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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 111 del 29-05-2015


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 29/05/2015
Circolare n. 111
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e  l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS (UICI) per la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Istruzioni operative e contabili.

SOMMARIO:

Istruzioni per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestaszioni erogate dall'Inps.

In data 8 agosto 2014 è stata sottoscritta una convenzione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), approvata con determinazione n. 62 del 27 maggio 2014, per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.

La convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

 

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

 

 

OGGETTO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

 

I ciechi e gli ipovedenti, titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, il cui pagamento è stato affidato all’INPS a norma dell’art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, possono esercitare il diritto di versare all’UICI i contributi associativi, mediante trattenuta sulle suddette prestazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

La riscossione dei contributi associativi sarà effettuata dall'INPS a favore delle Associazioni, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione.

 

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Associazione destinataria della suddetta quota.

 

 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

 

La misura annuale del contributo associativo, stabilita dagli Organi statutari dell’UICI ed esplicitamente indicata nell’atto di delega alla riscossione, è  uguale per tutti gli iscritti ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione.

 

La quota associativa UICI, attualmente, è di 49,58 € annui.

 

In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS - Direzione centrale Organizzazione - tramite PEC o lettera raccomandata A/R spedita  entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.

 

Nel contempo, la stessa Associazione si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

  

 

GESTIONE DELLA DELEGA

 

L'autorizzazione a effettuare la trattenuta, di cui all'art.1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all’INPS.

 

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d’invio telematico della domanda di prestazione.

 

La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

 

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS.

 

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’UICI dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto.

L’Associazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

 

Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

 

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

 

E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.

 

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA

 

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Associazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

 

 

 

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE

 

Sono regolati dagli articoli 6, 7, e 8 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’UICI.

 

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, con Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono state fissate dall’Istituto, a partire dal 1 gennaio 2015, le seguenti tariffe: 

 

Attività                                                                   Tariffa

 

-          Nuova delega su domanda di pensione                                 €  0,04

-          Nuova delega su pensione esistente                              €  0,74

-          Revoca delega telematizzata                                               €  0,74

-          Variazione (revoca + acquisizione nuova delega)            €  1,48

-          Gestione delega                                                         €  0,04

 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Con l'articolo 9 della convenzione, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della prestazione assoggettata alla ritenuta associativa e l’ Associazione  stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

 

 

CODICE INPS

 

Il codice INPS assegnato è V

   

       

ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fine della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), si indicano i seguenti conti, già istituiti con circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999:

 

GPA29085 - per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni  pagate nell’anno in corso;

 

GPA25086 - per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.

 

I rapporti finanziari con la suddetta Associazione saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi