanente di primo grado devono essere effettuate da parte del Direttore della Struttura territoriale Inps, al quale sono affidate, altresì, le eventuali attività di coordinamento con le altre Istituzioni competenti in materia.

 

I medici responsabili delle U.O. territoriali o i loro delegati esaminano inoltre i verbali di visita di controllo domiciliare e ambulatoriale ed esprimono, secondo i consueti criteri medico-legali, il proprio parere sulla giustificabilità dell’assenza a domicilio, qualora siano addotte motivazioni di carattere sanitario.

 

3.   Competenze delle U.O. medico legali per: indennità per temporanea inidoneità all’imbarco conseguente  a malattia comune (legge 16 ottobre 1962, n. 1486; paragrafo 8.12 circ. Inps 179/2013).

 

Il giudizio medico legale di temporanea inidoneità conseguente a malattia comune è di competenza delle Commissioni permanenti di primo grado presso le Capitanerie di porto.

Avverso il giudizio della Commissione di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione medica centrale presso il Ministero dei Trasporti (art. 8, legge 28 ottobre 1962, n. 1602)  da parte del marittimo stesso, del Ministero della Salute e dell’Inps (subentrato in tale diritto alle Casse marittime).

Pertanto,  il competente ufficio amministrativo della Struttura territoriale Inps provvede a sottoporre al parere del medico responsabile della U.O., ovvero al medico da lui delegato,  tutti i giudizi di idoneità/inidoneità all’imbarco espressi dalla competente Commissione di primo grado al termine di un periodo di inabilità temporanea per malattia, ancorché detta Commissione sia stata integrata, come previsto, da un medico designato dall’Istituto.

A tal fine, si raccomanda ai medici delle U.O. interessate un puntuale riferimento all’”Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria”,  annesso al Regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 (Allegato 1) e alla modulistica  per la richiesta di visita medica finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità fisica emanata dal Ministero della Salute e in vigore dal 12 dicembre 2005 (Allegato 2).

 

4.   Competenze delle U.O. medico legali per: congedo di maternità; congedo di paternità; congedo parentale; permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave; donazione di sangue e/o midollo osseo  (paragrafi  8.4 – 8.11 della circ. INPS 179/2013).

 

I compiti medico legali nelle fattispecie in esame non differiscono da quelli per le analoghe prestazioni in favore della generalità degli assicurati. Per essi, pertanto, si rinvia alle circolari e ai messaggi già emanati in materia.

 

 

5.   Modalità di trattamento dei dati – Nomina Incaricati

 

Nelle more dei citati adeguamenti telematici per la trasmissione delle certificazioni di malattia e al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i Direttori delle Strutture territoriali interessate procedono ad individuare e nominare - ai sensi dell’art. 30 del suddetto Codice - gli “Incaricati” del trattamento dei dati sensibili, per fini sanitari o amministrativi, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione, se necessario, di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento; forniscono, altresì, istruzioni affinché i suindicati dati siano utilizzati dagli stessi Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi al di fuori, eventualmente, dei casi espressamente previsti dalla legge.

                                                

  Il Direttore Generale  
  Cioffi