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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 121 del 06-08-2013


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/08/2013
Circolare n. 121
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.

SOMMARIO:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di ENFEA tramite il mod. F24

In data 28 maggio 2013, è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente(in breve ENFEA) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.

 

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

 

1.       ENFEA affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di cui all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 23.7.2012 dalle Organizzazioni Sindacali CONFAPI (Confederazione Italiana della piccola e media industria privata), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro).

 

2.    Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “ENFE” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di ENFEA.

 

3.    I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “ENFE” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:

-  nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;

-  nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;

-  nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

 

4.    ENFEA provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

 

5.    Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di ENFEA.

 

6.    E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra ENFEA e i datori di lavoro interessati.

 

7.    ENFEA dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

      Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato nella misura di euro 0,16, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,11 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto.

 

E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento.

 

8.    Il pagamento delle somme dovute da ENFEA avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA  e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

    La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla  Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

 

9.    La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di ENFEA dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

10.    La sede legale dell’Ente Bilaterale è in Roma (RM), via della Colonna Antonina 52.

 

 

 Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

 

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ENFE”  e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori