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Circolare numero 116 del 01-08-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 01/08/2013
Circolare n. 116
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Apprendistato nel settore agricolo.  D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22.

SOMMARIO:

Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ha riordinato la normativa in materia di apprendistato. Si forniscono le indicazioni proprie del settore agricolo e si affrontano gli aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale.

La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.

1. Generalità

 

Con circolare n. 128 del 2/11/2012 sono stati riassunti i principali aspetti dell’istituto contrattuale dell’apprendistato e – avuto riguardo alle materie d’interesse dell’Istituto – sono stati affrontati i risvolti di natura più marcatamente contributiva.

I principi in essa enunciati si intendono integralmente richiamati anche per ciò che riguarda l’ambito della contribuzione agricola unificata.

Con la presente circolare si affrontano i risvolti particolari propri del settore agricolo e si forniscono le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali – modello DMAG - della manodopera occupata dai datori di lavoro agricolo con contratto di apprendistato.   

 

2. Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere

 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parti sociali in data 30 luglio 2012 hanno siglato l’accordo (ALLEGATO 1) che dà il via all’apprendistato nel settore agricolo, secondo i principi fissati nell’articolo 2 del citato Decreto Legislativo.

L’accordo riguarda la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere e definisce gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva, con decorrenza 30 luglio 2012. 

 

I punti principali sono:

 

 

a)   La durata minima dell’apprendistato che non può essere inferiore ai 6 mesi e quella massima che varia da 24 mesi (per gli operai della terza area) a 36 mesi;

 

b)   Il percorso di crescita professionale, con divisione del periodo di apprendistato in 3 blocchi, a cui corrispondono i livelli di inquadramento iniziale, intermedio e finale ed i relativi trattamenti economici;

 

c)   L’apprendistato stagionale, già previsto nel settore del turismo, attraverso l’instaurazione di rapporti a termine di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi, da svolgere in un arco temporale di 48 mesi dal giorno di instaurazione del primo rapporto.

 

 

 

3. Tipologie

 

A decorrere dal periodo di trasmissione delle dichiarazioni della manodopera agricola – modello DMAG - relative al 3° trimestre dell’anno 2013, sono indicati di seguito i nuovi codici del Tipo Contratto.

 

3.1.Apprendistato ex D. Lgs. 167/2011

 

94 - operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011;

 

95 - Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%;

 

96 - Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;

 

97 - Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%;

 

I sopracitati tipo contratto sono compatibili con il Tipo Manodopera  OTI ( 2 )  e OTD ( 1 ) e

dovranno essere utilizzati per dichiarare rapporti di apprendistato instaurati a decorrere dalla competenza del III trimestre 2012.

 

3.2.  Apprendistato Lex 183/2011

 

Al fine di applicare anche nel settore della contribuzione agricola unificata il particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016 (cfr. punto 8 della circolare n. 128 del 2012), a decorrere dal periodo di trasmissione delle dichiarazioni della manodopera agricola – modello DMAG - relative al 3° trimestre dell’anno 2013, sono istituiti i seguenti nuovi codici tipo contratto:

 

98 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio

 

99 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio

 

100 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo  anno di sgravio.

 

I tre sopra citati codici tipo contratto sono compatibili con il Tipo Manodopera 1 (OTD) e 2 (OTI). Dovranno essere utilizzati per dichiarare rapporti di apprendistato instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2012  per gli OTI  e dal terzo trimestre 2012 per gli OTD, in virtù dell’accordo sottoscritto in data 30 luglio 2012 dalle Associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiarare nella denuncia Dmag di aver presentato la dovuta dichiarazione de minimis. In alternativa DMAG verrà scartato dal sistema.

 

L’accesso allo sgravio contributivo è subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.

 

3.3.  Apprendistato lavoratori in mobilità

 

101 - Apprendista ex art. 7, co. 4, D.Lgs 167/2011  proveniente dalle liste di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);

 

102 - Apprendista ex art. 7, co. 4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore); tale codice è utilizzabile solo per assunzioni avvenute entro il 31/12/2012.

 

103 - Apprendista  ex art. 7, co. 4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).

 

I codici tipo contratto 101, 102 e 103 sono compatibili con il solo Tipo Manodopera OTI ( 2 ) e dovranno essere utilizzati per dichiarare rapporti di apprendistato instaurati a decorrere dalla competenza del III trimestre 2012.

Il datore di lavoro dovrà inoltre dichiarare, nella denuncia Dmag, di aver presentato la relativa dichiarazione di responsabilità. In alternativa la denuncia verrà scartata dal sistema.

 

Per i rapporti di apprendistato instaurati in data antecedente i lavoratori continueranno ad essere denunciati con i codici tipo contratto già precedentemente utilizzati.

 

4.  Adempimenti delle aziende

 

Per denunciare rapporti di apprendistato che richiedono l’utilizzo dei dieci nuovi tipo contratto relativi a trimestri già scaduti, i datori di lavoro vi potranno provvedere con le modalità di seguito illustrate:

  • Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già presentato DMAG senza denuncia di apprendisti, presenterà un DMAG di tipo “V”;
  • Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro presenti per la prima volta una denuncia DMAG, invierà un DMAG di tipo “P”;
  • Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia denunciato apprendisti nel III e IV trimestre 2012 e I trimestre 2013 utilizzando i vecchi codici, dovrà presentare apposita istanza con l’indicazione dei dati dell’azienda e del lavoratore interessato alla correzione del codice “tipo contratto” da attribuire al rapporto in argomento. Tale modalità è indicata nella circolare 153/2002, allegato b), paragrafo “COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI”.

 

La tardiva denuncia dei nuovi rapporti di apprendistato instaurati a decorrere dalla competenza del III trimestre 2012, non comporterà l’applicazione di sanzioni.

L’esposizione dei codici tipo contratto del modello DMAG specificatamente previsti per i lavoratori assunti in apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7 co. 4, del T.U., presuppone che il datore di lavoro invii all’Inps un’apposita dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione (ALLEGATO 2).

 

Con le stesse modalità di cui al punto 7.2 della circolare n. 128 del 2012, la dichiarazione di responsabilità, corredata con l’autocertificazione del lavoratore e con le copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica Anagraficaflussi.XXXXX@inps.it  (XXXXX=nome della sede  competente per territorio)

 

Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro inoltreranno la dichiarazione “de minimis”(ALLEGATO 3), compilata secondo gli stessi criteri e modalità di cui al punto 8.1 della circolare n. 128 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica Anagraficaflussi.XXXXX@inps.it (XXXXX=nome della sede  competente per territorio).

 

 

5. Adempimenti delle sedi

L’unità organizzativa Anagrafica e flussi della sede provvederà alla stampa delle dichiarazioni di responsabilità per l’assunzione di lavoratori in apprendistato dalle liste di mobilità e delle dichiarazioni “de minimis” per l’accesso allo sgravio contributivo a carico del datore di lavoro, avendo cura di conservarle nei fascicoli di iscrizione delle aziende per i successivi controlli.

 

Si ribadisce che per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, tutti i principi descritti nella circolare n. 128 del 2.11.2012 relativi a criteri, modalità, limiti, durata e condizioni del rapporto di apprendistato si intendono interamente confermati.  

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori