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Circolare numero 108 del 24-09-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24/09/2020
Circolare n. 108
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative

SOMMARIO:

Si forniscono le istruzioni operative riguardanti l’attività di raccolta del dato associativo, relativo a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL e modificato il 23 settembre 2019.

 

 

 

 

INDICE

 

1. Premessa


2. Raccolta del dato associativo


3. Istruzioni operative

 

 

 

 

 

1.    Premessa

 

 

Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14 marzo 2019) n. 106 del 26 settembre 2019 (Allegato n.1) è stata adottata la convenzione con cui CONFAPI, CGIL, CISL e UIL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale (di seguito, anche A.I.) sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016, come modificato dall’accordo del 23 settembre 2019, hanno affidato all’Istituto il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di CONFAPI, ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

 

 

Inoltre, in base alla convenzione saranno l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). All’INPS è anche affidata l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.

 

 

La citata convenzione, siglata il 27 settembre 2019, ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di CONFAPI, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione, relativamente al dato associativo, rinviando a successiva circolare le indicazioni riguardanti il dato elettorale e la ponderazione dei dati.

 

 

  

 

 

2.    Raccolta del dato associativo

 

 

Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglierà dalle aziende, in un’apposita sezione della denuncia contributiva, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di CONFAPI, e alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori. Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente.

 

Tali informazioni verranno acquisite dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale del modulo Uniemens.

 

I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

 

A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI (Allegato n. 2). Tale Confederazione comunicherà all’INPS, tramite posta elettronica certificata (PEC), nonché alla CGIL, CISL e UIL, le variazioni nell’assetto dei relativi contratti nazionali.

 

Su indicazioni di CONFAPI è stata effettuata una codifica anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’A.I. del 26 luglio 2016 ovvero aderenti al medesimo (Allegato n. 3).

 

CONFAPI si è impegnata, inoltre, a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché alla CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle organizzazioni sindacali al citato Accordo Interconfederale. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle OO.SS. a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo di modifica dell’A.I. sulla Rappresentanza, le adesioni devono pervenire a CONFAPI, al più tardi, entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno.

 

I menzionati elenchi di CCNL e OO.SS. verranno pubblicati nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it nella scheda della prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, nella sezione “Domanda”. Eventuali revisioni degli elenchi saranno effettuate con le successive pubblicazioni degli aggiornamenti dell’allegato tecnico.

 

Al fine di censire le aziende che partecipano alla raccolta del dato, alle stesse verrà attribuito un apposito codice di autorizzazione “0Y”che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico dell’informazione raccolta, assume il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”.

 

 

 

 

 

3.    Istruzioni operative

 

 

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla convenzione in commento, mediante l’acquisizione dei dati relativi alla rappresentanza, si forniscono le seguenti istruzioni.

 

In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> vanno compilati dai datori di lavoro gli elementi volti ad acquisire le informazioni relative a:

 

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;

 

- federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;

 

- numero dei lavoratori aderenti a ciascuna federazione, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

 

Per effettuare l’adempimento propedeutico di censimento delle matricole interessate, le imprese o gli intermediari delegati dovranno trasmettere una richiesta finalizzata all’attribuzione del codice di autorizzazione “0Y”, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” nella procedura Cassetto previdenziale aziende, scegliendo come oggetto “Variazione Dati Aziendali”. La Struttura territoriale INPS competente attribuirà alla matricola interessata il codice di autorizzazione, da cui deriverà l’impegno del datore alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali, con validità finale alla scadenza della convenzione CONFAPI (settembre 2022).

 

In particolare, i dati relativi alla rappresentanza sindacale vanno valorizzati su ciascuna matricola con riferimento ai lavoratori che fanno capo alla matricola stessa e il codice di autorizzazione è attribuibile alla singola matricola aziendale per cui viene fatta richiesta. Pertanto, nel caso in cui allo stesso datore di lavoro siano associate più matricole, l’istanza di rilascio del codice di autorizzazione va effettuata per ciascuna matricola. Il servizio “Comunicazione bidirezionale” deve essere inoltre utilizzato per qualunque sistemazione attinente al codice di autorizzazione “0Y”.

 

Come anticipato, le aziende così censite, contraddistinte dal suddetto codice di autorizzazione, forniranno gli elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe sindacali relative al personale non dirigente.

 

In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle OO.SS. di categoria, in ciascun ambito di applicazione del CCNL, secondo quanto previsto dall’A.I. sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL in data 26 luglio 2016.

 

Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

 

- <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;

 

- <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);

 

- <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);

 

- <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;

 

- <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

 

Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni di seguito descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020.

 

Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020 saranno accettati anche i dati informativi sulla Rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020.

 

Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta nell’ambito delle dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento (<AnnoMeseRS>) non anteriori a gennaio 2020.

 

Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it.

 

Per quanto concerne la trasmissione dei dati relativi al numero delle deleghe sindacali rilevati nelle denunce Uniemens, ogni organizzazione sindacale firmataria o aderente all’A.I. sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 deve fornire, tramite CONFAPI, un indirizzo di posta elettronica certificata a ognuna di esse univocamente riferito.

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele